Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36409 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36409 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

HARUNI MARINEL, nato in Albania il 3.6.1987

avverso la sentenza n. 514/14 emessa dal dal G.U.P. del Tribunale di
Venezia 1’11.3.2014 ex art. 444 c.p.p.;

letti gli atti, l’sentenza impugnata e il ricorso;

udita

la

relazione

fatta

dal

consigliere

Stefano

Mogini;

lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo,
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla disposta espulsione.

Ritenuto in fatto

1. Haruni Marinel ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza
in epigrafe, con la quale il g.u.p. del Tribunale di Venezia gli ha applicato su richiesta delle
parti la pena di anni tre di reclusione e euro 4.000,00 di multa in relazione a plurime violazioni
della disciplina degli stupefacenti.

Data Udienza: 30/04/2015

2. Haruni Marinel censura l’ordinanza impugnata deducendo: 1) errata considerazione
nella sentenza di patteggiamento e inclusione nel relativo dispositivo del reato di cui al capo di
imputazione Y, al quale il ricorrente è estraneo e che non è stato a lui contestato; 2) vizi di
motivazione con particolare riguardo al calcolo della pena finale; 3) violazione dell’art. 86
D.P.R. 309/1990 e omessa motivazione circa la disposta espulsione del ricorrente in assenza di
accertamento della sussistenza di concreta pericolosità sociale.

Considerato in diritto

anche per il reato di cui al capo Y dell’imputazione, nonostante tale reato non sia stato a lui
contestato. La pena applicata su richiesta delle parti tiene conto erroneamente anche
dell’aumento per la continuazione relativo a tale reato (vedi p. 12), sicché in relazione al primo
motivo di ricorso si impone annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
Inoltre il Collegio osserva che il giudice può disporre ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 309/1990
l’espulsione dello straniero a pena espiata solo dopo aver accertato la sussistenza della
pericolosità sociale dell’imputato (Corte Cost., n. 58/1995), dandone conseguentemente conto
in motivazione. Quell’accertamento non risulta compiuto dal giudice di merito, che non ne dà
conto in motivazione, sicché la sentenza impugnata va annullata anche con riferimento al terzo
motivo di ricorso.
Risulta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Haruni Marine!, e ordina
trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma il 30 aprile 2015.

1.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata reca infatti condanna del ricorrente

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