Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36408 del 22/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36408 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CENA OTTAVIO N. IL 06/01/1978
avverso la sentenza n. 4846/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA ,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
A-Q-4 $2-4-:
0(–Ak- etntl
e….Y1,1-2

Udito, per la parte civile, l’Avv -1
UditpkdifensoreAvv.

.5

Data Udienza: 22/07/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. Cena Ottavio è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Parma in
esito a giudizio abbreviato per i reati allo stesso ascritti, segnatamente per
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

2. Interposto appello, la Corte di Appello di Bologna , parzialmente riformando la
sentenza di primo grado, ha qualificato i fatti, originariamente contestati in
termini di lesioni, quali percosse, ritenendo queste ultime assorbite nella

coerenza.

3. Propone ricorso l’imputato ed adduce
violazione della legge processuale perché, pur avendo tempestivamente
avvertito la Corte della detenzione per altra causa del ricorrente e della sua
volontà di presenziare, i giudice distrettuali , compulsati per un rinvio in ragione
dell’evidenziato impedimento, non ebbero a consentire al differimento;
motivazione illogica giacché, esclusa la presenza delle lesioni, risultava
confermata l’inattendibilità del racconto della persona offesa nel raffronto tra le
condotte contestate e i danni riportati dal pubblico ufficiale;
vizio di motivazione in punto all’invocata massima espansione delle attenuati
riconosciute.

4.

La fondatezza del primo motivo di doglianza impone l’annullamento con rinvio

della decisione impugnata, assorbendo le ulteriori doglianze prospettate.

5. La lettura degli atti, favorita dalla natura del vizio oggetto di doglianza, dà
conferma della prospettazione difensiva in fatto per avere il difensore segnalato
alla Corte, nel corso della udienza di definizione del giudizio, la sopravvenuta ,
per altra causa, detenzione dell’imputato ( avvenuta tre giorni prima della
udienza) nonché la intenzione dello stesso di presenziare al processo, cosi da
chiedere , in ragione di tanto, il differimento della udienza.
Richiesta, questa, rigettata dalla Corte del merito sul presupposto della irritualità
e della intempestività della stessa , non altrimenti meglio precisate.

6. Va ribadito che secondo l’ormai consolidato orientamento espresso da questa
Corte ( a far data dall’arresto delle SS UU reso con la Sentenza n. 35399 del
24/06/2010, Rv. 247837 di poi costantemente seguito dalle 5 -ezioni unite : da
ultimo cfr

Sez. 2, Sentenza n. 5950 del 22/01/2014, Rv. 258212 ; Sez. 6,

Sentenza n. 36128 del 13/05/2014, Rv. 259936 ) l’imputato detenuto o soggetto

confermata resistenza. Per l’effetto è stata rideterminata la pena, riducendola in

a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio
camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche
se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, a
condizione che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà
di comparire all’udienza.
7. La Corte distrettuale, denegando il differimento della udienza così da
consentire all’imputato di presenziare, non ha fatto buon governo di tali principi.
Tanto per non aver in alcun modo motivato le ragioni della irritualità e della

Apoditticità di conclusioni nel caso resa ancora più stridente a fronte della non
controvertibile ritualità della istanza, correttamente veicolata tramite il difensore.
Ancora, in ragione della non immediatezza di giudizio quanto alla intempestività
della richiesta. Nella specie, il dato della contestualità della richiesta rispetto alla
udienza andava necessariamente filtrato attraverso il riferimento, pure portato
alla attenzione della Corte distrettuale, del momento di concretizzazione
dell’impedimento (la detenzione sopravvenuta ad immediato ridosso del
processo): dato di asoluto rilievo rispetto alla tempestività della istanza perché
destinato ad incidere sulle possibilità dell’interessato e del suo difensore di
emarginare in precedenza la relativa tematica.
Valutazione, questa, integralmente pretermessa pur se essenziale nell’ottica
volta a denegare efficacia al rilevato impedimento ed alla volontà dell’imputato di
presenziare.

7. Il rilevato vizio inficia in radice la decisione impugnata e impone in coerenza
l’annullamento con rinvio perché si proceda ad un nuovo giudizio di appello sui
temi afferenti la responsabilità ascritta al ricorrente.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di Appello di Bologna.
Così deciso il 22 luglio 2015

intempestività della detta richiesta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA