Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36402 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36402 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 04/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRAGNOLI GIACOMO N. IL 14/11/1970
FRAGNOLI LUIGI N. IL 16/05/1976
PAGLIUCA SALVATORE N. IL 29/08/1979
LUNGO GIOVANNI N. IL 06/06/1978
ANDINOLFI MARCEL N. IL 10/06/1976
CAVALLO FABIO N. IL 21/09/1985
GUGLIELMO ANTONIO N. IL 01/05/1959
RUSSO GILDO N. IL 13/05/1960
MARTINO ALESSANDRO N. IL 20/02/1975
SAUCHELLA BRUNO N. IL 22/07/1981
avverso la sentenza n. 1959/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (\.<_, che ha concluso per esw-k. .v _i_e-.2(L.Q. à2 cieR_ c)Isuu_t_ 0_5L)„, 62/Liz.._ kmA-^a-V-A-6::)52-2 C-pAcLe_<:).4_,Lk_ko c-LL, vt.ez Liyue 9.15-1 so,t,t ekkue_ C.,Rq—c k:e,v 140.1>0

(21A’

Udito, per la parte civile, l’Avv l’ t- ‘427— C/Y‘AA ” 79
->k___ T

9D-1,. c_u_ui&

__

Q

‘i,-5–Lgru1/4.WL:e). o Nuri2re-et ‘ /
Co-0-2•Z_

csk)L11_ N..C-We

..

s_vs,o-e

2

A

.

\

a-

C_P 1I.
.,,c)-L-C__I-Ulì-,1QA-L—‘

tAjlo-c-L-P /
1(i , i , ohlLts

Q\ 4

.,2_

–v .

i Uditi difensor A

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 ottobre 2012, il Gup presso il Tribunale di Napoli ha
condannato:
– Fragnoli Giacomo e Pagliuca Salvatore, con la recidiva contestata e la
diminuente del rito, alla pena di anni sedici di reclusione ciascuno;
– Fragnoli Luigi, con la recidiva contestata e la diminuente del rito, alla pena
di anni quattordici di reclusione;
– Lungo Giovanni, Andinolfi Marcel e Guglielmo Antonio, con la recidiva

ciascuno;
– Martino Alessandro e Sauchella Bruno, con la recidiva contestata e la
diminuente del rito, alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno;
– Cavallo Fabio Domenico e Russo Gildo, con la diminuente del rito, alla
pena di anni otto di reclusione ciascuno;
ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati sotto il
vincolo della continuazione, e segnatamente:
– tutti gli imputati del reato sub capo a) ex art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6
e 8 cod. pen. fino all’ottobre 2010;
– Fragnoli Giacomo e Lungo Giovanni dei reati: sub capo b) ex artt. 56, 110,
81 cpv, 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3 nn. 1 e 3, cod.
pen., art. 7 L. n. 203/1991 e 7 L. n. 565/1975, in data antecedente e prossima
ed il 9 settembre 2010; sub capo c) ex artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 635 n. 2 cod.
pen. e 7 L. n. 203/1991, il 9 settembre 2009, e sub capo d) ed artt. 61 n. 2, 81
cpv, 110 cod. pen. e 10, 12 e 14 L. n. 497/1974 e 7 L. n. 203/1991, in data
antecedente e prossima ed il 9 settembre 2009;
– Fragnoli Giacomo, Russo Gildo e Cavallo Fabio del reato sub capo e) ex
artt. 56, 110, 81 cpv, 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3 nn. 1
e 3, cod. pen., art. 7 L. n. 203/1991, in novembre e dicembre 2010;
– Fragnoli Giacomo, Pagliuca Salvatore, Lungo Giovanni, Andinolfi Marcel,
Cavallo Fabio, Guglielmo Antonio e Russo Gildo del reato sub capo f) ex artt. 61
n. 2, 81 cpv, 110 cod. pen. e 10, 12 e 14 L. n. 497/1974 e 7 L. n. 203/1991, in
data antecedente e prossima al 23 giugno 2010 e fino all’ottobre 2010;
– con la recidiva reiterata specifica per Fragnoli Giacomo, Martino; con la
recidiva specifica e infraquinquennale per Lungo; con la recidiva reiterata,
specifica e infraquinquennale per Fragnoli Luigi, Andinolfi, Guglielmo e Sauchella.

2.

Con provvedimento del 30 ottobre 2013, in riforma dell’appellata

sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli ha escluso per tutti gli
imputati, in relazione al reato di cui al capo a), la sussistenza della circostanza

2

91,

contestata e la diminuente del rito, alla pena di anni dodici di reclusione

aggravante prevista dal comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen. ed ha quindi
proceduto alla rideterminazione delle pene inflitte dal primo giudice, nei confronti
di:
– Fragnoli Giacomo, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza
della Corte d’appello di Napoli del 26 aprile 2006, nella misura complessiva di
anni quindici e mesi otto di reclusione;
– Fragnoli Luigi, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della
Corte d’appello di Napoli del 12 novembre 2008, nella misura complessiva di

– Pagliuca Salvatore, esclusa la recidiva contestata, in anni dieci e mesi otto
di reclusione;
– Lungo Giovanni e Andinolfi Marcel in anni otto e mesi otto di reclusione
ciascuno;
– Cavallo Fabio, Guglielmo Antonio, Russo Gildo e Sauchella Bruno in anni
sette di reclusione ciascuno;
– Martino Alessandro, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza
della Corte d’appello di Napoli dell’i dicembre 2004, nella misura complessiva di
anni undici e mesi quattro di reclusione,
confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.1. In premessa, la Corte territoriale ha dato atto del fatto che gli imputati
Fragnoli Giacomo, Andinolfi Marcel, Guglielmo Antonio, Russo Gildo, Martino
Alessandro, Lungo Giovanni e Cavallo Fabio hanno rinunciato ai motivi tesi ad
ottenere l’assoluzione dai reati loro ascritti.
2.2. Con specifico riguardo all’appello presentato nell’interesse di Fragnoli
Luigi, il Collegio di merito ha evidenziato come le plurime conversazioni
intercettate riportate nella sentenza di primo grado provino, in modo evidente,
l’inserimento nel clan camorristico dell’appellante, emergendo la costante
collaborazione dell’imputato col fratello Giacomo nell’adozione delle decisioni più
rilevanti per la vita e per l’attività del gruppo criminale; ha posto in luce come
l’inserimento dell’imputato nella consorteria sia confermato sia dalle dichiarazioni
rese dal collaboratore Sannino Gerardo, sia dalle precedenti condanne per
estorsione aggravata dal metodo mafioso e partecipazione ad associazione
camorristica accertata fino al 2005. Il Giudice d’appello ha dunque ritenuto
sussistenti i presupposti della circostanza aggravante dell’art. 416-bis, comma
quarto, cod. pen. e – come anticipato – insussistenti le condizioni per la
circostanza aggravante prevista dal comma sesto della stessa norma; ha escluso
la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e ravvisato le condizioni
per applicare la continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte
d’appello di Napoli del 12 novembre 2008.
3

anni tredici e mesi otto di reclusione;

2.3. Quanto alla posizione di Fragnoli Giacomo, la Corte ha richiamato le
considerazioni svolte in merito alla posizione del fratello in merito alla richiesta di
esclusione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis, commi quarto e
sesto; ha stimato insussistenti i presupposti delle circostanze attenuanti
generiche, in ogni caso subvalenti rispetto all’aggravante delle armi; ha ritenuto
sussistenti i presupposti per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della
Corte d’appello di Napoli del 26 aprile 2006 ed, in applicazione del disposto degli
artt. 64, terzo comma, e 133 cod. pen., ha proceduto alla rimodulazione della

2.4. In merito al ricorso di Pagliuca Salvatore, il Collegio d’appello ha
rigettato, in via preliminare, l’eccezione di nullità dei decreti autorizzativi delle
intercettazioni ambientali evidenziando come, nel giudizio abbreviato, siano
deducibili soltanto le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità di natura
patologica, e non anche la carenza o l’insufficienza di motivazione dei decreti, e
come, in ogni caso, il giudizio sui gravi indizi di reità non si fondi contrariamente a quanto dedotto – sulle sole fonti confidenziali. In relazione ai
motivi di merito, la Corte ha posto in luce che il quadro d’accusa a carico
dell’imputato poggia solidamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Tartarone e Pagliaro e sulle risultanze delle intercettazioni; che dalle
intercettazioni emerge la disponibilità concreta di armi da parte di Pagliuca, fatto
aggravato dalla circostanza dell’art. 7

L.

n. 203/1991; che sussistono i

presupposti della contestazione ex art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. mentre
fanno, di contro, difetto le condizioni dell’aggravante prevista dal comma sesto
della stessa norma. In punto di pena, il Giudice di secondo grado ha rilevato che
non è giustificabile l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e va
esclusa la recidiva – erroneamente contestata -; sulla scorta dei criteri dell’art.
133 cod. pen., ha quindi ridotto la pena nei termini su indicati.
2.5. Quanto al ricorso presentato nell’interesse di Lungo Giovanni, la Corte
ha confermato la sussistenza dell’aggravante prevista dal quarto comma dell’art.
416-bis ed ha escluso l’aggravante di cui al sesto comma dello stesso articolo;
ha ritenuto non giustificabile la concessione delle circostanze attenuanti
generiche; ha quindi proceduto alla rimodulazione della pena nei termini su
indicati, ai sensi degli artt. 63, comma quarto, e 133 cod. pen.
2.6. In ordine alla posizione di Andinolfi Marcel, il Giudice di secondo grado
ha confermato la sussistenza dell’aggravante prevista dal quarto comma dell’art.
416-bis mentre ha escluso l’aggravante di cui al sesto comma della stessa
norma; ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per le circostanze attenuanti
ex art. 62-bis cod. pen. ed, applicato il disposto degli artt. 63, quarto comma,

4

pena nei termini sopra indicati.

133 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in primo grado come sopra dato
atto.
2.7. Quanto a Cavallo Fabio, la Corte ha escluso l’aggravante di cui al sesto
comma dell’art. 416-bis cod. pen.; ha disatteso la richiesta di applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, non potendosi attribuire rilievo alla confessione
dell’appellante, in quanto intervenuta intempestivamente ed in presenza di
elementi certi di prova, non potendo rilevare da solo lo stato di incensuratezza
dell’imputato; visto l’art. 133 cod. peri., ha comunque rimodulato la pena inflitta

2.8. In merito alla posizione di Guglielmo Antonio, il Collegio di merito ha
ritenuto insussistenti i presupposti per le circostanze attenuanti generiche; ha
escluso la circostanza aggravante prevista dal comma sesto dell’art. 416-bis cod.
pen. e, giusta il disposto dell’art. 133 cod. pen., ha rideterminato la pena nei
termini sopra riportati.
2.9. Quanto a Russo Gildo, ribadita la sussistenza dei presupposti della
circostanza aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen. e
l’insussistenza di quelli dell’aggravante di cui al comma sesto della stessa
disposizione, la Corte ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, esclusa la rilevanza della confessione intervenuta
intempestivamente ed in presenza di elementi certi di prova, non rilevando da
solo lo stato di incensuratezza dell’imputato; tenuto conto dei criteri dell’art. 133
cod. pen., ha proceduto alla rideterminazione della pena inflitta in primo grado
come sopra dato atto.
2.10.

In relazione alla posizione di Martino Alessandro, ribadite le

considerazioni già svolte in relazione alle circostanze aggravanti previste dal
comma quarto e sesto dell’art. 416-bis cod. pen. e ritenute insussistenti le
condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche, il Giudice d’appello
ha ravvisato il nesso di continuazione fra i fatti oggetto del presente
procedimento e quelli posti a base della sentenza della Corte d’appello di Napoli

in primo grado nella misura su indicata.

del 1 febbraio 2014 e, visto l’art. 133 cod. pen., ha ridotto la pena nei termini
già sopra indicati.
2.11. Infine, quanto al ricorso di Sauchella Bruno, la Corte ha rilevato come
le intercettazioni poste a base del giudizio di responsabilità abbiano sicuro
contenuto indiziario e come non vi siano dubbi quanto all’identificazione del
ricorrente quale interlocutore nelle conversazioni captate; ha indi posto in luce
come a tali evidenze si aggiungano le dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia Tartarone e Pagliaro. Il Collegio di secondo grado ha confermato la
sussistenza della circostanza aggravante del quarto comma dell’art. 416-bis cod.
peri. ed escluso quella di cui al sesto comma; ha disatteso la richiesta di

12
\,q

cse(-

applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed ha proceduto alla
rideterminazione della pena secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. nei termini
sopra indicati.
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. Angelo Raucci, per
Fragnoli Giacomo, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di
cui al capo f), essendo il giudizio di penale responsabilità fondato sulle sole
risultanze delle intercettazioni.

cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., mancando la prova della stabile
disponibilità delle armi da parte del sodalizio.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133
cod. pen., per avere la Corte erroneamente ritenuto quale violazione più grave
l’associazione oggetto del presente procedimento e non il delitto di estorsione
aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, accertato con sentenza della Corte
d’appello di Napoli del 26 aprile 2006, certamente più grave.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133
cod. pen., per avere la Corte omesso di motivare in ordine alla determinazione
dei singoli aumenti per la continuazione.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.
pen. e 442 cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di applicare la riduzione
per il rito abbreviato all’aumento per la continuazione, sebbene per il reato in
oggetto Fragnoli sia stato giudicato con il rito abbreviato.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.
pen., per avere la Corte omesso di giustificare la denegata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche.
4. Nel ricorso presentato nell’interesse di Fragnoli Luigi, l’Avv. Angelo Raucci
ha chiesto l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di
cui al capo a), per avere la Corte omesso di esplicitare le ragioni della riferibilità
delle intercettazioni all’assistito.
4.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di
cui al capo a), per avere la Corte omesso di rispondere in ordine alla richiesta
derubricazione del ruolo apicale contestato in quello di mero partecipe.
4.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art.
416-bis, comma quarto, cod. pen., mancando la prova della stabile disponibilità
delle armi da parte del sodalizio.

3.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di

4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133
cod. pen., per avere la Corte applicato la stessa pena ai due fratelli Fragnoli,
sebbene Giacomo occupasse la posizione di capo assoluto.
4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte applicato lo
stesso aumento per la recidiva ai due fratelli Fragnoli, seppure Giacomo sia
gravato da precedenti penali più gravi e numerosi di quelli di Luigi.
4.6. Violazione di legge e vizio dì motivazione in relazione agli artt. 81 cod.
pen. e 442 cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di applicare la riduzione

oggetto Fragnoli sia stato giudicato con il rito abbreviato.
4.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.
pen., per avere la Corte omesso di giustificare la denegata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche.
5. Nel ricorso presentato nell’interesse di Pagliuca Salvatore, l’Avv. Carlo De
Stavola ha chiesto che la sentenza in oggetto sia cassata per i seguenti motivi.
5.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli
artt. 267 e 203 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto utilizzabili le
intercettazioni telefoniche sebbene i decreti autorizzativi si fondino su
informazioni assunte da fonti confidenziali.
5.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per
avere la Corte disatteso i motivi d’appello nei quali si era contestata la
partecipazione dell’assistito alla consorteria criminale ed il suo ruolo di vertice,
valorizzando le dichiarazioni rese da Pagliaro – che tuttavia non è mai stato
intraneo all’associazione camorristica, ma all’associazione finalizzata ad attività
di narcotraffico – e le dichiarazioni di Tartarone – che nondimeno ha sempre fatto
riferimento al sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Per altro verso, il
ricorrente ha contestato l’utilizzo e l’interpretazione delle intercettazioni
telefoniche indicate nel ricorso (e riportate per stralci).
5.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 10, 12 e 14 L. n. 497/1974, 7 L. n. 203/1991 e 192 cod. proc.
pen., per avere la Corte confermato la condanna in ordine al reato di cui al capo
f) senza motivare in modo specifico sull’esistenza delle armi (non essendo mai
stata sequestrata nessuna arma), né sul contributo apprestato dall’assistito, né
sui presupposti dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
5.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 81
cpv cod. pen., per avere la Corte omesso di esplicitare le ragioni per le quali non
abbia applicato, come richiesto, il minimo aumento per la continuazione in ordine
a tutti i reati contestati.
7

per il rito abbreviato all’aumento per la continuazione, sebbene per il reato in

6. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. Angelo Raucci, quale
difensore di fiducia di Lungo Giovanni, e ne ha chiesto l’annullamento per i
seguenti motivi.
6.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di
cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., per avere la Corte ritenuto
sussistente a carico dell’assistito la circostanza aggravante in oggetto, sebbene
manchi la prova della stabile disponibilità delle armi da parte del sodalizio.
6.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla

confessione resa dall’imputato.
Nel ricorso presentato dal codifensore di Lungo Giovanni Avv. Nicola Marino,
si è chiesto l’annullamento della sentenza per i seguenti ulteriori motivi.
6.3. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego
delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dello stato di
incensuratezza dell’imputato, della ammissione dell’addebito e della scelta
processuale nonché del ruolo svolto in concreto dall’assistito, incompatibile con
la contestata veste di organizzatore e coordinatore.
6.4. Violazione di legge penale in relazione all’art. 7 L. n. 203/1991, non
essendo ravvisabile tale aggravante nei confronti del soggetto cui sia già
contestata la partecipazione ad associazione, atteso che ciò determinerebbe una
ingiustificata duplicazione sanzionatoria di uno stesso fatto.
6.5. Violazione di legge penale in relazione al reato di cui al capo f), non
essendo stata sequestrata nessuna arma nel corso delle indagini.
7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche l’Avv. Carlo De Stavola,
nell’interesse di Andinolfi Marcel, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi.
7.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli
artt. 267 e 203 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto utilizzabili le
intercettazioni telefoniche sebbene i decreti autorizzativi si fondino su fonti
confidenziali, tali da comportare l’inutilizzabilità patologica di tali elementi
probatori.
7.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per
avere la Corte disatteso i motivi d’appello coi quali si era contestata la riferibilità
all’assistito della circostanza aggravante in oggetto, in quanto motivata soltanto
in relazione alla posizione di Fragnoli Giacomo.
7.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
62-bis e 133 cod. pen.

8

denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la

7.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 81

cpv cod. pen., per avere la Corte omesso di esplicitare le ragioni per le quali non
abbia applicato, come richiesto, il minimo aumento per la continuazione in ordine
a tutti i reati contestati.
8. Nel ricorso Cavallo Fabio ha chiesto l’annullamento della sentenza per i
seguenti motivi:
8.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art.

416-bis, comma quarto, cod. pen., per avere la Corte motivato in maniera del

dell’organizzazione;
8.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 62bis cod. pen., per avere la Corte motivato in modo non adeguato la denegata

concessione delle circostanze attenuanti generiche.
8.3. Nel ricorso presentato dall’Avv. Camillo Irace, difensore di Cavallo

Fabio, il patrono ha ribadito la richiesta di annullamento della sentenza per
violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli
artt. 546, lett. e), 192, 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen., per avere il
Collegio di merito negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche
nonostante la confessione dell’assistito, la sua incensuratezza e l’assenza di
carichi pendenti.
9.

Guglielmo Antonio ha personalmente proposto ricorso avverso la

sentenza di condanna e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità
come concorrente nella associazione di tipo camorristico aggravata dalla
disponibilità di armi.
10.

Nel ricorso presentato personalmente, Russo Gildo ha chiesto che la

condanna inflittagli dalla Corte d’appello di Napoli sia annullata per i seguenti
motivi:
10.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416-bis,

comma quarto, cod. pen., per avere la Corte motivato in maniera del tutto
apodittica o comunque generica la disponibilità di armi da parte
dell’organizzazione.
10.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
11.

Hanno proposto ricorso avverso la sentenza anche gli Avv.ti Luigi

Iannettone e Amneris Irace, nell’interesse di Martino Alessandro, ed hanno
chiesto l’annullamento della decisione per i seguenti motivi.
11.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cpv

cod. pen., per avere la Corte errato nell’individuare la partecipazione ad
9

tutto apodittica o comunque generica la disponibilità di armi da parte

associazione camorristica quale reato più grave tra quelli oggetto dell’odierno
procedimento ed i reati giudicati dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del
1 febbraio 2004.

11.2. Violazione di legge penale processuale e difetto di motivazione in
relazione agli artt. 81 cpv e 133 cod. pen., avendo la Corte applicato l’aumento
per la continuazione di anni quattro senza spendere una parola in ordine ai criteri
utilizzati e trascurando il complessivo comportamento processuale dell’imputato.

11.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art.

sebbene l’imputato non fosse già stato dichiarato recidivo e fosse incensurato
all’inizio della contestata condotta associativa.

11.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art.
62-bis cod. pen., per avere la Corte immotivatamente negato le circostanze
attenuanti generiche.
12. Nel ricorso presentato personalmente, Sauchella Bruno ha chiesto che
condanna pronunciata nei suoi confronti sia annullata per vizio di motivazione in
relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
13.

In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza

impugnata sia annullata con rinvio quanto alla posizione di Fragnoli Luigi, in
accoglimento del primo motivo, e che il ricorso del medesimo imputato sia
rigettato nel resto; che la decisione sia annullata con rinvio quanto alle posizioni
di Fragnoli Giacomo e Martino Alessandro limitatamente alla determinazione
della pena e che i ricorsi di tali imputati siano rigettati nel resto; che i ricorsi
presentati da Guglielmo Antonio e Sauchella Bruno siano dichiarati inammissibili
e che gli ulteriori ricorsi siano rigettati.
L’Avv. Giuseppe Granata, per la parte civile F.A.I., ha chiesto che i ricorsi
degli imputati siano dichiarati inammissibili o rigettati, con accoglimento delle
proprie richieste come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale.
L’Avv. Nicola Marino, per Lungo Giovanni, e l’Avv. Luigi Iannettone, per Martino
Alessandro, hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che i ricorsi di Lungo Giovanni, Andinolfi Marcel, Cavallo
Fabio, Guglielmo Antonio, Russo Gildo e Sauchella Bruno debbano essere
dichiarati inammissibili e che i ricorsi di Fragnoli Giacomo, Fragnoli Luigi,
Pagliuca Salvatore e Martino Alessandro debbano essere rigettati.
2. In via preliminare deve essere posto in rilievo che – come già evidenziato
nel punto 2.1. del ritenuto in fatto – innanzi alla Corte d’appello gli imputati
Fragnoli Giacomo, Andinolfi Marcel, Guglielmo Antonio, Russo Gildo, Martino
10

99 cod. pen. per avere la Corte ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica

Alessandro, Lungo Giovanni, Cavallo Fabio rinunciavano ai motivi tesi ad
ottenere l’assoluzione dai reati loro rispettivamente ascritti.
A mente dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. deve pertanto essere
dichiarata l’inammissibilità di tutti i motivi dedotti in questa sede tesi a porre in
discussione l’integrazione dei reati contestati ai suddetti ricorrenti, segnatamente
dei motivi con i quali Fragnoli Giacomo e Lungo hanno censurato l’affermazione
della penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo f) (motivi sub punti
3.1. e 6.5.) e del ricorso presentato da Guglielmo (sub punto 9 del ritenuto in

Sono invece delibabili in questa sede le eccezioni sollevate dagli imputati
“rinuncianti” in relazione alla determinazione della pena e dunque anche in
relazione alla contestazione delle ritenute circostanze aggravanti ovvero alla
mancata applicazione delle circostanze attenuanti, alla commisurazione della
pena e degli aumenti per la continuazione.
3. Mette conto porre in evidenza come numerose delle questioni dedotte dai
ricorrenti siano fra loro nella sostanza sovrapponibili, di tal che, per evidenti
ragioni di economia processuale e per evitare inutili ripetizioni degli argomenti
svolti in risposta ad omologhe censure difensive, si appalesa opportuno
accorpare la trattazione dei motivi comuni alle diverse posizioni, lasciando alla
fine la disamina dei restanti rilievi, non comuni ai ricorrenti.
4.

Comune a plurimi ricorrenti è il motivo col quale si è contestata

l’integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma
quarto, cod. pen. sotto un duplice profilo, sia perché non vi sarebbero elementi
concreti per affermare che effettivamente il sodalizio Mi avesse a disposizioni
armi, non essendo mai stato compiuto un sequestro di armamenti (si tratta dei
motivi ai punti: 3.2. del ricorso Fragnoli Giacomo; 4.3. del ricorso di Fragnoli
Luigi; 6.1 del ricorso di Lungo Giovanni; 7.2. del ricorso Andinolfi; 8.1 del ricorso
Cavallo; 10.1 del ricorso Russo); sia – con riguardo alla posizione del solo
Andinolfi – per difetto di motivazione per avere la Corte argomentato la
sussistenza dell’aggravante in parola, richiamando la motivazione svolta con
riguardo alla posizione di Fragnoli Giacomo (v. punto 7.2. del ritenuto in fatto).
4.1. In linea generale, deve essere ribadito il principio più volte espresso da
questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di
motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con
quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo,
allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte
dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando
frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino

11

fatto).

nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della
decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i
giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante
con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti
alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico – giuridici della decisione, ma
anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato
elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed
ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926

del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
4.2. Orbene, avendo riguardo al complessivo compendio argomentativo
sviluppato sul punto nelle pronunce di primo e di secondo grado (v. pagine 131 e
seguenti della sentenza del Gip di Napoli e pagine 23 e seguenti della decisione
in verifica), si appalesa di tutta evidenza l’infondatezza delle censure mosse dai
ricorrenti.
Ed invero, dai dialoghi intercettati a bordo dell’autovettura in uso a Fragnoli
Giacomo con diversi accompagnatori si evincono indicazioni esplicite, che non
lasciano spazio all’immaginazione e rendono non revocabile in dubbio la
materiale disponibilità da parte del gruppo criminale di armi di tipologia diversa e
di allarmante pericolosità: eloquenti ed inequivocabili sono invero i riferimenti
alle armi che emergono dagli stralci delle captazioni riportati nel paragrafo 4
della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli (a titolo meramente
esemplificativo: “e tengo anche il mitra se ti serve” nella conversazione n. 121
del 10.5.2010; “cominciamo a provare quel kalashnikov” “M/12 porta i 9X21
porta” “i 9X19” “il kalashnikov ce l’abbiamo, un mitra ci sta” “qualche altro M/12
qualche altro UZI ci sta” “l’ha fatta uscire bella quella pistola” “una 44 e un’altra
10-42”, nella conversazione n. 299 del 28.5.2010).
4.3. A fronte della sopra delineata evidenza ed inconfutabilità del contenuto
dei dialoghi nessun riro può assumere la circostanza che, nel corso delle
indagini, non sia mgtequestrata un’arma.
Al riguardo, si deve invero rammentare come, secondo i consolidati principi
espressi da questa Corte regolatrice, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni
telefoniche intercettate costituiscano certamente fonte diretta di prova, senza
necessità di reperire riscontri esterni, allorché siano gravi, precisi e concordanti e
cioè allorché: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio
che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli
interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo
per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia
alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro (Cass.
12

917

Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, si è ribadito che
gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni
costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del
libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’art. 192, comma 1,
cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno
possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del
disposto dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, n. 37588 del

Di tale condivisibile regula iuris hanno fatto buon governo i Giudici della
cognizione laddove hanno tratto la prova piena della disponibilità di armi da
parte della consorteria criminale, sulla scorta del contenuto di intercettazioni
che, valutate alla luce di comuni e condivisibili massime d’esperienza,
consentono di trarre logicamente il fatto da provare, laddove non lasciano spazio
ad interpretazioni alternative e diverse da quella compendiata nella
contestazione sub art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
44. L’eccezione si appalesa destituita di fondamento anche con riferimento
al profilo della contestata imputabilità a tutti gli associati della circostanza
aggravante in parola.
Secondo i principi più volte affermati da questa Suprema Corte, in tema di
associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la
sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l’aggravante della
disponibilità delle armi di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il
delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una “famiglia” mafiosa
aderente all’organizzazione denominata “cosa nostra”, anche nel caso in cui la
disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente; d’altra
parte, la norma richiede la semplice “disponibilità di armi” da parte
dell’associazione e non l’effettiva utilizzazione delle stesse (Cass. Sez. 6, n.
11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177; Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013,
Corso e altri, Rv. 260919; Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999 D’Ambrogio A e altri
Rv. 216149).
4.5.

Infine, non coglie nel segno neanche il denunciato difetto di

motivazione da parte del ricorrente Andinolfi – per avere la Corte argomentato la
sussistenza dell’aggravante in parola mediante richiamo della motivazione svolta
con riguardo alla posizione di Fragnoli Giacomo (nel motivo di cui al punto 7.2.
del ritenuto in fatto).
Il Giudice d’appello ha invero richiamato la considerazioni già svolte in
merito alla posizione degli altri imputati, e dunque le argomentazioni fondate
sulla assoluta evidenza dei dialoghi captati nelle intercettazioni ambientali,
13

c5k4

18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842).

trattandosi di motivo comune a diversi appellanti, rispetto al quale risultava
pertanto del tutto antieconomico ed inutile ai fini della completezza
motivazionale ripetere le considerazioni già spese per altre posizioni e
certamente estensibili per relationem anche all’Andinolfi.
5. Comune a diversi ricorrenti è anche l’eccezione concernente la denegata
concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivi di cui ai punti: 3.6.
del ricorso di Fragnoli Giacomo; 4.7. del ricorso di Fragnoli Luigi; 6.2. e 6.3. del
ricorso di Lungo; 7.3. del ricorso di Andinolfi; 8.2. e 8.3. del ricorso di Cavallo;

Sauchella).
5.1. La deduzione è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti
generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena
in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che
effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità
a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la
dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del
rt4.:covtosc4,;~4.4to
27/01/2912, Gallo e altri, Rv. 252900). 12===incre o meno di tale
a tt UtAt

circostanzKun giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto
al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra
gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis
Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
5.2. Sulla scorta di tali principi, si appalesano all’evidenza prive di base
solida le doglianze mosse dai sopra indicati ricorrenti laddove la Corte
territoriale, in risposta ai motivi d’appello, ha evidenziato – seppure in modo
sintetico ma congruo – l’insussistenza di elementi di segno positivo suscettibili di
giustificare la reclamata mitigazione sanzionatoria, con argomentazioni che non
possono ritenersi ictu °culi illogiche e che non sono pertanto scrutinabili in
questa Sede.
In particolare, risponde allo stesso disposto normativo dell’art. 62-bis cod.
pen. (come novellato con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche
nella legge 24 luglio 2008, n. 125) che la condizione di incensuratezza non possa
di per sé sola, in assenza di elementi o circostanze di segno positivo, giustificare
la concessione della diminuente in parola (Cass. Sez. 3, n. 44071 del
25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
14

9z97

Sii

10.2. del ricorso di Russo; 11.4. del ricorso di Martino; 12. del ricorso

D’altra parte, è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte,
l’ammissione di colpevolezza non possa giustificare l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche allorchè essa dipenda non da un’effettiva
resipiscenza ma da un chiaro intento utilitaristico (Cass. Sez. 6, n. 11732 del
27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229), intento congruamente argomentato dai
decidenti di merito.
6. Manifestamente infondate sono anche le censure, anch’esse comuni a

diversi ricorrenti, concernenti la determinazione della pena nei casi in cui è stata

individuazione del reato più grave e della commisurazione dei singoli aumenti (si
tratta dei motivi di cui ai punti: 3.3. e 3.4. del ricorso di Fragnoli Giacomo; 5.4.
del ricorso di Pagliuca; 7.4. del ricorso di Andinolfi; 11.1. e 11.2. del ricorso di
Martino).
6.1. Quanto all’individuazione del reato più grave in caso di continuazione,

non è revocabile in dubbio che allorché si tratti di più fatti tutti sub iudice, cioè
sentenziati contemporaneamente dal medesimo giudice, la violazione più grave
debba essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il
reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie
si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Cass. Sez.
U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347).
A tale regola non soggiace invece il caso in cui si tratti di reati già giudicati
con sentenza irrevocabile, in relazione al quale, giusta il chiaro disposto dell’art.
187 disp. att. cod. proc. pen., “si considera violazione più grave quella per la
quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni dei reati si è
proceduto con giudizio abbreviato”.
Nell’ipotesi – che appunto ricorre nel caso specie – in cui si tratti di fatti in
parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice
necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già
coperte da giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa
la maggiore gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di
merito confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già
sentenziati in via definitiva, per altro verso, la pena irroganda per i reati
sottoposti al proprio vaglio.
6.2. Orbene, fissate le coordinate ermeneutiche da osservare nel caso di

specie, si appalesa di tutta evidenza l’infondatezza delle censure mosse dai
ricorrenti, i quali si dolgono della mancata applicazione da parte dei Giudici di
merito di una regula iuris valida per un caso diverso da quello in oggetto: il
Giudice deve infatti procedere alla individuazione della violazione più grave
secondo la pena edittale comminata dalla legge soltanto nel caso in cui i diversi

97

c=”2

ravvisata la continuazione con altri reati, e ciò sotto il duplice profilo della

reati legati da un medesimo disegno criminoso siano tutti sub iudice, e non
nell’ipotesi diversa – che appunto ricorre nella specie – in cui si tratti di reati in
parte già giudicati, in parte da giudicare.
D’altra parte, non v’è materia per ritenere che i Giudici della cognizione
abbiano violato la regola da seguire in caso di reati in parte coperti da giudicato
in parte sub iudice, stante la mancanza di alcuna deduzione in tale senso da
parte dei ricorrenti ed, in ogni caso, l’omessa produzione da parte degli stessi dei
provvedimenti rispetto ai quali potrebbe, in ipotesi, ravvisarsi la violazione.

punto di determinazione degli aumenti per la continuazione.
Come questa Corte ha più volte affermato, l’irrogazione di una pena o di un
aumento di pena per la continuazione, in misura intermedia tra minimo e
massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del
giudice e, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione (Cass.
Sez. 6, n. 10408 del 15/12/1988, Andreoli, Rv. 184918; Sez. 2, n. 320 del
03/06/1983 Ferrante Rv. 162112; conf. massime ivi citate Rv. nn. 179693;
167155; 165739; 148768; 162112).
6.4. Inammissibile è il motivo sviluppato sempre in punto di continuazione

da Fragnoli Giacomo e da Fragnoli Luigi (punti 3.5. e 4.6. del ritenuto in fatto),
con il quale si è contestata la mancata applicazione delloOduzione per il rito
abbreviato all’aumento ex art. 81 cpv cod. pen., sebbene (anche) per i reati
giudicati dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza irrevocabile gli imputati
avessero optato per il rito ex art. 438 e seguenti del codice di rito.
Mette conto di precisare che, ai fini del calcolo della pena in caso di
continuazione fra reati tutti giudicati con rito abbreviato, il giudice debba
procedere, in primo momento, ad operare gli aumenti di pena per la
continuazione con i vari reati unificati sotto il vincolo dell’unicità del disegno
criminoso, e, solo in un secondo tempo, alla diminuzione ex art. 442 cod. proc.
pen. della pena complessivamente determinata (Cass. Sez. 1, n. 21361 del
19/04/2013, Cuni Berzi, Rv. 256103).
Ferma tale regula íuris, nel caso di specie la doglianza mossa dai ricorrenti
Fragnoli Giacomo e Luigi si appalesa del tutto generica e viola il cd. principio di
autosufficienza laddove le sentenze concernenti i fatti rispetto ai quali si reclama
la mancata applicazione della riduzione sull’aumento per la continuazione non
sono state allegate ai ricorsi, né sono rinvenibili dagli atti del fascicolo
(ostensibile ai ricorrenti, i quali avrebbero pertanto potuto e dovuto provvedere
alla necessaria integrazione), di tal che – sulla base della documentazione a
disposizione di questa Corte – non è dato di verificare se le sentenze irrevocabili

16

001

6.3. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio di motivazione in

siano state effettivamente emesse all’esito del rito abbreviato, né, pertanto, di
riscontrare l’eventuale violazione del criterio di calcolo sopra delineato.
7. Licenziate le questioni comuni a più imputati, restano da esaminare le
residue eccezioni sollevate dai singoli ricorrenti.
8. Gli ulteriori motivi dedotti nell’interesse di Fragnoli Luigi sono infondati e
vanno pertanto disattesi.
8.1. In merito all’eccezione riportata sub punto 4.1., va evidenziato che,

secondo quanto si evince dalla lettura dell’atto d’appello, l’impossibilità di

termini del tutto generici. Il che, da un lato, giustifica la mancata disamina da
parte del giudice di secondo grado della censura; dall’altro lato, rende
inammissibile il motivo ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
8.2. Manifestamente infondato è poi il motivo sub punto 4.2., laddove –

contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente – la Corte distrettuale ha in
effetti risposto, con motivazione congrua e pertanto insindacabile in questa Sede
di legittimità, l’insussistenza dei presupposti per escludere in capo a Fragnoli
Luigi del ruolo apicale contestato (v. pagina 7 della sentenza in verifica).
Non può comunque ribadirsi il principio già sopra ricordato alla stregua del
quale, ai fini del controllo della completezza della motivazione, occorre avere
riguardo alla complessiva impalcatura argomentativa risultante dalle pronunce di
primo e di secondo grado, di tal che – in relazione all’eccezione in parola – non
può non essere considerata l’ampia trattazione della collocazione di Fragnolì Luigi
ai vertici della compagine associativa contenuta nella decisione del primo giudice
(v. pagine 47 e seguenti della sentenza del Gip di Napoli).
8.3. Vanno infine rigettate le censure mosse in punto di commisurazione

della pena per il reato associativo e dell’aumento per la recidiva, dedotte coi
motivi ricordati ai punti 4.4. e 4.5. del Ritenuto in fatto.
In linea generale, occorre notare come la graduazione della pena rientri
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
In ossequio a tali condivisibili principi, ritiene questa Corte non
manifestamente irragionevole la determinazione della pena base per il reato
associativo nei confronti di Fragnoli Luigi in termini eguali a quella del fratello
Fragnoli Giacomo, cui è al pari contestato il ruolo apicale, trattandosi di imputati
comunque posti al comando del clan camorristico, eventualmente intercambiabili
17

attribuire le telefonate a Fragnoli Luigi non può ritenersi dedotta, se non in

in caso di crisi della struttura, cui è pertanto ascritta una condotta che, non
irragionevolmente, è stata stimata di simile gravità e tale da giustificare un
medesimo trattamento sanzionatorio “di partenza”.
Allo stesso modo, non può ritenersi

ictu °cui/ viziata da illogicità la

commisurazione dell’aumento per la recidiva contestata a carico di Fragnoli Luigi
in termini eguali all’aumento per il fratello Luigi, laddove il raffronto fra i
certificati penali dei due imputati non evidenzia una vistosa disparità di
curriculum criminale tale da rendere irragionevole determinazione sul punto.
Ne discende l’insindacabilità in questa Sede delle sopra delineate censure.

motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, in quanto basata sulle
informazioni assunte da fonti confidenziali, eccepita dal ricorrente Pagliuca (sub
punto 5.1. del ritenuto in fatto).
9.1. A tale proposito, deve essere ribadito il principio più volte affermato da
questo Giudice di legittimità, alla stregua del quale, in tema di autorizzazione
all’effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali
acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilità delle
intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis
e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito
l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di
utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per
individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l’elemento obiettivo
dell’esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l’indagine in corso e la
persona da sottoporre a captazione (Cass. Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014,
Pascali e altri, Rv. 260456). Ancora, questa Corte ha chiarito che i risultati delle
intercettazioni di conversazioni disposte sulla base di fonti confidenziali o
anonime acquisite dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili a condizione che
queste ultime non siano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla
sussistenza dei gravi indizi di reato e che le operazioni siano state autorizzate
anche sulla base di altri elementi emersi che le integrino (Cass. Sez. 6, n. 42845
del 26/06/2013, P.M. e Bonanno, Rv. 257295).
Di tale regula furis hanno fatto corretto uso i Giudici del merito laddove
hanno rilevato, con motivazione congrua ed insindacabile in questa Sede, che contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti – il giudizio sui gravi indizi di
reità si fonda non soltanto sulle informazioni assunte dalle fonti confidenziali, ma
anche su ulteriori risultanze dell’attività d’indagine, quali i provvedimenti di
fermo, gli elementi raccolti dalla fine degli anni ’90 al 2010, gli accertamenti di
P.G. e gli esiti di altre intercettazioni (v. pagina 11 della sentenza impugnata).

18

•”.

9. Infondata è anche l’inutilizzabilità delle intercettazioni per vizio della

Ne discende che, nella specie, non v’è materia per la dedotta nullità di
carattere assoluto o comunque per l’inutilízzabilità di natura patologica delle
intercettazioni dedotta dal Pagliuca.
9.2. L’analoga eccezione sollevata nell’interesse di Andinolfi (sub punto 7.1.)
va dichiarata inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo tale
ricorrente espressamente rinunciato a far valere qualunque censura afferente al
giudizio di penale responsabilità e, dunque, anche le doglianze concernenti
l’utilizzabilità del compendio probatorio posto a base di tale giudizio.

secondo motivo di ricorso (punto 5.2. del ritenuto in fatto), con i quali il
ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di
motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità espresso dai Giudici
di merito in ordine alla partecipazione dell’imputato all’associazione di stampo
camorristico con un ruolo di vertice.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte non si è sottratta
dal dare risposta alle specifiche questioni sollevate con i motivi d’appello e, nelle
pagine 11 e seguenti della pronuncia impugnata, in primo luogo, ha esplicitato le
ragioni per le quali l’identificazione del Pagliuca nella persona indicata in alcune
captazioni come Salvatore sia certa; in secondo luogo, ha evidenziato gli
elementi su cui poggia il giudizio di penale responsabilità, costituiti appunto dalle
evidenze di diverse intercettazioni (di cui ha passato in rassegna gli stralci più
significativi) e dalle dichiarazioni dei collaboratori Tartarone e Pagliaro, dando
altresì contezza dei motivi per i quali sia stato ravvisato a carico dell’appellante il
ruolo di vertice.
A fronte della lineare e puntuale ricostruzione della vicenda, come descritta
in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal Giudice di merito, in
questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per
giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità
limitare a ripercorrere

l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per

verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili,
senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
226074).
11.

Infondato è anche il motivo con il quale Pagliuca Salvatore ha

contestato la ritenuta integrazione del reato di cui al capo f) – in assenza di un
sequestro di armi ed in mancanza di prova della disponibilità di armi da parte del
ricorrente – nonché la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui
all’art. 7 L. n. 203/1991 (punto 5.3. del ritenuto in fatto).

19

9-ip

10. Tutti in fatto sono i rilievi mossi nell’interesse di Pagliuca Salvatore nel

11.1. Ribadito che il controllo di motivazione deve essere espletato avendo

riguardo alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze di primo e di secondo
grado, le doglianze in parola, oltre ad essere state sollevate nei medesimi
termini nell’atto d’appello, sono state puntualmente disattese dalla Corte
territoriale con argomentazioni aderenti alle emergenze probatorie e conformi a
logica (v. pagine 15 e seguenti della sentenza in verifica), dunque insindacabili in
questa Sede.
Giova d’altronde ribadire come alcune delle conversazioni riportate dal Gip di

bis cod. pen. vedano proprio come interlocutore Pagliuca Salvatore, di tal che
non è seriamente contestabile (richiamate le considerazioni già sopra svolte al
punto 4.2.) che il ricorrente avesse personalmente a disposizione delle armi.
11.2. Parimenti incensurabile è la motivazione sviluppata dal Collegio di

merito in punto di circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/1991,
risultando pacifico, dal complessivo compendio probatorio, che le armi fossero
destinate all’affermazione della supremazia del clan ed al perseguimento degli
scopi criminali dell’associazione e, dunque, strumentali al metodo mafioso ed alla
agevolazione delle attività dell’organizzazione.
12.

Manifestamente privo di fondamento è il rilievo sub punto 6.4. del

ritenuto in fatto, con il quale il ricorrente Lungo Giovanni ha dedotto come la
contestazione dell’aggravante dell’art. 7 L. n. 203/1991 sia preclusa nei confronti
del soggetto cui sia già imputata la partecipazione ad associazione di stampo
mafioso.
Secondo il pacifico insegnamento di questo Giudice nomofilattico, la
circostanza aggravante prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertita nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme
dell’impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della
finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l’attività dell’associazione per
delinquere di stampo mafioso, è infatti configurabile anche con riferimento ai
reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso. Sez. 1, n. 264919
del 23/04/2014, Attanasio Rv. 262304; Sez. 6, n. 15483 del 26/02/2009,
Marsala, Rv. 243576).
13.

Resta da esaminare la violazione di legge ed il vizio di motivazione

eccepiti da Martino in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata
(punto 11.3. del ritenuto in fatto).
Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.
13.1. Sotto un primo profilo, va evidenziato come, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, il giudice della cognizione può accertare, a
differenza di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista
20

Napoli a sostegno della integrazione della circostanza aggravante dell’art. 416-

dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata
dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Cass. Sez. 5, n. 47072 del
13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308; Cass. Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Pg in
proc. Arullani Rv. 247089)
13.2. Del tutto irrilevante è poi la circostanza che, alla data di inizio della
contestata partecipazione all’associazione di stampo mafioso Martino fosse
incensurato, trattando di reato permanente sicché, ai fini dell’aumento per la
recidiva, è necessario e sufficiente che i presupposti dell’aggravante in parola si

14.

Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Lungo Giovanni,

Andinolfi Marcel, Cavallo Fabio, Guglielmo Antonio, Russo Gildo e Sauchella
Bruno consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei
medesimi ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche
a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro.
Dal rigetto dei ricorsi di Fragnoli Giacomo, Fragnoli Luigi, Pagliuca Salvatore
e Martino Alessandro consegue de iure la condanna degli stessi al pagamento
delle spese processuali.
15. Dal rigetto e dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso consegue
la condanna di tutti i ricorrenti a rifondere alla costituita parte civile F.A.I. le
spese processuali sostenute in questo grado che la Corte ritiene equio liquidare
in 4000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi di Fragnoli Giacomo, Fragnoli Luigi, Pagliuca Salvatore e Martino
Alessandro che condanna al pagamento delle spese processuali; dichiara
inammissibili i ricorsi di Lungo Giovanni, Andinolfi Marcel, Cavallo Fabio,
Guglielmo Antonio, Russo Gildo e Sauchella Bruno che condanna al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore
della cassa delle ammende.
Condanna tutti i ricorrenti a rifondere alla costituita parte civile le spese
processuali sostenute in questo grado liquidate in 4000 euro, oltre spese
generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 4 giugno 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

palesino nell’arco temporale di consumazione del delitto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA