Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36401 del 12/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36401 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell’interesse di
1.

Buda Pasquale, nato a Fiumara il 27/02/1956

2.

Barbieri Domenico, nato a Reggio Calabria il 17/09/1957

3.

Condello Francesco, nato a Reggio Calabria il 05/11/1982

4.

Grillo Brancati Vitaliano, nato a Villa San Giovanni il 18/02/1960

5.

Condello Demetrio, nato a Reggio Calabria il 23/06/1979

6.

Cianci Antonino, nato a Fiumara il 04/06/1937

7.

Corsaro Domenico, nato a Fiumara il 29/11/1962

8.

Le Pera Santo Fortunato, nato a Reggio Calabria il 03/11/1958

9.

Priore Francesco, nato a Reggio Calabria il 05/12/1935

10. Cambareri Domenico, nato a Scilla il 19/01/1959
11. Condello Domenico Francesco, nato a Reggio Calabria il 01/11/1989
12. Greco Giuseppe, nato a Calanna il 01/01/1960
13. Mazzittelli Salvatore, nato a Zambrone il 03/03/1960
14. Canale Giovanni, nato a Reggio Calabria il 22/01/1974
15. Condello Giandomenico, nato a Reggio Calabria il 01/02/1980

avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 10/06/2013

Data Udienza: 12/02/2015

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo:

per Grillo Brancati, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per non aver commesso il fatto quanto al capo L) e perché il fatto non
sussiste quanto al capo M);

impugnata per precedente giudicato;

per Cannbareri e Mazzitelli, l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi;

uditi:
per le parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero
dell’Interno, l’Avv. Giancarlo Caselli (in rappresentanza dell’Avvocatura
generale dello Stato)

per le parti civili Provincia di Reggio Calabria e Comune di Reggio
Calabria, l’Avv. Fiorella Megale
per la parte civile “Libera, nomi e numeri contro le mafie”, l’Avv. Vincenza
Rando

i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati, con
conferma delle statuizioni civili e condanna dei ricorrenti al pagamento delle
relative spese;

uditi altresì:

l’Avv. Umberto Abate, per il ricorrente Buda

l’Avv. Francesco Albanese, per il ricorrente Canale

l’Avv. Giovanni Aricò, per il ricorrente Le Pera
l’Avv. Francesco Calabrese, per i ricorrenti Barbieri, Buda, Demetrio
Condello, Francesco Condello, Giandomenico Condello, Grillo Brancati e Le
Pera

l’Avv. Enzo Caccavari, per il ricorrente Mazzitelli

l’Avv. Lorenzo Cinquepalmi, per il ricorrente Cambareri

l’Avv. Vincenzo Nico D’Ascola, per i ricorrenti Demetrio Condello e
Mazzitelli

l’Avv. Pasquale Foti, per il ricorrente Cambareri

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per Condello Giandomenico, l’annullamento senza rinvio della sentenza

-

l’Avv. Antonio Managò, per i ricorrenti Canale, Domenico Francesco
Condello e Priore

l’Avv. Carlo Morace, per i ricorrenti Giandomenico Condello e Greco

l’Avv. Basilio Antonino Pitasi, per il ricorrente Cianci

l’Avv. Paolo Antonio Felice Tommasini, per il ricorrente Corsaro

l’Avv. Armando Veneto, per il ricorrente Grillo Brancati

i quali tutti hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi e

RITENUTO IN FATTO

1. Il 10/06/2013, la Corte di appello di Reggio Calabria riformava
parzialmente la sentenza emessa dal Gup del Tribunale della stessa città in data
29/11/2011, relativa ad una complessa vicenda processuale afferente varie
contestazioni di reato in tema di associazione di tipo mafioso. Il giudizio
riguardava una pluralità di articolazioni territoriali della ‘ndrangheta calabrese,
tutte operanti nell’ambito della predetta regione: secondo la rubrica, era
necessario individuare distinte consorterie criminali organizzate per finalità
specifiche, nell’ambito del più ampio ed unitario programma della ‘ndrangheta
(strumentale alla commissione di una serie indeterminata di delitti,
all’acquisizione del controllo di attività economiche anche sotto forma di
concessioni od appalti pubblici, alla realizzazione di profitti per i sodali o per
soggetti a questi contigui, al condizionamento di consultazioni elettorali gestendo
bacini di voti da offrire a politici compiacenti).
1.1 Una prima struttura associata, descritta al capo A), era finalizzata a
“gestire la capillare attività di imposizione del pagamento della tangente agli
operatori commerciali ed imprenditoriali operanti in larga parte del territorio
della città di Reggio Calabria e dintorni”; tale consesso, preposto alle attività
illecite nella zona del c.d. “mandamento di centro” del capoluogo calabrese,
vedeva come figura di spicco Pasquale Condello, latitante da molti anni e posto
comunque in condizione di continuare a dirigere le iniziative del sodalizio,
attraverso una ramificata organizzazione che gli aveva consentito non solo di
sottrarsi alle ricerche degli inquirenti ma anche di veicolare, attraverso
collaboratori e stretti congiunti, le direttive essenziali per la gestione della cosca.
Le indagini sfociate nelle contestazioni di reato mosse nel presente processo
erano state sviluppate, del resto, proprio nell’ambito delle attività finalizzate alle
ricerche del latitante, che avevano consentito di monitorare un fenomeno di vera
e propria aggregazione delle cosche “storiche” operanti nella città di Reggio

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l’annullamento della sentenza impugnata

Calabria (facenti capo alle famiglie De Stefano, Condello e Libri), con il risultato
della creazione di una “supercosca” – quella, appunto, descritto, al capo A) – che
aveva consentito ai gruppi anzidetti «di monopolizzare il controllo delle attività
estorsive sull’intero territorio reggino, senza cioè il rispetto dei pregressi confini
dei vari comprensori e lasciando alle altre cosche una limitata autonomia
operativa all’interno dei “locali” storicamente sottoposti al loro controllo» (così la
motivazione della sentenza impugnata, a pag. 117, che proseguiva alla pagina
successiva dando atto che il nuovo assetto così costituito doveva intendersi «in
certa misura rivoluzionario rispetto a quello preesistente», e che le doglianze

comunque la messa in discussione della «obiettiva sussistenza del nuovo
aggregato criminale».
Stando all’ipotesi accusatoria, vi era poi un secondo gruppo – capo C) attivo nei comuni di Villa San Giovanni e Fiumara di Muro (nonché nelle zone
limitrofe), risultante da un rapporto di vicendevole riconoscimento, dopo anni di
pregresse contese, fra i componenti della cosca Buda/Imerti e quelli della cosca
Zito/Bertuca (a suo tempo propaggini, rispettivamente, dei sodalizi facenti capo
alle famiglie Condello e De Stefano).
La suddivisione geografica prevedeva poi l’esistenza di un terzo sodalizio
mafioso, riconducibile alla famiglia Rugolino, ,nei territori di Catona, Sambatello e
luoghi vicini [capo D)], nonché di un quarto [capo E)], in quelli di Scilla, Melia di
Scilla e San Roberto: per tutte e tre le associazioni da ultimo indicate, i reati-fine
strumentali alla realizzazione dei programmi criminosi perseguiti consistevano come ipotizzato nelle corrispondenti contestazioni – in “delitti contro la persona,
intimidazioni e violenze, danneggiamenti ed estorsioni, turbative d’asta”.
Nel contesto appena descritto, emergevano in particolare:
– un tentativo di estorsione [capo 3)] del quale erano rimasti vittime i fratelli
Domenico e Vincenzo Carmine Barbieri, peraltro a loro volta ritenuti partecipi
dell’associazione sub C), affinché rinunciassero ad un acquisto immobiliare, come
contestato – fra gli altri – a Giuseppe Greco;
– una ipotesi di turbata libertà degli incanti [capo L)], correlata ad un iniziale
addebito di estorsione che aveva visto quali persone offese più soggetti indotti a
non partecipare ad aste pubbliche, finalizzata a consentire allo stesso Domenico
Barbieri di ottenere l’aggiudicazione di immobili cui era interessato anche in
rappresentanza della cosca di appartenenza (la Buda/Imerti).
All’associazione di cui al capo C), con particolare riferimento all’articolazione
costituita dal medesimo gruppo Buda/Imerti, si riteneva poi avesse concorso ab
extemo un soggetto non direttamente affiliato, vale a dire Vitaliano Grillo

Brancati, come ipotizzato al capo M). Questi, anche attraverso le condotte sub

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della difesa – nello specifico, per Demetrio Condello – non riguardavano

L) parimenti contestategli ex art. 110 cod. pen., si assumeva avesse fornito “un
concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, diretto alla
realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione”, in particolare per avere coordinato “le operazioni dirette a
pilotare le aste immobiliari di interesse della cosca di riferimento, così
assicurando alla predetta la possibilità, oltre che di entrare in possesso di beni di
cospicuo valore a prezzi convenienti, in forza della partecipazione monopolizzata
alla pubblica gara ed al conseguente mancato rilancio delle offerte rispetto al
prezzo base d’asta, anche di accrescere l’accreditamento riscosso sul territorio

Un quinto ed ultimo gruppo criminale, sub F), era invece direttamente
organizzato per garantire a Pasquale Condello la prosecuzione del governo della
cosca omonima, agevolando, favorendo e comunque protraendone la ventennale
latitanza: tale consorteria, già dal Gup, era però indicata come assorbita nella
più ampia associazione di cui al capo A). Secondo l’accusa, peraltro, avevano
compiuto condotte rilevanti

ex

art. 390 cod. pen. anche persone non

direttamente partecipi dell’associazione

de qua, come Domenico Francesco

Condello, figlio del boss, chiamato a risponderne ai sensi del capo G).
La rubrica contemplava infine, per quanto di attuale rilevanza, due
contestazioni ex art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992, di cui ai capi S) e T),
mosse a distinti soggetti (Salvatore Mazzitelli e Giovanni Canale), quali fittizi
intestatari di attività imprenditoriali in realtà riferibili a Cosimo Alvaro, figura di
spicco di una cosca della ‘ndrangheta.
1.2 L’esito del giudizio di secondo grado, nei limiti di odierno interesse, può
essere sintetizzato come segue:
Domenico Barbieri, condannato in primo grado alla pena di anni 10, mesi
4 di reclusione ed euro 2.100,00 di multa, con esclusione della contestata
recidiva, quanto ai reati di cui ai capi C), quale partecipe del presunto
sodalizio mafioso, ed L), veniva assolto dalla Corte territoriale dagli
addebiti di estorsione e da uno degli episodi di turbata libertà degli incanti
(del 29/11/2005), con rideterminazione della pena inflitta in anni 5 e mesi
10 di reclusione. In ordine al reato associativo, i giudici di appello
escludevano l’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma 6, cod. pen.;
identiche determinazioni venivano assunte per Pasquale Buda,
condannato per gli stessi reati appena ricordati (ma con il riconoscimento
a suo carico della veste di promotore di quella stessa associazione): la
pena irrogata all’imputato, nei cui confronti era stata altresì ritenuta la
recidiva specifica e reiterata, era ridotta da anni 15 di reclusione ad anni
10 e mesi 2 di reclusione;

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dalla predetta consorteria di tipo mafioso”.

Domenico Cambareri, condannato dal Gup alla pena di anni 9 di
reclusione (ritenuta a suo carico la recidiva reiterata) per essergli stato
attribuito un ruolo direttivo nell’ambito del sodalizio mafioso sub E), si
vedeva ridurre il trattamento sanzionatorio ad anni 7 di reclusione, previa
esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 416-bis, comma 2, cod. pen.;
nei confronti di Giovanni Canale, condannato in primo grado ad anni 2 di
reclusione (con i benefici di legge) in relazione al delitto contestatogli al
capo T), la pena era ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per effetto
della esclusione della già riconosciuta aggravante di cui all’art. 7 del d.l.

quanto a Salvatore Mazzitelli, responsabile del reato sub S) e ritenuta a
suo carico la contestata recidiva reiterata, la pena inflitta in primo grado
veniva parimenti ridotta (da anni 3 ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, con
l’eliminazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici), anche in questo caso previa esclusione dell’aggravante di
cui all’anzidetto art. 7;
Antonino Cianci e Domenico Corsaro, a loro volta condannati quali
partecipi dell’associazione sub C), si vedevano ridurre la pena da anni 9
ad anni 6 di reclusione, con la già ricordata esclusione dell’aggravante
sanzionata dal sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen.;
la sentenza di primo grado trovava conferma per Demetrio Condello,
ritenuto partecipe dell’associazione mafiosa rubricata al capo A), ma con
rideterminazione del trattamento sanzionatorio (anni 6 di reclusione, in
luogo degli anni 8 inflitti dal Gup);
per Domenico Francesco Condello e Francesco Condello venivano assunte
determinazioni identiche: entrambi condannati dal primo giudice ad anni
2 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all’art. 390 cod. pen. – come
contestato al primo al capo G), e per effetto della riqualificazione nei
termini anzidetti del diverso addebito sub F) contestato al secondo -, i
due imputati godevano di una riduzione della pena ad anni 1, mesi 8 di
reclusione e della conseguente concessione del beneficio della
sospensione condizionale, in virtù dell’applicazione dell’attenuante ex artt.
386, comma 4, n. 1 e 390, comma 2, cod. pen.;
Giandomenico Condello, condannato in primo grado ad anni 9 di
reclusione (anche per l’applicazione a suo carico della ritenuta recidiva
specifica) quale partecipe del sodalizio mafioso descritto al capo A), in
esso assorbita la contestazione sub F), si vedeva riconoscere dalla Corte
di appello una ipotesi di concorso formale rispetto ad altro reato già
giudicato con una precedente sentenza del 2010. La pena veniva

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n. 152/1991;

complessivamente rideterminata, anche con riguardo alla pronuncia già
passata in giudicato e tenendo conto del riconoscimento della recidiva
semplice in luogo di quella specifica, in 8 anni di reclusione;

la pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, inflitta a
Giuseppe Greco per il reato di cui al capo 3), anche in ragione della
ritenuta recidiva reiterata, era ridotta ad anni 4 di reclusione ed euro
700,00 di multa (con la conseguente applicazione della pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici in luogo di quella perpetua)
a seguito della esclusione delle aggravanti ex artt. 61 n. 7 e 628, comma

Vitaliano Grillo Brancati godeva, al pari del Barbieri e del Buda, della
parziale assoluzione dagli addebiti di cui al capo L), per cui aveva
riportato condanna in primo grado unitamente al reato sub M), essendo
stata ritenuta provata nei suoi confronti l’anzidetta accusa di concorso
esterno nella consorteria criminale in quanto “non inserito stabilmente
nella struttura organizzativa dell’associazione”.

La pena inflittagli dal

Gup, di anni 9 e mesi 8 di reclusione, veniva così ridotta ad anni 5, mesi 6
di reclusione, previa esclusione di tutte le aggravanti contestate in
relazione al reato ex art. 416-bis cod. pen.;

Santo Fortunato Le Pera si vedeva ridurre la pena di anni 13 e mesi 8 di
reclusione – cui era stato condannato dal giudice di primo grado in ordine
al reato sub D), con ruolo di promotore dell’associazione, ed O) – ad anni
7 di reclusione, per effetto dell’assoluzione dal secondo addebito
(riguardante più contestazioni di estorsione e turbata libertà degli incanti)
e della esclusione dell’aggravante ex art. 416-bis, comma 6, cod. pen.,
mentre trovava conferma l’applicazione a suo carico della recidiva
specifica;
identica pena finale era inflitta a Francesco Priore, condannato in primo
grado ad anni 10 di reclusione per il solo reato di associazione mafiosa
contestato al capo D), del quale egli – comunque gravato da recidiva
reiterata – veniva considerato partecipe.

2. Propone ricorso, personalmente da lui sottoscritto, Domenico Barbieri.
2.1 Con il primo motivo, l’imputato lamenta inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 187, 192 cod. proc. pen. e 353 cod. pen., nonché difetto
di motivazione.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non darebbe alcuna
spiegazione di quale giovamento sarebbe stato perseguito e realizzato
dall’imputato attraverso le condotte contestate, soprattutto alla luce della

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3, n. 3 cod. pen.;

ritenuta insussistenza di fattispecie estorsive e della regolarità della prima asta
del 29/11/2005; osserva il Barbieri che se egli «avesse davvero avuto
l’intenzione di turbare il regolare svolgimento degli incanti, e quindi aggiudicarsi i
beni oggetto della vendita, avrebbe quanto meno “aggiustato” la gara in modo
tale da potere essere lui il reale beneficiario di questa manovra fraudolenta. Ma
[…] la seconda asta, ovvero quella del 16/10/2007, viene indetta proprio perché
esso ricorrente, aggiudicatosi nell’asta (“pulita”) del 29/11/2005 cinque lotti […]
del fallimento Tortorella, non ha avuto la possibilità di versare il saldo, e che
pertanto il giudice, rigettando istanza tendente ad ottenere una proroga dei

L’imputato sottolinea quindi che sia l’Avv. Alberto Barbaro, sia Diego Fedele,
assunti a sommarie informazioni dalla difesa, negarono di essere stati avvicinati
da chicchessia in vista dell’incanto del 2007, mentre le conversazioni intercettate
– valorizzate dai giudici di merito in prospettiva accusatoria, sull’apodittico
presupposto che tali prove dovrebbero prevalere su quelle orali – «hanno un
contenuto del tutto ipotetico, ed in nessuna delle stesse vi è una effettiva
condotta coartatrice dell’altrui volontà». Ne deriverebbe il difetto di prova
relativamente alla incidenza della condotta contestata sul regolare svolgimento
della gara, requisito indispensabile per la configurabilità del delitto ex art. 353
cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, il Barbieri deduce erronea applicazione
degli artt. 353 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, non essendo ravvisabile nella
fattispecie concreta alcuna prospettiva di agevolazione – attraverso le condotte
in rubrica – della cosca Buda-Imerti, atteso che i beni de quibus non vennero
mai acquisiti dall’imputato, e che la gara si svolse con regolarità. Infatti, si
realizzarono nell’occasione problemi analoghi a quelli verificatisi in occasione del
primo incanto, con il ricorrente che non riuscì ad adempiere alle obbligazioni
assunte a seguito di mutuo ipotecario: ciò dimostra che egli, benché ritenuto
imprenditore di riferimento di una cosca, non aveva le possibilità economiche per
accaparrarsi i beni oggetto dell’asta. Inoltre, l’adozione del “metodo mafioso”
che sarebbe stato utilizzato nella fattispecie viene ammessa dalla Corte
territoriale in termini del tutto ipotetici: a tutto voler concedere, il Barbieri si
sarebbe limitato a suggerire al Grillo Brancati di chiamare il Fedele, ovvero a
chiedere al Buda di presenziare all’incanto (dietro lauto compenso, a dispetto
dell’ipotizzata intraneità dell’imputato al sodalizio), e senza che poi il Buda lo
facesse davvero.

termini di pagamento, aveva indetto nuovi incanti su quei beni».

2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente rappresenta che la sentenza impugnata
sarebbe incorsa nell’erronea applicazione degli artt. 187, 192 cod. proc. pen. e
416-bis cod. pen., palesando altresì difetto e contraddittorietà di motivazione.
Nel caso in esame, mancherebbe infatti la prova di una qualsiasi condotta
concreta, dimostrativa della circostanza che il Barbieri “prese parte”
all’associazione di tipo mafioso, come costantemente si richiede nella
giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del reato; fra l’altro, la
Corte territoriale avrebbe affermato apoditticamente l’organicità del ricorrente al
sodalizio, sostenendo però al contempo che il Barbieri era vittima del “sistema
e dei suoi presunti coassociati. Distinguendo le figure di

“imprenditore colluso” e “imprenditore vittima”, sostiene il ricorrente che «il
primo, a differenza del secondo, ha consapevolmente e volontariamente rivolto a
proprio profitto l’esser venuto in relazione con il sodalizio mafioso, entrando […]
in un sistema illecito di esercizio dell’impresa contraddistinto da appalti e
commesse ottenuti grazie all’intermediazione mafiosa, ed ha in tal modo
trasformato l’originario danno ingiusto subito (il costo insisto nel dover
sottostare all’imposizione del “pizzo” o di altre costrizioni mafiose, onde evitare
danni maggiori) in una sorta di risvolto negativo di un ben più consistente
vantaggio (il beneficio insito nella possibilità di assicurarsi illegalmente una
posizione dominante a scapito della concorrenza, nonché risorse e/o linee di
credito a prezzi di favore, sino a godere di un sostanziale monopolio su un dato
territorio). In altri termini, è ragionevole considerare “imprenditore colluso”
quello che è entrato in un rapporto sinallagrnatico di cointeressenza con la cosca
mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti, in quanto garantiti dall’apparato
strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da consentire
all’imprenditore, in particolare, di imporsi sul territorio in posizione dominante
grazie all’ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a
sostenere l’espansione dei suoi affari in cambio della sua disponibilità a fornire
risorse, servizi o comunque utilità».
Nel caso di specie, invece, l’assunto dell’esistenza di una relazione
sinallagmatica tra il Barbieri ed il clan Buda-Imerti non avrebbe fondamento,
risultando financo provata la dazione di somme di denaro dal primo ai secondi; la
difesa aveva anche documentato come la ditta del Barbieri non si fosse
aggiudicatq alcun appalto tra il 2000 e il 2007 presso i comuni di Fiumara, San
Roberto e Villa San Giovanni (ricadenti nel territorio di influenza della cosca), ed
ave59Laccumulato crediti non onorati nei confronti del comune di Reggio Calabria
per oltre 500 mila euro: tali elementi risultano immotivatamente definiti, da
parte della Corte di appello, di scarsa rilevanza. In definitiva, il Barbieri non
aveva mai negato di avere rapporti di amicizia con Pasquale Buda e con Antonino

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‘ndrangheta”

Imerti (più stretti con il primo), ma non ne aveva mai ottenuto vantaggi,
essendo anzi dimostrate situazioni di sopruso poste in essere dai cugini Greco ed
alcune vicende estorsive subite dallo stesso ricorrente.
2.4 Il quarto motivo è dedicato a censure in punto di trattamento
sanzionatorio, deducendo il Barbieri violazione di legge e difetto di motivazione
in parte qua: a suo dire, gli artt. 133 e 62-bis cod. pen. non sarebbero stati
correttamente osservati dai giudici di merito, non essendosi tenuto conto – ai
fini del calcolo della pena base e della prospettiva di concessione delle

ricorrente».

3. Un ulteriore ricorso per cassazione, ancora nell’interesse del Barbieri,
risulta presentato dal difensore di fiducia dell’imputato, Avv. Calabrese.
3.1 Con un primo motivo di doglianza, il difensore del Barbieri deduce
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 110,
353 cod. pen., nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata. La
difesa ricorda che l’ipotesi di accusa di turbata libertà degli incanti, mossa
all’imputato, riguarderebbe l’avere egli concorso ad allontanare da un’asta alcuni
potenziali interessati (tale Diego Fedele e l’Avv. Alberto Barbaro): asta che, nello
specifico, si riferiva alla vendita di cinque immobili del fallimento “Tortorella”, che
il Barbieri si era già aggiudicato in precedenza senza poi perfezionare il
pagamento del saldo nel termine fissato, con la conseguenza di determinare un
nuovo incanto. In proposito, secondo la tesi difensiva, non sarebbe stato
acquisito alcun elemento di certezza circa la ricostruzione della vicenda e sulle
condotte effettivamente realizzate per ostacolare le iniziative dei suddetti
concorrenti; ad esempio, in una conversazione intercettata tra il Barbieri ed il
Grillo Brancati, del 23/05/2007, i due avrebbero discusso di aste pubbliche con il
secondo a precisare “..a Villa dobbiamo tenere la cosa sotto controllo..”, ma si
trattava di una espressione concernente la volontà di prestare attenzione ad
eventuali concorrenti, come nella normalità, ed impossibile da ricollegare a quelli
che sarebbero poi stati gli sviluppi delle indagini.
In una successiva intercettazione con gli stessi protagonisti, del 09/07/2007,
il Grillo Brancati avrebbe segnalato al Barbieri di aver saputo dell’interesse di un
soggetto (Fedele) al compendio in vendita, ma si comprende che questi era già
stato informato, da altri, del fatto che i beni de quibus erano stati acquistati dal
Barbieri, e si era verificato un “piccolo problema”; perciò, l’eventuale proposito
del Barbieri di chiamare il Fedele non ebbe seguito, prendendo egli atto che lo
stesso era già stato dissuaso. In ogni caso, quand’anche il Barbieri avesse

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circostanze attenuanti generiche – della «incensuratezza sostanziale di esso

mantenuto fermo e realizzato quel disegno, nulla autorizza a ritenere che egli
avrebbe utilizzato metodi illeciti; tant’è che il Fedele aveva poi confermato di non
essere stato destinatario di richieste di sorta e di aver deciso autonomamente di
non presentarsi, come riconoscono gli stessi giudici di merito.
La difesa fa inoltre rilevare che la Corte territoriale riconosce a quella
conversazione un rilievo probatorio circoscritto, salvo rivalutarla alla luce di
ulteriori elementi, che tuttavia non vedono quale protagonista il Barbieri.
Un successivo colloquio tra il Buda ed il Barbieri verte ancora – stando alla
ricostruzione accusatoria – sull’interesse del Fedele, con il secondo a chiedere se

il Fedele della loro intenzione di comprare; tuttavia, non vi è alcuna certezza sul
fatto che la conversazione dovesse ricollegarsi a quella tra il Grillo Brancati ed il
Barbieri, sopra ricordata, perché quest’ultimo mostra sorpresa sull’esistenza di
un possibile acquirente del compendio (quando invece, se si fosse trattato del
Fedele, egli ne era stato già informato nella precedente occasione). Ad ogni
modo, da quel secondo colloquio non potrebbe ricavarsi alcun elemento di
sospetto circa una qualsivoglia attività di condizionamento da parte del Barbieri,
né di una possibile condivisione da parte di un interlocutore quanto a presunti e
non dimostrati fini illeciti perseguiti dall’altro.
In altra conversazione si accennava poi ad un proposito, manifestato tra il
Buda ed il Barbieri, di “frenare” l’altro interessato Avv. Barbaro, ma nulla
consente di ritenere provato che quell’intento venne concretamente realizzato,
non potendosi considerare decisiva la sola circostanza che il legale non si
presentò all’udienza fissata («non essendo stato in alcun modo dimostrato che la
ragione per la quale detto professionista avesse deciso di non presentarsi fosse
da ricondurre ad una attività minatoria – ovvero anche soltanto di mero disturbo
– che questi aveva recepito, e non piuttosto ad una scelta assolutamente
discrezionale»). Tanto più che anche il Barbaro aveva dichiarato al difensore, in
sede di sommarie informazioni ex art. 391-bis cod. proc. pen., di non aver subito
sollecitazioni di sorta, e di non aver partecipato all’incanto perché il cliente non si
era più mostrato interessato a seguito del rinvio della prima udienza; il narrato
del legale sarebbe tuttavia considerato di “probabile inattendibilità” dai giudici di
merito, in via del tutto apodittica, rimanendo non spiegato perché gli elementi di
prova comunque offerti dalla difesa non meriterebbero credito „.
3.2 Nell’interesse del Barbieri si lamenta altresì erronea applicazione di legge
processuale, con riferimento agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., nonché
violazione dell’art. 7 di. n. 152 del 1991.
Richiamati plurimi precedenti della giurisprudenza di legittimità circa i
presupposti necessari alla ravvisabilità dell’aggravante, la difesa dell’imputato

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costui fosse stato avvisato di non partecipare, e l’altro replica di avere informato

rileva che sarebbe stato necessario dimostrare la materiale riferibilità delle
condotte realizzate agli interessi non già di un singolo soggetto, per quanto
partecipe di un sodalizio mafioso, ma alla consorteria criminale ex se: sul punto,
la sentenza impugnata non avrebbe offerto alcuna motivazione.
3.3 Con il terzo motivo, il difensore del ricorrente deduce violazione di legge
e difetto di motivazione con riguardo agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod.
pen.; secondo la difesa, per dimostrare l’intraneità del Barbieri al presunto
sodalizio criminoso, i giudici di merito avrebbero valorizzato una serie di

ricorrente con soggetti coinvolti in ambiti criminali, senza invece indicare che il
Barbieri fosse a sua volta partecipe delle dinamiche associative. La tesi qui
sostenuta è che non sarebbe neppure sufficiente la prova di un accordo
raggiunto dall’imputato con la consorteria, dal quale sarebbe derivata una utilità
per l’associazione (qui non dimostrata), atteso che i rapporti risultanti dalle
intercettazioni intervennero solo con alcuni presunti affiliati, come tali, e non già
come espressioni del gruppo (analogamente è a dirsi per i “consigli” del Buda al
Barbieri in ordine ad attività imprenditoriali o per la partecipazione ad altre
gare).
In particolare, la sentenza impugnata afferma che «Domenico Barbieri si
presenta ed agisce quale articolazione imprenditoriale della cosca e, grazie alla
solidarietà con Buda ed Imerti, riesce a moltiplicare ricavi e profitti, così
consentendo al gruppo ed ai suoi esponenti di spicco di conseguire, a loro volta,
significativi obiettivi di arricchimento»: l’utile conseguito od avuto di mira dal
sodalizio rimane comunque oscuro, e l’assunto della Corte territoriale sarebbe
pertanto apodittico. Il difensore dell’imputato richiama a sua volta le pronunce
di questa Corte sulla necessità di un rapporto di stabile ed organica
compenetrazione con il tessuto della consorteria criminale, per dirsi provata una
condotta di partecipazione, e ciò anche in tema di necessaria distinzione tra
“imprenditore/vittima” ed “imprenditore colluso”.
3.4 Con il quarto motivo, la difesa del Barbieri lamenta infine violazione di
legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto
all’imputato: ciò in quanto appare immotivata la scelta di negare al Barbieri le
circostanze attenuanti generiche (fondata sul rilievo che la sua condotta sarebbe
stata “spregiudicata”, senza ulteriori e più pregnanti spiegazioni); analogamente,
l’entità della pena inflitta risulta giustificata di una apodittica, “notevole lesività”
della condotta.

12

intercettazioni, riportate in sintesi, che tuttavia disvelano soltanto familiarità del

4. Propongono altresì ricorso, per Pasquale Buda, gli Avv.ti Abate e
Calabrese.
4.1 II primo motivo coincide con le corrispondenti doglianze mosse dallo
stesso Avv. Calabrese, nel ricorso appena esaminato, quanto alla posizione del
Barbieri.
Oltre agli elementi sopra evidenziati, nel riportare il contenuto dei colloqui
intercettati e valorizzati dalla Corte di appello in chiave accusatoria2 i difensori del
Buda sottolineano come questi avrebbe rappresentato al Barbieri una circostanza

previamente interessati all’acquisto del compendio immobiliare) di cui l’altro era
autonomamente a conoscenza.
I difensori del Buda ricordano poi, ancora in base alle intercettazioni
riportate dai giudici di merito, che secondo la ricostruzione offerta nella sentenza
impugnata sarebbe stato proprio il ricorrente «a chiarire […] che un intervento
“dissuasivo” è stato già compiuto nei confronti di tale Paolo Bellocco o Bellomo, il
quale aveva palesato l’intenzione di concorrere all’aggiudicazione di uno degli
immobili, e che lo stesso è stato fatto (o sarà presto fatto, il dire del Buda
prestandosi, sul punto, a diverse interpretazioni) nei riguardi di uno dei Fedele»;
ricostruzione che la difesa smentisce, atteso che il Buda si esprime chiaramente
al passato, come di una vicenda già sistemata, e con una prospettazione
meramente ipotetica (“se si presenterà il giorno dell’asta, gli verrà detto non
partecipare”).
Nel ricorso presentato per il Buda vengono altresì ribadite le considerazioni
svolte nell’interesse del Barbieri circa le presunte iniziative realizzate nei
confronti dell’Avv. Barbaro, e l’inequivoco significato delle dichiarazioni di
quest’ultimo nel rappresentare di non avere subito pressioni di alcun tipo.
4.2 Anche a proposito della lamentata violazione degli artt. 192, 546 cod.
proc. pen. e 7 del d.l. n. 152/1991, i difensori del Buda riprendono le censure di
cui al secondo motivo del ricorso analizzato in precedenza.
4.3 Il terzo motivo di doglianza si riferisce all’inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 416-bis, comma 2, cod. pen.; a riguardo, i difensori del
Buda espongono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da carenza di
motivazione.
Il difetto motivazionale emergerebbe già dalla presa d’atto che le
intercettazioni genericamente indicate come rilevanti dai giudici di merito
sarebbero molto numerose, al di là della citazione di solo alcune nella sentenza
di primo grado; obietta la difesa che «la sentenza impugnata ritiene di poter
affermare – se lo si vuole, anche fondatamente – che, in realtà, le conversazioni

13

(l’interessamento del Fedele, e l’informazione a costui che vi erano altri soggetti

addotte dalla sentenza di primo grado non fossero esaustive ma solo
esemplificative», tuttavia non indica in alcun modo quali sarebbero le altre
conversazioni idonee a superare le obiezioni mosse nei motivi di appello alla
decisività di quelle evidenziate.
La lacuna illustrata, in virtù della peculiarità della motivazione adottata e dei
limiti che la stessa pronuncia della Corte territoriale riconosce quanto alla
sentenza del primo giudice, rende impossibile ritenere che l’impianto della
decisione impugnata sia integrato da quella di primo grado; né il mero
riferimento alle vicende del ritenuto condizionamento dell’asta relativa ai beni del

non spiega quale ruolo vi avrebbe avuto il Buda e perché da tale solo
presupposto dovrebbe derivare un giudizio di intraneità del ricorrente ad un
sodalizio mafioso, addirittura con ruolo apicale.
La Corte calabrese, in un contesto di vuoto probatorio, giunge addirittura ad
ascrivere al Buda una veste di “motore delle iniziative criminose che il gruppo
progetta, organizza e realizza senza soluzione di continuità”, così confondendo la
– non dimostrata – dinamicità di un soggetto con la sua capacità di vera e
propria organizzazione di un sodalizio; né la presunta preminenza del Buda
rispetto ad altri sodali, evocata dai giudici di appello ma di carattere
semplicemente carismatico, potrebbe intendersi indice della funzione di vertice
del ricorrente.
4.4 II quarto e quinto motivo del ricorso presentato per il Buda riguardano
profili che afferiscono al trattamento sanzionatorio. Da un lato, i difensori
dell’imputato lamentano gli stessi vizi motivazionali evidenziati per il Barbieri in
punto di entità della pena inflitta e di negazione delle circostanze ex art. 62-bis
cod. pen.; dall’altro, si dolgono di una presunta, erronea applicazione dell’art.
99, commi 4 e 5, dello stesso codice.
A quest’ultimo riguardo, nell’interesse del Buda si fa presente come la
sentenza impugnata ritenga che, dinanzi ad una ravvisata ipotesi di recidiva
reiterata e specifica, si imponga un aumento di due terzi rispetto alla pena base;
in quel caso, invece, dovrebbe applicarsi il disposto del quinto comma dell’art.
99, che prevede un aumento minimo di un terzo, e non del quarto (la norma di
cui al penultimo capoverso è infatti speciale rispetto a quella del comma
precedente, sia per la previsione di elementi aggiuntivi sia perché descrive una
ipotesi di maggior favore nel disporre un trattamento sanzionatorio meno
gravoso).

5. Anche i difensori di Domenico Cannbareri propongono ricorso dinanzi a
questa Corte.

14

fallimento “Tortorella” potrebbe intendersi decisivo, atteso che la Corte di appello

5.1 Nell’interesse dell’imputato si deduce inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 187, 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Secondo la tesi difensiva, in presenza di una pluralità di ricostruzioni alternative
dei fatti sub judice, il giudice di merito che opti per una di queste deve rispettando canoni rigorosi nell’attività di valutazione delle prove – motivare
sulla necessità di privilegiare la soluzione prescelta, anche enunciando le ragioni
per cui ritenga non attendibili le acquisizioni istruttorie a sostegno delle tesi
contrarie. Ciò non sarebbe accaduto nel caso di specie, laddove – ignorando il

essere pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio – la sentenza impugnata
appare caratterizzata da una motivazione apparente e contraddittoria, frutto di
travisamento del fatto e talora con «manifestazione esplicita di una pretesa
inversione dell’onere della prova».
Innanzi tutto, si fa osservare che il Cambareri risulta raggiunto da dati
indiziari che si vorrebbero ricavare da intercettazioni di conversazioni tra presenti
alle quali egli è sempre rimasto estraneo, e ciò avrebbe imposto una accurata
verifica del contenuto di quei colloqui, se non una ricerca analitica di riscontri
all’assunto accusatorio. Al contrario, l’argomentare della Corte di appello risulta
«caratterizzato da particolare sicumera nelle affermazioni, ma sostanziato da una
illogicità di fondo»: all’atto di impugnare la sentenza di primo grado, la difesa
aveva evidenziato una pluralità di elementi idonei a revocare in dubbio
addirittura la circostanza che il soggetto menzionato nelle intercettazioni fosse
proprio il Cambareri, e non di meno la Corte territoriale avrebbe confermato le
indicazioni offerte circa l’individuazione di coloro cui le conversazioni intercettate
facevano riferimento, attraverso una adesione “fideistica” alla prima lettura di
quei colloqui e senza considerare che il contenuto dei dialoghi intercettati
costituiva spesso il frutto di mere millanterie.
Il soggetto identificato nel ricorrente risulta peraltro, nelle varie
intercettazioni, descritto con nomi, ruoli ed attività lavorativa sempre differenti;
la Corte territoriale opera una selezione delle conversazioni, tenendo conto delle
obiezioni difensive, ma finisce con il porne in risalto solo una o due, ex se non
idonee ad integrare alcun rilievo probatorio. L’osservazione è tanto più
pertinente, ove si consideri che il Tribunale del riesame aveva immediatamente
revocato l’ordinanza restrittiva a suo tempo emessa a carico del Cambareri,
addirittura nella carenza di gravi indizi sul numero minimo dei partecipi onde
ritenere integrato il delitto associativo: assunto che le successive indagini non
avevano in alcun modo smentito od almeno in parte superato, emergendo anzi
uno stato di obiettiva confusione, sul punto, tra le diverse pronunce di merito

15

valore cogente del principio secondo cui la responsabilità di un imputato deve

nell’annoverare tra gli associati tali Rocco Creazzo (che invece era stato
contestualmente assolto), “Rocco mazzetta” o “Rocco trippa”.
La difesa del Cambarerí segnala poi che «l’attribuzione di valore indiziante
alla conversazione riportata a pag. 80 della sentenza, dalla quale la Corte
desume che il ricorrente avrebbe fornito protezione ad altro sodale, che nel
contesto dell’indagine assume una posizione apicale, si pone in netto contrasto
logico rispetto alla esclusione dell’aggravante di direttore e promotore della
consorteria espressa dal giudice a quo in capo al Cambareri». Viene anche
stigmatizzata l’affermazione dei giudici di appello secondo cui il silenzio

smentito l’esistenza di rapporti con i soggetti che lo avevano citato nelle
intercettazioni (quando, nella prospettiva della difesa, sarebbe stato invece
necessario e sufficiente privilegiare il dato che si trattava di rapporti rimasti
indimostrati).
Si rappresenta altresì che dagli atti emergeva come fino al 2008 il Cambareri
non avesse avuto alcuna denuncia per reati ex art. 416-bis cod. pen., mentre la
competente articolazione della DIA, riferendo al Tribunale di Sorveglianza di
Reggio Calabria per vicende eterogenee che riguardavano l’imputato, aveva
attestato come egli non fosse interessato da sospetti di sorta quanto a legami
con ambienti mafiosi (sul punto, i giudici di merito avrebbero immotivatamente
stigmatizzato che di quella informativa non era stata prodotta copia
comunque non tenendo conto che egli non aveva affatto mantenuto legami
costanti con il territorio calabrese, come apoditticamente enunciato).
La Corte territoriale giunge poi ad affermare, del tutto illegittimamente, che
«i precedenti penali del ricorrente lo “qualificano come potenziale autore delle
condotte illecite indicate nel capo d’imputazione”»; quanto ai dubbi sollevati in
punto di identificazione, la difesa ricorda – come già obiettato ai giudici di merito
– che in una conversazione ritenuta decisiva, del 03/12/2006, si fa riferimento
apparente ad un certo Cambareri, ma la prima lettera potrebbe essere anche
una G, e risultava già dimostrato che il cognome Gambareri esiste davvero;
parimenti accertata era l’esistenza di due Cambareri Domenico, diversi dal
ricorrente, parenti e coetanei del già ricordato Creazzo (la Corte di appello si
sarebbe limitata a prendere atto di un riferimento alla recente scarcerazione del
soggetto di cui gli interlocutori parlavano, per inferirne che costui doveva essere
l’imputato, peraltro uscito dal carcere da oltre 4 mesi).

In termini

assolutamente irragionevoli, a fronte dell’elevato numero di omonimi
dell’imputato che avrebbe dovuto giustificare più di un dubbio sulla correttezza
dell’identificazione della persona menzionata nelle intercettazioni, la Corte di
appello addebita addirittura al ricorrente di non avere allegato elementi su tali

li4/
16

dell’imputato costituirebbe elemento di prova a suo carico, non avendo egli mai

omonimi (oltre 200, in un ristretto ambito territoriale) circa loro eventuali
coinvolgimenti in condotte criminali o quanto meno su “sospetti di contiguità con
le cosche locali” da parte degli stessi.
Sempre dalle intercettazioni, emergeva la figura di un certo Mimmo
Cambareri interessato da Domenico Barbieri a seguito di un furto in casa subito
da quest’ultimo, ma risulta provato che il furto in questione era avvenuto nel
2003, quando il ricorrente era in carcere (e ne sarebbe uscito solo dopo tre
anni): la circostanza che potesse trattarsi di un furto diverso è ancora una volta
affermata dalla Corte territoriale in via del tutto apodittica.

Corte calabrese in chiave accusatoria, rappresentando fra l’altro che nessuna
prova sarebbe stata acquisita circa la commissione da parte del ricorrente di
condotte estorsive in danno di un imprenditore di Melito Porto Salvo: non solo
non era stato accertato alcunché su tale vicenda, ma la difesa aveva anche
documentato come nella zona di Nocillari, indicata dai conversanti, mai erano
stati dati incarichi a ditte di Melito Porto Salvo per il rifacimento di tratti stradali.
Infine, i difensori del Cambareri censurano il procedimento di
rideternninazione della pena operato dai giudici di secondo grado a seguito della
esclusione del ruolo di dirigente dell’associazione in capo al loro assistito, che si
risolve in una sostanziale violazione del principio del divieto di

reformatio in

peius: il primo giudice lo aveva condannato, ritenendolo capo del sodalizio, ad
una pena base sensibilmente inferiore al massimo edittale, ma la Corte di appello
lo condanna, da semplice partecipe, ad una pena calcolata muovendo da un dato
di poco inferiore al massimo.
5.2 Con atto depositato il 23/01/2015, i difensori dell’imputato hanno fatto
pervenire motivi nuovi di ricorso, ribadendo ancora che non vi sarebbe certezza
sull’identificazione del Cambareri menzionato nelle intercettazioni, di cui il
ricorrente non è mai protagonista: quel soggetto era peraltro descritto nelle
conversazioni intercettate (sviluppatesi nel corso di un anno e mezzo, e lette
invece dalla Corte territoriale come se fossero intervenute in un ambito
temporale assai ristretto) come avente un ruolo di vertice nell’ambito di
dinamiche criminali, il che confligge con la veste di mero partecipe ascritta al
Cambareri dalla Corte territoriale.
Più in particolare, da dirigente e promotore della locale di San Roberto, come
ipotizzato dal giudice di primo grado malgrado identico ruolo fosse stato
riconosciuto ad altre tre persone, il Cambareri diventa semplice partecipe di una
locale ridisegnata ed inesistente (operante in Melia ed in parte a San Roberto).
Nell’interesse del ricorrente si segnala infine che il soggetto evocato in una
ulteriore conversazione intercettata è tale “Mimnnu Araniti”, come risulta dall

17

La difesa analizza quindi le ulteriori conversazioni captate e richiamate dalla

trascrizione curata dal perito nominato nel corso del giudizio ordinario a carico
dei coimputati, dovendosi così escludere che in quel colloquio si faccia
riferimento al Cambareri.

6. La sentenza indicata in epigrafe viene impugnata dinanzi a questa Corte
anche dal difensore di Giovanni Canale, con ricorso affidato a due motivi.
6.1 Con il primo, si lamenta difetto di motivazione, nonché violazione degli
artt. 192 cod. proc. pen. e 12-quinquies del di. n. 306/1992. Richiamata la

dell’interposizione fittizia, la difesa rileva che nei motivi di appello era stato
evidenziato il difetto di prova circa la consapevolezza del Canale di favorire
Cosimo Alvaro, ovvero la cosca Alvaro di Sinopoli, realizzando una condotta utile
alla elusione da parte dell’Alvaro degli effetti di una potenziale misura di
prevenzione a suo carico. Infatti, nel corso delle indagini non era stata
intercettata alcuna conversazione direttamente intervenuta fra l’imputato e
l’Alvaro, ed era stato allegato come fosse stato il Canale ad investire denaro attingendo al credito bancario sia nel 2007 che nel 2009 – in un’attività
imprenditoriale unitamente a tale Cotroneo (il soggetto che si assume sarebbe
stato finanziato dall’Alvaro); nulla, però, deponeva per la consapevolezza del
Canale sull’identità di chi fosse socio occulto del Cotroneo, atteso che questi
gestiva un’attività in loco già in precedenza ed era persona insospettabile di
cointeressenze con criminali perché fratello e marito di appartenenti alle forze
dell’ordine.
Tali argomentazioni sarebbero rimaste sostanzialmente ignorate, e la
pronuncia della Corte territoriale si rivelerebbe contraddittoria laddove sostiene
che il “paravento” dell’Alvaro fu la sorella del Cotroneo, non considerando che
costei venne assolta per difetto di dolo.
6.2 Con il secondo motivo, nell’interesse del Canale si rappresentano
carenze motivazionali ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.,
segnalando che la Corte di appello «non ha tenuto conto degli ottimi precedenti
penali dell’imputato», nonché del suo «ruolo nninimale», negando al ricorrente le
attenuanti generiche pur senza ravvisare l’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n.
152/1991.
6.3 Nell’interesse del Canale risultano quindi presentati motivi nuovi, con
atto depositato il 27/01/2015 presso la Cancelleria di questa Corte. Vi si
ribadisce che non vi è certezza sul fatto che il Canale fosse consapevole della
presenza di Cosimo Alvaro nella titolarità e nella gestione del locale “Pasha”,
circostanza che non può desumersi dal solo dato che l’imputato ne fosse

18

giurisprudenza di legittimità sulla necessità di una prova rigorosa

l’amministratore unico, e che pertanto egli dovesse sapere chi aveva realmente
manifestato interesse a quell’attività (sul presupposto che l’Alvaro non si sarebbe
messo in affari se non con persone di sua fiducia). In concreto, le veci di
Cosimo Alvaro erano svolte dal Cotroneo, il quale gestiva la sua quota e quella
dell’Alvaro, fittiziamente intestata alla sorella dello stesso Cotroneo e senza che il
Canale potesse in qualche modo sospettarlo; al contrario, era proprio Maria
Elena Cotroneo a sapere di non possedere realmente le quote societarie solo
apparentemente a lei riferibili (ergo, escluso per costei l’elemento psicologico del
reato, identica conclusione si imponeva a maggior ragione per il ricorrente).

tema di concorso di persone nel reato, i giudici di merito avrebbero proceduto ad
un capovolgimento delle regole probatorie, dando per dimostrato ciò che avrebbe
dovuto essere oggetto di accertamento.

7. Il difensore di Antonino Cianci propone a sua volta ricorso, deducendo
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis
cod. pen., oltre a carenze motivazionali della sentenza impugnata.
La difesa dell’imputato argomenta che non sarebbe stata provata una
concreta condotta di partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso (alla luce
del “ruolo dinamico e funzionale” che secondo la giurisprudenza di legittimità è
necessario delineare per intendere dimostrare che un soggetto abbia “preso
parte” ad un’associazione di tipo mafioso).
Nel ricorso si riporta per esteso la motivazione della Corte territoriale sulla
ritenuta intraneità del Cianci al sodalizio criminoso, che viene censurata quanto
alla presunta significatività dei colloqui intercettati da cui si dovrebbe arguire che
egli, “anziano uomo di rispetto”, costituirebbe figura di consigliere degli associati
con ruoli operativi; quelle conversazioni captate, in realtà, risultano intervenute
soltanto con il nipote dello stesso imputato (Pasquale Buda), e senza che il
ricorrente avesse rivendicato alcun ruolo in ipotetiche consorterie criminali.
L’affermazione secondo cui la cosca saprebbe di poter contare sull’esperienza e
sulla disponibilità del Cianci deve ritenersi perciò del tutto apodittica, anche
perché non risulta che il Buda abbia concretamente dato seguito ad alcuno dei
suggerimenti – da intendere semplici valutazioni – ricevuti dallo zio in occasione
di quei contatti, e da alcuni passi delle stesse intercettazioni emerge financo
come il Cianci non godesse di particolare autorevolezza.
Analogamente, la circostanza che il Cianci avrebbe partecipato ad alcuni
incontri, unitamente al nipote, nulla proverebbe, atteso che è la stessa Corte di
appello a negare a quelle occasioni dignità di veri e propri “summit”; del tutto

19

Ad avviso della difesa, che richiama la giurisprudenza di questa Corte in

generiche, invece, rimarrebbero le dichiarazioni del collaboratore Consolato
Villani, secondo cui i Cianci sarebbero da sempre legati alla cosca Imerti.

8. Per Demetrio Condello propone ricorso per cassazione il difensore di
fiducia, Avv. D’Ascola.
8.1 Con un primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., oltre a vizi di motivazione della
sentenza impugnata. Secondo la difesa, la Corte di appello fornirebbe una

per delinquere di tipo mafioso, e risulterebbe manifestamente illogica; ciò in
quanto si vorrebbe offrire la prova del contributo causale dato dal Condello alla
consorteria attraverso la sola circostanza che egli sarebbe a conoscenza delle
dinamiche interne e delle regole di funzionamento del clan, senza indicare invece
– come sarebbe stato indispensabile – «una fattiva e tangibile condotta
esplicativa di efficacia sull’attività del sodalizio». Infatti, la causalità dell’apporto
del partecipe deve leggersi in termini materiali, e non può risolversi «in un quid
di psicologico»: richiamata la giurisprudenza di questa Corte sulla necessità di
provare che un soggetto abbia “preso parte” ad un’associazione mafiosa, il
difensore ritiene altresì indispensabile che «la manifestata disponibilità, ovvero la
conoscenza dei meccanismi criminali, trovino concreta estrinsecazione attraverso
condotte specifiche, dimostrative del contributo dato agli scopi associativi», non
bastando invece una disponibilità teorica, né la manifestazione di un “orgoglio di
appartenenza” (ancora fenomeni psicologici), utili a dimostrare soltanto una
generica affectio socíetatis.
Deve poi ricordarsi che, nel caso concreto, il Condello risulta essere stato
assolto già in primo grado dall’unico, presunto reato-fine che gli era stato
contestato (un’ipotesi di estorsione). In ogni caso, non è stato provato quale
rilievo avrebbe avuto la condotta del Condello sull’attività dell’organizzazione:
secondo la difesa, non può dirsi indicativo di un contributo concreto l’avere
l’imputato discusso con il Marino (che peraltro era, all’epoca, il padre della sua
fidanzata) sul tema delle regole criminali mafiose, tanto più che nell’occasione
del colloquio era stato il Marino a sollecitare il ricorrente, e questi si era dovuto
rivolgere al fratello Domenico per chiedergli informazioni, a dispetto della sua
ritenuta padronanza di quelle dinamiche. Ne deriva che l’imputato ben poteva
essere a conoscenza di particolari su meccanismi estorsivi o specifiche vicende
solo sulla base di quel vincolo di parentela, e per consolidata giurisprudenza la
sola circostanza di un siffatto legame con un affiliato non può costituire prova o
indizio di appartenenza all’associazione.

20

interpretazione non corretta del concetto di partecipazione ad un’associazione

In ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, è la stessa
sentenza impugnata a rilevarne il carattere di genericità (quanto al contributo
del Moio, che non sa indicare quale veste avrebbe avuto il Condello all’interno del
sodalizio) o l’assenza di un collegamento temporale con i fatti di cui alla
contestazione associativa (per il dichiarante Lo Giudice).
Richiamata quindi la giurisprudenza sulla valutazione delle dichiarazioni rese
da un chiamante in reità o correità, il difensore del Condello segnala la mancanza
di qualsiasi riscontro individualizzante al narrato dei collaboratori escussi, sì da
rendere necessario provare

aliunde (e ciò non si sarebbe verificato) che

degli imprenditori della zona.
8.2 D secondo motivo di ricorso è dedicato a profili di inosservanza ed
erronea applicazione dell’art. 416-bis, comma 4, cod. pen.: la Corte territoriale
non avrebbe indicato, integrando pertanto anche un difetto di motivazione, le
ragioni per cui l’aggravante in argomento sarebbe, sotto il profilo psicologico,
attribuibile all’imputato (nella sentenza impugnata si legge solo l’affermazione
che il Condello era «sicuramente a conoscenza di tale dato, ovvero in condizioni
di conoscerlo»).
8.3 Parimenti violati, con correlate carenze motivazionali, sarebbero quindi
gli artt. 133 e 62-bis cod. pen.; i giudici di merito non avrebbero rispettato i
principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa la necessità di esporre
le ragioni di una pena ben superiore ai minimi edittali, né appare spiegato il
diniego al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.

9. Ancora nell’interesse di Demetrio Condello, vi è un ulteriore ricorso a
firma dell’Avv. Calabrese, a sua volta articolato in tre motivi.
9.1 Con il primo, si lamenta mancanza di motivazione della sentenza
impugnata, oltre ad inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 546
cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.; la pronuncia, secondo la difesa, fonda il
giudizio di penale responsabilità sul contenuto dei colloqui intercettati, afferenti
una presunta, tentata estorsione nei confronti di Ugo Marino, mentre le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Molo e Lo Giudice, escussi sul ruolo del
Condello, vengono sostanzialmente ritenute di scarsa valenza probatoria. Non è
stato però considerato che si tratta di conversazioni delle quali l’imputato non è
mai protagonista diretto, e non risulta essere stata compiuta alcuna verifica
sull’attendibilità degli interlocutori e sulla credibilità dell’oggetto dei colloqui.
In particolare, i giudici di merito avrebbero proceduto ad operazioni di
frazionamento di parti delle conversazioni intercettate, prediligendone alcuni

21

l’imputato si occupava delle attività estorsive poste in essere dalla cosca ai danni

passi a dispetto di altri: il rilievo riguarda gli stessi riferimenti operati dal Marino,
additati a sospetto nella prima parte, ed affidabili nella seconda (osserva la
difesa che «nella prima fase del colloquio, intervenuto tra Ugo Marino, Emilio
Frascati e l’ignoto interlocutore che avrebbe palesato la richiesta estorsiva, il
Marino si sarebbe giustificato fornendo una versione dei fatti assolutamente
contrastante, riconnessa al fatto che egli aveva già reso edotto della volontà di
svolgere l’attività di edificazione esso odierno ricorrente, nel mentre risulta
accertato che, fino alla data del 07/09/2007, nessuna comunicazione vi fosse
stata; invece, nel corso della seconda fase, successiva all’incontro con l’ignoto

dapprima ad un proprio dipendente, e successivamente a Frascati Emilio, di aver
nel frattempo conferito con esso odierno ricorrente, che lo avrebbe ragguagliato
sullo status quo dei rapporti di forza delle cosche reggine»).
L’errore formale dei giudici di merito consiste dunque nell’aver violato la
regola secondo cui «il giudizio di affidabilità intrinseca del contenuto delle
conversazioni sia assolutamente prodromico rispetto a qualsivoglia possibilità di
valorizzazione delle stesse nella prospettiva decisoria»; nella fattispecie
concreta, al contrario, quanto riferito dal Marino nella prima fase del colloquio
risulta comunque smentito (ed è una pura evenienza che egli si sia poi trovato
nella necessità di prendere contatto con i Condello). Men che meno può dirsi
provato che, a quel punto, il suo tramite dovesse essere giocoforza Demetrio
Condello piuttosto che altri, come pure che il contatto avvenne nel giro di poco
meno di un’ora, come ritenuto dalla Corte di appello (fra le 08:17 e le 09:15 del
07/09/2007, tanto più che entrambi erano all’epoca sottoposti ad intercettazione
e nulla emerse a riguardo; alle 08:17, peraltro, la conversazione intercettata
ebbe inizio, e si protrasse a lungo sino a rendere quell’intervallo ancor più
breve). Da altra intercettazione ambientale, del 13/09/2007, risulta infatti che
il Marino riferì a Domenico Condello di avere conferito con il fratello di costui la
sera prima, e non sei giorni prima.
In ogni caso, nella vicenda estorsiva riguardante il Marino il ricorrente non
svolse alcun ruolo; ed anche l’assunto che egli avrebbe riferito al Marino delle
dinamiche mafiose dei gruppi operanti in quel territorio (usando la prima persona
plurale, come indicato dal Marino ma senza che la circostanza risulti provata)
appare non decisivo, giacché sarebbe stato necessario dimostrare che solo
soggetti organici al sodalizio mafioso potessero disporre di quel patrimonio
conoscitivo.
Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quelle del Moio
appaiono generiche, limitandosi a rappresentare che Demetrio Condello
«gravitava nell’orbita della compagine criminale di famiglia» (espressione che

22

interlocutore che aveva avanzato la richiesta estorsiva, il Marino avrebbe riferito

non descrive alcuna intraneità a sodalizi mafiosi, come ritenuto da consolidata
giurisprudenza – in tema di c.d. “convergenza del molteplice” – di cui vengono
offerti diffusi richiami); quelle del Lo Giudice afferiscono invece, e lo rileva la
stessa Corte di appello, «a periodo pregresso rispetto a quello oggetto della
presente contestazione», rivelandosi dunque non pertinenti, senza poter valere
– come invece ritenuto dalla sentenza impugnata – ad attestare una generica
credibilità della ricostruzione fornita.
9.2 Con il secondo motivo, l’Avv. Calabrese lamenta inosservanza ed erronea

motivazione.
A dire del difensore del Condello, non risulterebbe dimostrata la circostanza
che il ricorrente, od anche altri presunti partecipi al sodalizio ipotizzato, avesse
disponibilità di armi: non può rilevare a tal fine il solo fatto che Pasquale
Condello deteneva una pistola al momento del suo arresto («apparendo la stessa
riferibile ad esigenze di carattere personale riconnesse alla condizione di
latitanza»); né può ammettersi un richiamo a presunti fatti notori sulle
caratteristiche di tutte le associazioni di ‘ndrangheta, normalmente armate.
9.3 Con il terzo motivo, si deducono infine analoghi vizi della sentenza
impugnata in punto di dosimetria della pena inflitta: i giudici di merito avrebbero
operato un laconico richiamo all’art. 133 cod. pen., senza valutare la condotta
anteriore al processo ed in costanza di giudizio, né appare spiegato il diniego
delle circostanze attenuanti generiche, motivato sulla scorta di una non meglio
chiarita “spregiudicatezza” della condotta.

10. Anche il difensore di Domenico Francesco Condello impugna la sentenza
della Corte di appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe.
10.1 Con un primo motivo, lamenta carenza di motivazione con riferimento
agli artt. 192 cod. proc. pen. e 390 cod. pen., richiamando riferimenti
giurisprudenziali segnalati già in sede di motivi di appello, secondo cui è
necessario – per ritenere configurabile il reato de quo –

«che il contributo

prestato al latitante sia idoneo a conseguire l’effetto di sottrarre lo stesso
all’esecuzione della pena, e sia concatenato funzionalmente a tale scopo». Ad
avviso del difensore dell’imputato, nel caso in esame risultano ipotizzati, ma non
provati (in occasione di momenti in cui il Condello non era stato notato nei luoghi
abitualmente frequentati ed aveva il cellulare disattivato), solo tre contatti fra il
ricorrente ed il padre; in particolare, si rivela del tutto insignificante un colloquio
intercettato il 18/02/2008, con l’imputato a dire ad un ignoto interlocutore che il
cognato Giovanni Barillà “aveva bisogno del motorino” (in seguito il Barillà

23

applicazione dell’art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., nonché difetto di

sarebbe stato controllato a bordo di un ciclomotore, che tuttavia non era quello
oggetto della conversazione, e comunque non risulta dimostrato che il mezzo
doveva servire per consentirgli di incontrarsi con il ricercato).
10.2 Con un secondo motivo, nell’interesse del ricorrente si deduce difetto di
motivazione in punto di trattamento sanzionatorio; secondo la tesi difensiva, il
Condello avrebbe meritato le circostanze attenuanti generiche, perché
incensurato, di giovanissima età ed avendo in ipotesi commesso il reato per
favorire il padre (a prescindere dal rilievo che il genitore era considerato figura di

inoltre che «anche con riferimento all’entità della pena la Corte non ha fatto
corretta applicazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., che imponevano di
contenere la pena nei minimi edittali».

11. Francesco Condello, attraverso il proprio difensore, ricorre parimenti
avverso la sentenza più volte ricordata.
11.1 Il ricorrente deduce violazione degli artt. 178, lett. c), e 521, comma 2,
cod. proc. pen.: tratto a giudizio per rispondere del delitto di associazione
mafiosa sub F), l’imputato aveva apprestato le proprie difese in relazione a
quell’addebito, fra l’altro optando per il rito abbreviato; all’atto della decisione, il
giudice di primo grado, evidentemente constatando l’insussistenza dei
presupposti per una condanna, aveva tuttavia riqualificato il fatto contestato in
quello di cui all’art. 390 cod. pen.
In ordine a tale ridisegnata rubrica la difesa non aveva avuto modo di
adottare le determinazioni più opportune in tema di riti alternativi, né di valutare
la prospettiva di chiedere l’acquisizione di prove ulteriori, atteso che al reato di
procurata inosservanza di pena non vi era stato motivo di dedicare alcuna
attenzione: il Condello, chiamato a rispondere di un presunto contributo offerto
ad un sodalizio mafioso, si era in definitiva visto condannare per un ausilio
prestato alla persona di un latitante, fosse o meno costui una figura di vertice del
sodalizio de quo.
11.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce carenza di motivazione con
riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 390 cod. pen., ricordando che
l’ordinanza de libertate a suo tempo emessa a carico del ricorrente era stata
annullata per difetto di gravità indiziaria, non risultando in alcun modo una
attività del Condello finalizzata a mantenere la situazione di latitanza del
soggetto da ricercare, tanto più che le ipotizzate condotte di ausilio non
avrebbero riguardato costui ma persone diverse che si assume fossero andati a
trovarlo (come l’anzidetto Barillà).

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vertice di un sodalizio mafioso e risultava latitante da molto tempo); si sostiene

In tale contesto, la sentenza impugnata addirittura dà atto che rispetto al
materiale esaminato in sede cautelare, anche dai giudici di legittimità, non risulta
acquisito alcunché di nuovo e diverso, ma ritiene di pervenire ad opposte
conclusioni; i giudici di appello riportano financo per esteso la motivazione
adottata a suo tempo da questa Corte, disattendendone le argomentazioni
attraverso il rilievo che gli elementi indiziari disponibili sarebbero connotati da un
margine di equivocità, tuttavia superabile attraverso una non meglio chiarita
lettura unitaria.
Secondo la difesa del Condello, pertanto, «la sentenza impugnata si risolve

avrebbe fornito un qualche ausilio a Barillà Giovanni nei frangenti in cui questi si
disponeva per recarsi a trovare il latitante, ovvero quando faceva ritorno dopo
averlo visitato. Ma nulla che possa consentire di comprendere in forza di quali
ragioni fosse stata dimostrata l’attività di ausilio che questi avrebbe conferito direttamente, ovvero per interposta persona – al latitante». Nessuna certezza,
fra l’altro, vi era circa la possibilità di identificare nel ricorrente il “cognato C.”
menzionato in una missiva trovata in possesso di Giandomenico Condello quando
questi fu arrestato insieme al latitante.
In ogni caso, ai fini di una affermazione di penale responsabilità per il delitto
ex art. 390 cod. pen., è necessario che il contributo prestato al latitante sia
idoneo a conseguire l’effetto di sottrarre lo stesso all’esecuzione della pena, e
tale presupposto non si rinviene nel caso di specie, dove non è dimostrato che le
accortezze utilizzate od il silenzio mantenuto abbiano effettivamente consentito a
Pasquale Condello, quanto meno in via indiretta, di mantenere detto status.

12. L’Avv. Calabrese propone ricorso per cassazione anche nell’interesse di
un ulteriore suo assistito, Giandomenico Condello.
12.1 Con un primo motivo di doglianza, la difesa deduce inosservanza ed
erronea applicazione degli artt. 649 cod. proc. pen., 416-bis e 390 cod. pen.,
nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata. L’imputato, infatti,
risulta essere stato già condannato con sentenza passata in giudicato per il
delitto di procurata inosservanza di pena, aggravato ai sensi dell’art. 7 del d.l. n.
152 del 1991 (era stato arrestato in flagranza di reato, in compagnia dello zio
Pasquale Condello, quando recava con sé una missiva che si assume dovesse
offrire al latitante un resoconto su alcune vicende); perciò, deve ritenersi che egli
fosse stato già chiamato a rispondere del medesimo fatto storico oggetto di
apprezzamento nel presente giudizio, dove gli viene contestato di essere stato
partecipe di una associazione mafiosa.

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nel ribadire solo ed esclusivamente il fatto che lo stesso, in alcune circostanze,

Nell’interesse di Giandomenico Condello viene richiamata la giurisprudenza
sulla non operatività del principio del divieto di ne bis in idem in caso di concorso
formale di reati, ma a condizione che nel primo giudizio non sia stata dichiarata
l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte
dell’imputato. Secondo la Corte territoriale, nel caso in esame non vi sarebbe
identità del fatto perché la condotta oggi sub judice risulta più ampia e
complessa di quella precedente; inoltre, sulla nozione di “fatto” ai fini della
regola formale in esame incide non soltanto la dimensione storico-naturalistica
della condotta ascritta, ma anche la fattispecie astratta oggetto di contestazione.

Corte – sentenza n. 34655 del 28/06/2005 (ric. *), nonché dalla più recente
decisione della Sezione Seconda (n. 18376 del 21/03/2013, ric. Cuffaro), che i
giudici di appello erroneamente richiamano a sostegno della propria tesi; nella
motivazione di quest’ultima pronuncia, in un passo espressamente riportato dalla
difesa, si legge infatti che «la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. ricorre ogni
qual volta il “fatto” oggetto di contestazione sostanziale – comprensivo di tutti
gli elementi strutturali del reato: condotta, evento, nesso causale, circostanze di
tempo e di luogo – nei due diversi procedimenti penali, promossi contro la
stessa persona, presenta caratteri di identità nei suoi elementi costitutivi, sì che,
indipendentemente dal nomen iuris attribuito, i contenuti delle due diverse
contestazioni sono pienamente sovrapponibili»).
La Corte territoriale afferma invece che nel processo già celebrato la
condotta dell’imputato sarebbe «stata oggetto di valutazione parziale ed
incompleta, non potendosi quel giudice giovare degli esiti dell’attività
investigativa compendiata nelle più recenti informative di reato ed in quella
integrativa svolta a seguito dell’emissione della misura cautelare per il delitto
associativo e del passaggio alla fase propriamente processuale»: osservazione
erronea, e dalla quale non si ricava quali sarebbero gli elementi per cui l’identica
condotta dovrebbe essere valutata non più e non solo come favoreggiamento del
singolo (latitante), bensì come apporto ad una consorteria criminale.
In definitiva, l’Avv. Calabrese rappresenta che «anche la sola incompatibilità
logica tra il primo accertamento ed il secondo precluda la possibilità di attivare il
secondo giudizio penale per il medesimo fatto, seppure diversamente
qualificato», a nulla rilevando la circostanza che Pasquale Condello fosse stato
condannato e si fosse reso latitante quale promotore e figura di vertice di un
sodalizio mafioso diverso da quello oggetto della contestazione (anche a
Giandomenico Condello) nel presente processo
12.2 Con il secondo motivo, il difensore del Condello deduce violazione di
legge processuale e sostanziale, oltre a carenza di motivazione, con riferimento

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Tale tesi è però smentita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa

agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.; si fa presente che il fatto
addebitato all’imputato si esaurisce nella condotta per cui venne a suo tempo
arrestato, ed è solo con riferimento alla lettera che egli intendeva recapitare allo
zio che si è ipotizzato un ruolo partecipativo del ricorrente nel sodalizio
criminoso. Quel compito, tuttavia, trovava spiegazione in virtù del rapporto di
fiducia (e personale) tra il nipote e lo zio, non potendosene perciò ricavare la
prova di un contributo fattivo e concreto prestato dal ricorrente alla consorteria
criminale.
Secondo la Corte di appello, l’episodio della missiva – anche in base al

fiducia ed affiatamento, tanto da non potersi ritenere episodico: perciò, pur
considerando che nel caso di specie la lettera non era stata ancora recapitata,
doveva senz’altro ammettersi che vi fossero stati in passato analoghi contatti fra
i due; il difensore obietta che il rapporto fiduciario rimarrebbe comunque
confinato al legame di parentela tra il ricorrente e Pasquale Condello, sino ad
integrare (al più) gli estremi di un concorso esterno nel reato associativo,
piuttosto che di una compartecipazione vera e propria alla consorteria criminale.
12.3 Con il terzo motivo, attraverso il quale si deduce violazione dell’art. 15
cod. pen. e difetto di motivazione, la difesa censura la sentenza impugnata nella
parte in cui ha ritenuto di non applicare il meccanismo dell’assorbimento tra la
contestazione associativa e la condotta-fine di procurata inosservanza di pena; i
giudici di secondo grado si sarebbero limitati alla apodittica affermazione che nel
caso di specie vi sarebbe concorso formale, perché con una condotta unica il
Condello avrebbe violato più disposizioni di legge penale, situazione che tuttavia
si verifica anche nelle ipotesi di assorbimento (l’Avv. Calabrese richiama la
giurisprudenza in tema di illecita detenzione e cessione di stupefacenti, per cui
deve valere la regola dell’assorbimento della condotta di minore incidenza, sul
bene giuridico tutelato, in quella maggiormente offensiva).
12.4 Il quarto motivo di ricorso vuole evidenziare inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 99 cod. pen., nonché carenza di motivazione della sentenza
impugnata.
La difesa rappresenta che la Corte territoriale, considerata l’unicità della
condotta rispetto a quella precedentemente giudicata, ha escluso la recidiva
reiterata, venendo così a rilevare ex art. 99 cod. pen. una ulteriore e più
risalente condanna per violazione della normativa in tema di armi; a quel punto,
però, si sarebbe trattato di una recidiva semplice, per cui non avrebbe potuto
trovare applicazione l’obbligatorietà dell’aumento di pena ai sensi del quarto
comma della norma de qua, prevista solo per il soggetto già recidivo che

27

contenuto dello scritto, diffusamente riportato – dimostrerebbe consuetudine,

commetta un reato rientrante fra quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) del
codice di rito. A riguardo, il difensore del ricorrente richiama precedenti
giurisprudenziali di questa Corte.
Ad avviso della difesa dell’imputato, non può avere pregio l’argomento
utilizzato dai giudici di merito secondo cui l’aumento di pena, seppure non
obbligatorio, sarebbe comunque “opportuno” in ragione della «insistenza del
Condello nell’ergersi a protagonista di gravi contegni illeciti», motivazione da
considerare apodittica e tale da attagliarsi a qualunque ipotesi di recidiva.

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen.,
nonché difetto di motivazione: le deduzioni della difesa coincidono con quelle già
spiegate per Demetrio Condello.
12.6 La difesa si duole infine della eccessività del trattamento sanzionatorio,
sostenendo che vi sarebbe stata inosservanza ed erronea applicazione dell’ art.
133 cod. pen.: non risultano indicati, fra i numerosi parametri contemplati dalla
norma, quelli idonei a incidere sulla determinazione della pena inflitta.

13. Per Giandomenico Condello propone ricorso anche il secondo difensore,
Avv. Morace.
13.1 L’Avv. Morace, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 649 cod. proc. pen., 81, 378, 416-bis cod. pen. e 7 d.l. n. 152/1991, oltre a
carenze motivazionali della sentenza impugnata, osserva in primis che «da un
lato […] si è riconosciuto che a fondamento delle accuse vi è la stessa condotta,
dall’altro ci si è cimentati in argomenti contraddittori al fine di sostenere una
compatibilità esclusa proprio alla luce della avvenuta, precedente condanna
anche per l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203/1991»; nel ricorso si
ricordano le vicende del pregresso giudizio, la circostanza dell’arresto
dell’imputato unitamente allo zio e della missiva comunque non recapitata, e si
sostiene che nel caso di specie il raffronto tra le rubriche imponga di considerare
una identità di fatti contestati, vuoi in senso naturalistico vuoi tenendo presente
la nozione di “fatto-reato” (che in ogni caso prescinde dalla qualificazione
giuridica eventualmente attribuita). Dal momento che la precedente condanna
riguardava anche un addebito di favoreggiamento, parimenti aggravato ai sensi
dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, in una memoria difensiva versata in atti si era
già sostenuto che «l’avere ritenuto con sentenza definitiva il Condello un
favoreggiatore aggravato, così svolgendo l’art. 7 l’importante ruolo di estensione
della condotta favoreggiatrice di altri sodali, è incompatibile con il dire che lo
stesso è un partecipe; in realtà, la condanna ex artt. 378 cod. pen. e 7 legge n.

28

12.5 Con il quinto motivo, si lamenta anche per Giandomenico Condello

203/1991 equivale ad un giudizio assolutorio in relazione al diverso e
incompatibile reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.». Il difensore di
Giandomenico Condello sottolinea, al fine indicato, la rilevanza della clausola di
riserva contenuta nell’art. 378 cod. pen. (“fuori dei casi di concorso..”), ed
argomenta che a nulla può rilevare la circostanza che lo zio dell’imputato fosse
latitante in relazione a un addebito di associazione di tipo mafioso diverso da
quello qui mosso (anche) al ricorrente.
L’Avv. Morace cita ancora il passo della sentenza impugnata, dove si legge
che nel processo precedente la condotta dell’imputato «è stata oggetto di

dell’attività investigativa compendiata nelle più recenti informative di reato ed in
quella integrativa svolta a seguito dell’emissione della misura cautelare per il
delitto associativo e del passaggio alla fase propriamente processuale»; nel
contempo, richiama altresì un passo della sentenza di primo grado nel giudizio
pregresso, dove si legge – proprio in relaziorie alla necessità di inquadrare
giuridicamente la condotta dell’imputato – che «al Condello è rimesso il compito
(non risulta sufficientemente chiaro se già quale membro attivo della cosca
Condello, o ancora quale mero uomo di fiducia del boss, aspirante al salto di
qualità) di tenere in costante raccordo il capo clan con gli accoscati, e dunque di
consentire al latitante il governo della cosca medesima»
13.2 Con il secondo motivo di ricorso, l’Avv. Morace lamenta violazione di
legge processuale e sostanziale, nonché vizio di motivazione, con riferimento agli
artt. 533 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., sostenendo che la Corte di appello
non avrebbe indicato quali condotte il Condello avrebbe posto in essere in
relazione ai fini criminosi perseguiti dalla consorteria; anche per Giandomenico
Condello si rappresenta quindi che mancherebbe la prova di un ruolo dinamicofunzionale rivestito dall’imputato, come pure del perseguimento da parte sua
degli scopi propri dell’associazione, e si richiama la giurisprudenza di legittimità
secondo la quale «la mera vicinanza, o il rapporto di parentela, e perfino la
formale affiliazione all’associazione non determinano alcun automatismo
probatorio in tema di partecipazione».
13.3 Il terzo motivo si riferisce al già ricordato tema della mancata prova del
carattere armato del sodalizio, argomentandosi che non è sufficiente il
dimostrato uso di un’arma da parte di un singolo (Pasquale Condello, quando
venne arrestato) per giustificarne la disponibilità da parte dell’associazione.
13.4 L’ultima censura mossa dall’Avv. Morace si riferisce ad una presunta
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, 99 e 133 cod. pen.; i giudici
di merito – licenziando una motivazione incompleta – non avrebbero giustificato

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valutazione parziale ed incompleta, non potendosi quel giudice giovare degli esiti

la scelta di una pena, in termini di aumento per cumulo giuridico, largamente
eccedente i minimi di legge.

14. Nell’interesse del medesimo Giandomenico Condello, entrambi i difensori
hanno infine curato una memoria (depositata il 03/02/2015) con la quale si
soffermano ancora sulla tematica del divieto di bis in idem, anche alla luce dei
principi affermati in sede sovranazionale, vuoi dal diritto eurounitario che
convenzionale. Nello scritto difensivo si richiamano i vari testi normativi che
prevedono il divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto, dalla Convenzione

28/05/1970, agli statuti dei Tribunali e delle Corti penali internazionali istituite
tra il 1994 e il 2002, sino a giungere all’art. art. 50 della Carta di Nizza ed
all’analisi delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (tra cui, in
particolare, la sentenza emessa nel caso Grande Stevens c\ Italia del
04/03/2014).

15. Anche il difensore di Domenico Corsaro propone ricorso avverso la
sentenza del 10/06/2013.
15.1 Con il primo motivo, dedicato alla pretesa violazione degli artt. 178,
lett. c), e 522 cod. proc. pen., la difesa segnala che secondo il capo C) della
rubrica doveva ipotizzarsi che nel territorio dei comuni di Fiumara di Muro e Villa
San Giovanni operassero due distinte cosche di ‘ndrangheta, rispettivamente nei
più ampi cartelli delle famiglie Condello e De Stefano (quella Buda/Imerti,
all’interno della quale Domenico Barbieri, fra gli altri, operava come imprenditore
al servizio della consorteria, e quella Zito/Bertuca, dove analoga veste era
ascritta al Corsaro, peraltro unico partecipe oltre ai due soggetti indicati come
vertice); fra tali sodalizi esisteva un chiaro rapporto di alterità, ritenendosi che
svolgessero le rispettive attività illecite in forma concorrenziale ed entrando in
contatto reciproco. Tuttavia, all’esito della pronunciata assoluzione dello Zito,
che avrebbe dovuto far venir meno il requisito strutturale del secondo sodalizio
sul piano dell’elemento personale, la responsabilità del Corsaro risulta affermata
quale partecipe dell’unico gruppo risultante da entrambe le consorterie, ritenute
in sentenza come sostanzialmente confluite l’una nell’altra.
Il fatto contestato, dunque, avrebbe dovuto intendersi differente, e solo in
relazione a quello era stata apprestata la linea difensiva: e la violazione dei diritti
del Corsaro assume particolare gravità, in quanto realizzata già in grado di
appello e nell’ambito di un processo dove era stata esercitata l’opzione per il rito
abbreviato.

30

del Consiglio d’Europa sull’efficacia internazionale delle sentenze penali, del

15.2 II secondo motivo di doglianza, relativo alla lamentata violazione
dell’art. 416-bis cod. pen., è immediatamente correlato al precedente,
deducendo la difesa che la consorteria di cui il Corsaro si assumeva facesse parte
non avrebbe dovuto intendersi composta da almeno tre persone.
15.3 Con il terzo motivo (che afferisce alla violazione degli artt. 192, 533
cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., oltre a vizi della motivazione), si
rappresenta che la decisione liberatoria nei confronti dello Zito assume rilevanza
anche in punto di contraddittorietà dell’impianto argomentativo: da una parte lo

cosche si ritiene provata attraverso i presunti, documentati rapporti fra lo stesso
soggetto ed esponenti dell’altro gruppo (in particolare, tale Passalacqua), tanto
più che il ruolo dello Zito nell’ambito del clan Zito/Bertuca era stato descritto
proprio come quello di preposto a gestire le relazioni «con le altre compagini
stanziate sulla medesima porzione di territorio».
Inoltre, la difesa evidenzia che il materiale probatorio raccolto sul conto del
Corsaro è costituito in via esclusiva da conversazioni intercettate fra terze
persone, di presunto contenuto etero-accusatorio: a riguardo, viene richiamata
la giurisprudenza di legittimità in tema di verifica della plausibilità dei fatti
oggetto dei colloqui e di eventuale ricerca di riscontri, ricordandosi che ciò si
giustifica perché «gli asseriti dialoganti possono negare la “paternità” delle
conversazioni, ovvero fornire una spiegazione alternativa all’accusa circa i
dialoghi di cui sono protagonisti; chi, viceversa, “subisce” la intercettazione non
ha possibilità di difesa». In ogni caso, mancherebbe la prova del ruolo rivestito
dal Corsaro, non essendo stato dimostrato che egli abbia esercitato attività di
impresa, né che lo abbia fatto (secondo l’ipotesi accusatoria) assumendo
commesse pubbliche presso le amministrazioni comunali di Villa San Giovanni o
Fiumara di Muro: dinanzi al mancato riscontro documentale di detta circostanza,
i giudici di merito si sarebbero limitati ad interpretare il contenuto di alcuni
colloqui nel senso che il Corsaro avrebbe avuto il semplice “desiderio” di
intrattenere quel tipo di relazioni, così leggendo un’intercettazione tra Pasquale
Buda e tale Mimmo, dove il primo sosteneva che – in caso di vittoria elettorale di
un certo candidato – il Corsaro avrebbe sicuramente preteso i lavori più redditizi
e lasciato agli altri quelli scartati.
Avrebbe poi valenza neutra anche il riferimento alla veste di affiliato del
Corsaro in altra conversazione, essendo ben possibile che questo riguardasse
vicende del passato (l’imputato risulta essere stato condannato per il delitto di
associazione mafiosa nell’ambito di un precedente giudizio); infine,
un’intercettazione del 21/01/2007 tra il Buda e tale Passalacqua, dove si parla di
una “imbasciata” della quale il Corsaro era consapevole, tanto da essersi andato

31

si assolve dall’imputazione di vertice del sodalizio, dall’altro la fusione tra le due

a prendere “un po’ di catrame da quelli là”, rimarrebbe obiettivamente non
intelligibile.

16. La difesa di Giuseppe Greco affida il proprio ricorso a tre motivi.
16.1 Con un primo motivo, lamenta violazione degli artt. 192, 533 cod. proc.
pen. e 629 cod. pen., nonché carenza di motivazione della sentenza impugnata.
Secondo alcune precedenti sentenze, ricordate dal ricorrente, era stata
esclusa l’esistenza di una articolazione mafiosa denominata clan Greco/Chirico,

dell’esistenza di una tale consorteria la ricostruzione dei fatti addebitati
all’imputato (relativi ad un’aggressione che sarebbe stata realizzata il
29/01/2007 in danno di Vincenzo Barbieri, per finalità estorsive). In ogni caso,
la sicura riferibilità al Greco di quell’episodio sarebbe revocabile in dubbio, visto
che la persona offesa aveva sostenuto di non conoscere l’autore dell’aggressione,
e che da una intercettazione del 30 gennaio era emersa l’inconciliabilità della
presenza dell’imputato a Reggio Calabria il giorno prima.
16.2 Con il secondo motivo di ricorso, il difensore del ricorrente deduce
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen., giacché nella
fattispecie concreta avrebbe dovuto semmai ravvisarsi il diverso reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il Greco ed altri soggetti contendevano
infatti al Barbieri diritti su un terreno (che la persona offesa intendeva alienare,
ma sul quale i primi vantavano titoli di prelazione in quanto confinanti), e la
circostanza che non risultava intentata alcuna azione relativamente alla pretesa
invocata non poteva assumere rilievo, a fronte della presa d’atto della semplice
esistenza del diritto.
16.3 II terzo motivo di doglianza si riferisce alla violazione dell’art. 7 del d.l.
n. 152 del 1991, nonché a presunti vizi della motivazione: la difesa censura la
decisione impugnata nella parte in cui sostiene che il metodo utilizzato dal
ricorrente sarebbe mafioso poiché il cugino dell’imputato, in circostanze
autonome e diverse da quelle del 29/01/2007, avrebbe fatto riferimento ad un
non meglio specificato “contesto potente”. Inoltre, la sentenza impugnata non
risulta avere tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui
l’aggravante in parola non è configurabile in un ambito meramente familiare.

17. Per Vitaliano Grillo Brancati propone ricorso il difensore, Avv. Calabrese.
17.1 Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 110, 353 cod. pen., nonché difetto di

32

ma la pronuncia della Corte di appello avrebbe fondato proprio sul presupposto

motivazione della sentenza impugnata. La difesa ricorda come la Corte di
Cassazione abbia avuto già modo di occuparsi della vicenda, in sede cautelare:
con una prima sentenza, venne annullata con rinvio – per difetto di gravità
indiziaria – l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il
provvedimento restrittivo adottato nei confronti del Grillo Brancati; con una
seconda, fu rigettato il ricorso del prevenuto avverso l’ordinanza assunta all’esito
del giudizio di rinvio, ma nell’occasione si precisò che «le conclusioni cui è giunto
il Tribunale di Reggio Calabria sono ancorate ad elementi che, nell’ottica di un
ordinario procedimento di cognizione, sarebbero probabilmente da ritenere

Si tratta, ad avviso della difesa, di elementi già indicativi dell’impossibilità di
formulare giudizi di certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla responsabilità
dell’imputato: tanto più che, rispetto a quelle prime emergenze istruttorie, nulla
di ulteriore risulta acquisito, se non le dichiarazioni rese da Diego Fedele e
dall’Avv. Alberto Barbaro (favorevoli alle tesi difensive). La situazione è
pertanto sovrapponibile, in sostanza, a quella di una decisione assolutoria in
primo grado, riformata dalla Corte di appello senza che sia intervenuto alcun
arricchimento probatorio e solo sulla base di un diverso convincimento del
giudice di seconda istanza, non idoneo a superare la plausibilità di eventuali
ricostruzioni alternative.
Il ricorso si sofferma quindi sui punti già evidenziati dall’Avv. Calabrese
nell’interesse del Barbieri e del Buda, anche attraverso il richiamo delle
conversazioni intercettate (erroneamente valorizzate dai giudici di merito in
chiave accusatoria, come già segnalato analizzando le posizioni dei coimputati):
il quadro che ne deriva è che il ricorrente, al più, avrebbe paventato la possibilità
di condotte in sé lecite (quali il rappresentare ad un soggetto, qualora si fosse
presentato in occasione dell’incanto, che vi erano altri interessati a
quell’acquisto) senza sapere con quali modalità i suoi interlocutori si sarebbero
premurati di realizzare l’intento. Non potrebbero dirsi rispettati, dunque, i
principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità – che il difensore del Grillo
Brancati richiama diffusamente – in punto di concorso morale, mentre a nulla
rileva il particolare che l’imputato avrebbe, nelle conversazioni ricordate, fatto
uso della prima persona plurale.
La difesa sottolinea, peraltro, che al proposito, manifestato tra il Buda ed il
Barbieri, di “frenare” l’altro interessato Avv. Barbaro, il ricorrente non partecipò
neppure nella fase ideativa, mentre appare irrilevante il contenuto di una
conversazione del 29/08/2007, quando il ricorrente segnalò a Domenico Barbieri
l’intenzione di rivolgersi ad Antonino Imerti per ripianare una questione legata ad
un’asta pubblica: quel che conta non è, secondo la tesi difensiva, che egli

33

insufficienti per una pronuncia di condanna».

volesse (o sapesse come) rapportarsi con l’Imerti, bensì che fosse consapevole
dell’intraneità del Barbieri al sodalizio facente capo a quella persona, circostanza
non dimostrata.
17.2 D secondo motivo di doglianza riguarda l’erronea applicazione degli
artt. 192, 546 cod. proc. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991; richiamata la
giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti necessari per la ravvisabilità
dell’aggravante, l’Avv. Calabrese sostiene anche per il Grillo Brancati che
sarebbe stato necessario dimostrare la strumentalità delle condotte realizzate

mafioso, ma alla consorteria criminale ex se: sul punto, la sentenza impugnata
non avrebbe offerto alcuna motivazione, limitandosi peraltro ad analizzare le
posizioni del Buda e del Barbieri.
17.3 Con il terzo motivo, il difensore del Grillo Brancati lamenta violazione di
legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo agli artt.
110 e 416-bis cod. pen., sostenendo che la responsabilità del suo assistito come
concorrente esterno nel sodalizio dovrebbe ricavarsi, secondo i giudici di merito,
dal solo episodio della turbativa all’incanto dell’ottobre 2007: condotta che
rivelerebbe una sua «attività di consulenza, attraverso la quale la cosca
Buda/Imerti riesce a manipolare le aste giudiziarie ed a raggiungere, per tale
via, importanti obiettivi di carattere economico e finanziario». Ricostruzione che
la difesa contesta, risultando non dimostrato sia che quel contributo ebbe a
determinare un effetto di rafforzamento del gruppo (lo stesso Barbieri dichiarò
che il suo proposito era quello di tenere per sé gli immobili oggetto dell’asta,
destinandoli ad attività imprenditoriali proprie), sia che l’attività in questione
ebbe carattere di sistematicità, piuttosto che esaurirsi in quell’unico ed isolato
contesto.
I giudici di merito, inoltre, affermano apoditticamente che il ricorrente
doveva ritenersi consapevole che il Barbieri fosse imprenditore di riferimento del
Buda e dell’Imerti: affermazione contraddittoria, visto che in altra parte la
pronuncia dà atto della estrema genericità dei colloqui tra l’imputato e lo stesso
Barbieri, e che non emergeva con certezza che questi avesse informato il Grillo
Brancati dei rapporti che stava intrattenendo «con Buda e la sua gente».
17.4 L’ultimo motivo di ricorso sviluppa censure alla sentenza impugnata in
ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni identiche a quelle già
esposte analizzando il quarto motivo di impugnazione avanzato dallo stesso Avv.
Calabrese nell’interesse del Barbieri.

34

agli interessi non già di un singolo soggetto, per quanto partecipe di un sodalizio

18. Per lo stesso Grillo Brancati propone quindi motivi nuovi ed aggiunti di
ricorso l’Avv. Veneto.
18.1 Con il primo di detti motivi, l’Avv. Veneto lamenta la violazione, ex art.
606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 110, 416-bis, 353 cod. pen. e 7
d.l. n. 152/1991.
La difesa sottolinea come, per effetto della parziale assoluzione disposta
all’esito del giudizio di secondo grado, il quadro accusatorio nei confronti del
ricorrente abbia subito una sostanziale rivisitazione: tuttavia la sentenza

penale ex art. 353 cod. pen, ai fatti dell’ottobre 2007, avrebbe palesemente
travisato le emergenze processuali. Con riguardo alla già ricordata
intercettazione del 23/05/2007, ed alla frase ivi pronunciata (“A Villa dobbiamo
tenere la cosa sotto controllo”), il difensore del Grillo Brancati rappresenta che
l’interpretazione offerta dalla Corte di appello risulta parziale, e soprattutto in
contrasto con il significato che ne risulta ad una lettura completa della
conversazione captata. A riprova, nell’interesse del ricorrente si evidenzia che,
nel corso del confronto verbale tra l’imputato ed il Barbieri, i due interlocutori si
pongono il problema di agire in modo da evitare addebiti di natura penale, ed a
farlo è proprio il Grillo Brancati; il rilievo appena sviluppato si manifesta decisivo,
secondo la difesa, anche in ordine alla contestazione del reato associativo, che per quanto nelle forme del concorso esterno – viene ascritto al ricorrente sulla
sola base della condotta di cui all’art. 353 cod. pen.
L’Avv. Veneto segnala peraltro, quale fatto sopravvenuto rispetto alla
stesura degli originari motivi di ricorso, la testimonianza di Diego Fedele
nell’ambito del processo celebrato a carico degli imputati che non optarono per il
rito abbreviato: come già evidenziato dal dichiarante nelle sommarie
informazioni rese al difensore ex art. 391-bis del codice di rito, il Fedele risulta
avere categoricamente escluso minacce o condizionamenti di sorta (tanto meno
dal Grillo Brancati, persona a lui legata da un pluriennale rapporto di amicizia),
aggiungendo che comunque non avrebbe avuto le risorse economiche per
partecipare a quell’asta, quand’anche vi avesse nutrito interesse. Asserzioni,
queste, in linea anche con la versione dei fatti offerta dal teste Barbaro, che a
sua volta aveva smentito pressioni ad opera di chicchessia: né il Tribunale di
Reggio Calabria, all’esito dell’escussione del Fedele e del Barbaro, ha inteso
disporre la trasmissione degli atti al competente ufficio del P.M. per valutare
eventuali profili di falsità del loro narrato.
Nell’interesse del ricorrente viene quindi ribadito, al fine di escludere la
ravvisabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152/1991, come pure di
ipotesi di concorso nel reato associativo, che «in nessun capitolo della sentenza

35

impugnata, pur escludendo l’addebito di estorsione e limitando la rilevanza

impugnata è dato rinvenire il dato che Grillo Brancati avesse contezza che
Domenico Barbieri fosse intraneo ad una consorteria mafiosa», sino ad allora
noto come imprenditore, e del tutto incensurato; analogamente, non risulta
prova alcuna di contatti dell’imputato con altri, presunti esponenti
dell’organizzazione criminale. Si richiamano pertanto le indicazioni della
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’aggravante della agevolazione
mafiosa può sussistere solo quando l’agente intenda con il proprio
comportamento favorire l’intera consorteria (essendo animato da tale specifica
intenzione, senza che possa rilevare la prefigurazione di eventuali vantaggi

connessioni con la criminalità organizzata».
Del resto, il Barbieri deve intendersi «un personaggio quanto meno anomalo
dal punto di vista delinquenziale, in quanto, dopo essersi dato, secondo l’assunto
accusatorio, da fare per aggiudicarsi i beni, già all’asta del 2005, se li fa sfuggire
per difficoltà economica e/o insolvenza patrimoniale», mentre «non è verosimile
che una associazione criminosa si interessi di un bene messo all’asta, se lo
aggiudichi con tutti i mezzi e poi non sia in grado di far fronte all’aspetto
fondamentale: il pagamento dello stesso».

19. Santo Fortunato Le Pera presenta a sua volta ricorso, con atto da lui
personalmente sottoscritto.
19.1 L’imputato, con un primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 187, 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., oltre a vizi
di motivazione della sentenza impugnata, che a suo dire sarebbe incorsa in
«travisamento del fatto per erronea valutazione della prova». Il ricorrente
richiama la giurisprudenza di questa Corte sulla necessità di un contributo
effettivo al fine di ritenere dimostrata la partecipazione di taluno ad un sodalizio
criminoso, il che non sarebbe dato riscontrare nel caso di specie, dove la
responsabilità del Le Pera si fonderebbe sulla circostanza che «il suo nome
veniva speso da soggetti che vivevano in contesti criminali al fine di dipanare
questioni di tipo asseritamente mafioso».
In concreto, stando ai giudici di merito assumerebbero rilievo due vendite
all’asta, una relativa a beni di proprietà di tale Crisalli e del cognato di costui
Franco Siracusa, l’altra per l’aggiudicazione di terreni siti in Catona in favore di
Vitaliano Grillo Brancati. Quanto alla prima vicenda, il Crisalli (in un colloquio
intercettato nell’abitazione di tale Cosimo Alvaro) aveva dichiarato di avere
interessato più soggetti della zona di Reggio Calabria, che a suo dire potevano
aiutarlo nell’incanto in questione, ma non si comprende quale contributo egli
avrebbe avuto dal Le Pera: il ricorrente, infatti, era stato assolto dal reato sub

36

indiretti) e non invece «un suo singolo componente, del quale si ignorino le

O), concernente una fattispecie estorsiva che si assumeva realizzata in quel
contesto, in danno dell’Avv. Antonino Giordano (in ipotesi avvicinato per farlo
desistere dal proposito di partecipare all’asta). Tant’è che il Tribunale del
riesame di Reggio Calabria aveva annullato l’ordinanza restrittiva per difetto dei
gravi indizi di colpevolezza, e questa Corte aveva poi dichiarato inammissibile il
ricorso presentato dal P.M.
Anche il Le Pera richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di
intercettazioni etero accusatorie, captate inter alios; e fa altresì osservare che, in
ogni caso, dalle conversazioni registrate non emerge in alcun modo il presunto

atteso che il Crisalli menziona l’imputato come persona che conosce bene, ma
non come soggetto interessato in vista dell’acquisizione di quegli immobili. La
sentenza impugnata afferma invece, contrariamente alle emergenze processuali
ed al contenuto di dichiarazioni rese dallo stesso Avv. Giordano ai difensori, che
fu appunto il Giordano ad avvicinare il Le Pera per informarlo della sua volontà di
partecipare all’incanto: in realtà il Giordano ne aveva parlato con altra persona,
tale Bellantone (a sua volta assunto a verbale nelle forme delle investigazioni
difensive), e costui ne aveva riferito al Le Pera che tuttavia non aveva palesato
alcun interesse alla cosa. D’altronde, i beni in questione non erano stati poi
acquistati né dal Crisalli, né dall’Alvaro e neppure dall’Avv. Giordano,
quest’ultimo ritiratosi perché il prezzo era divenuto troppo alto.
Sulla seconda asta, era stato invece il Grillo Brancati ad aver mostrato
interesse in vista della possibilità di aggiudicarsi un terreno già di proprietà del
compagno della madre: Domenico Barbieri aveva poi riferito allo stesso Grillo
Brancati, nel corso di altra conversazione intercettata, di averne parlato con il Le
Pera, ma la vendita avvenne alla fine senza incanto, per un prezzo
oggettivamente contenuto ed in favore di tutt’altra persona.
In definitiva, le intercettazioni in atti nulla dimostrerebbero, ed il fatto che in
più di un colloquio si parli del Le Pera come di un esponente di spicco di
consorterie criminali deve ragionevolmente leggersi alla luce di una pregressa e
lontana condanna dell’imputato per il delitto di associazione mafiosa (nel 1991).
Nel contempo, i collaboratori escussi non riferiscono alcunché di concreto: Paolo
Iannò menziona una antecedente, comune appartenenza alla

‘ndrangheta,

Consolato Villani indica il Le Pera solo come titolare di una impresa edile e
Roberto Moio offre solo dichiarazioni generiche.
19.2 Con il secondo motivo di ricorso, il Le Pera censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio; secondo l’imputato, la Corte territoriale non avrebbe

37

coinvolgimento del Le Pera nel presunto avvicinamento dell’Avv. Giordano,

spiegato i criteri adottati per la determinazione della pena base, né dato congrua
motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

20. Motivi di ricorso per cassazione nell’interesse del Le Pera vengono
articolati anche in un autonomo atto di impugnazione, presentato dall’Avv.
Calabrese.
20.1 Con il primo motivo, l’Avv. Calabrese deduce violazione degli artt. 192
cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizi della motivazione della sentenza

La difesa rappresenta che i giudici di appello avrebbero ribaltato l’impianto
della decisione di primo grado, secondo cui gli elementi a carico del Le Pera
derivavano da alcune conversazioni intercettate e dai contributi offerti da più
collaboratori di giustizia; la Corte territoriale, pur convenendo con le doglianze
dell’appellante circa la modesta valenza probatoria di quei dati, valorizza invece
altri colloqui (intervenuti fra terzi). Sarebbe stato però necessario sottoporre il
contenuto di quelle intercettazioni ad un vaglio rigoroso circa l’attendibilità dei
fatti oggetto di conversazione, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità,
operazione che nella fattispecie non pare essere stata effettuata.
La lettura delle intercettazioni ritenute rilevanti sarebbe stata poi, in alcuni
passi, financo distorta: nella vicenda Crisalli, questi avrebbe fatto un
accostamento di soggetti alla località di Catona senza in realtà indicare in alcun
modo il Le Pera, mentre non può dirsi provato che il “Santino” o “Santo”
menzionato nelle conversazioni sia appunto il ricorrente (né comunque si
dimostra che il tale “Santino” venga menzionato con riferimento alla prima parte
della conversazione, a fronte di una mera speranza del Crisalli che tale soggetto,
fosse o meno il Le Pera, si rivelasse in grado di aiutarlo nell’assegnazione dei
beni cui era interessato); quanto alle iniziative dell’Avv. Giordano, la sentenza
impugnata non spiega perché si assume dimostrato che questi si sarebbe rivolto
al Le Pera in via preventiva, quale soggetto che – in virtù della sua caratura
criminale – avrebbe dovuto essere informato dell’iniziativa di partecipare
all’incanto.
In ordine all’ulteriore conversazione intercettata, ed enfatizzata dai giudici di
merito, non sarebbe stato colto il senso della reazione di Vitaliano Grillo Brancati
alle parole del Barbieri: dopo che il primo aveva manifestato interesse per
l’acquisto di un terreno (dovuto a ragioni affettive), e che l’altro gli aveva offerto
rassicurazioni per avere parlato con il Le Pera ricavandone la conferma che tutto
era a posto, il Grillo Brancati aveva obiettato che era necessario parlare con altri,
onde evitare attività di disturbo. Il Le Pera, ammesso che la persona
menzionata dal Barbieri fosse da individuare proprio nel ricorrente, non era

38

impugnata.

dunque percepito come un soggetto certamente in grado di tacitare eventuali
concorrenti nell’acquisto de quo.
L’Avv. Calabrese richiama quindi i contributi della giurisprudenza di
legittimità sulla necessità di dimostrare un contributo concreto ed un ruolo
dinamico-funzionale del soggetto cui si addebiti la partecipazione ad un sodalizio
mafioso, elementi che nel caso in esame sicuramente non appaiono ravvisabili.
Infine, nell’interesse del ricorrente si ribadisce l’assoluta mancanza di
significatività delle conversazioni valorizzate dalla sentenza di primo grado
(giudizio condiviso dalla Corte di appello, che pure ne evoca il contenuto in

censura afferente la ritenuta pregnanza delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, giacché:
– il Villani si sarebbe limitato a ricordare, in termini del tutto generici, il legame
esistente tra il Le Pera ed altro soggetto coinvolto nell’associazione mafiosa
(Giovanni Rugolino);
– lo Iannò descrive episodi risalenti nel tempo, riferendosi ad un arco temporale
in ordine al quale il Le Pera ha già subito un processo con analoghe accuse,
definitosi con sentenza di proscioglimento;
– il Moio appare smentito da un testimone indotto dalla difesa, tanto da
determinare la Corte di appello a riconoscere al suo contributo una “limitata
attitudine probatoria” (ma, ancora una volta, sarebbe stato necessario affermare
l’assoluta impossibilità che quelle dichiarazioni assurgessero al rango di indizio,
piuttosto che discutere di valenza attenuata).
20.2 Con il secondo motivo, il difensore del Le Pera invoca la violazione degli
artt. 546 del codice di rito e 416-bis, secondo comma, cod. pen., nonché carenza
di motivazione della sentenza impugnata.
Ad avviso della difesa, i giudici di appello non avrebbero in alcun modo
affrontato il problema dell’attribuzione all’imputato di una veste apicale
all’interno del gruppo criminale, oggetto di specifica doglianza.
20.3 Con il terzo, si deduce violazione dell’art. 99, secondo comma, cod.
pen., dal momento che nella fattispecie concreta non ci si trova dinanzi ad un
caso di applicazione obbligatoria della recidiva, come assunto invece dalla Corte
territoriale: al Le Pera è infatti addebitata la recidiva di cui al suddetto comma 2
dell’art. 99, sub n. 1, che non innesca alcun meccanismo di obbligatorietà. Né
un mero e apodittico giudizio di condivisibilità delle ragioni evidenziate dal primo
giudice può, sul punto, intendersi satisfattivo dell’obbligo motivazionale,
risalendo peraltro la condanna pregressa – da cui il ricorrente era gravato – ad
oltre 15 anni prima.

39

termini di minore, e non del tutto carente, valenza probatoria), nonché la

20.4 Con l’ultimo motivo, analogamente a quanto spiegato nell’interesse
degli altri imputati da lui assistiti circa l’immotivata “spregiudicatezza” delle
condotte ascritte (che impedirebbe la concessione delle attenuanti generiche),
l’Avv. Calabrese denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis
e 133 cod. pen.

21. L’Avv. D’Ascola propone ricorso, che affida a tre motivi, anche per
Salvatore Mazzitelli.

erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 12-quinquies d.l. n. 306
del 1992, nonché difetto di motivazione. Premesse alcune osservazioni sul
procedimento di valutazione della prova da parte dei giudici di merito, l’Avv.
D’Ascola fa rilevare che, in via quasi esclusiva, la responsabilità del Mazzittelli
deriverebbe dal contenuto di alcune intercettazioni ambientali in cui a dialogare
non è l’imputato, ma terzi soggetti; richiama pertanto la giurisprudenza di
legittimità a riguardo, distinguendo le ipotesi di intercettazioni totalmente autoaccusatorie da quelle parzialmente o totalmente etero-accusatorie. Per l’ultima
delle tipologie indicate la giurisprudenza di legittimità richiede espressamente
che vi siano riscontri, mentre nel caso di specie la Corte territoriale – come già il
Gup in primo grado – non si pone alcun problema circa la natura “eteroindiziante” dei colloqui; in particolare, non è stata considerata l’obiezione
difensiva secondo cui era verosimile che l’Alvaro avesse, come frequente nelle
dinamiche mafiose, «inteso millantare ai suoi interlocutori la sua gestione ed i
suoi investimenti nelle attività del Mazzitelli». Né i giudici di merito avrebbero
rilevato la stranezza di due presunti soci di fatto nella gestione di un’attività
imprenditoriale (il lido “Calajunco”), i quali – in presenza di minuziose attività di
monitoraggio delle conversazioni dei vari protagonisti della vicenda, non
sarebbero mai stati colti a dialogare fra loro.
In punto di interpretazione dei colloqui, la difesa richiama i precedenti
giurisprudenziali sulla non sindacabilità del contenuto delle conversazioni da
parte del giudice di legittimità, a condizione tuttavia che la valutazione compiuta
nei gradi precedenti sia stata ispirata ai criteri della logica e delle massime di
esperienza. Ciò non è a dirsi quando si faccia derivare la sussistenza di un
reato, in via esclusiva, dal contenuto di conversazioni fra terzi, registrandosi un
“eccesso di attività deduttiva” soprattutto quanto alla prova – fondamentale, in
una contestazione ex art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992 – della provenienza
del compendio oggetto di interposizione fittizia.
Inoltre, la norma incriminatrice sarebbe stata erroneamente interpretata già
sul piano dell’elemento materiale: la Corte territoriale ha inteso conferire rilievo

40

21.1 Con il primo motivo, il difensore dell’imputato deduce inosservanza ed

a condotte di “immissione” nel patrimonio altrui (in una società, che era e
rimane di altri), quando la fattispecie tipica consiste nell’attribuire la titolarità di
beni, che debbono essere oggetto di atti, simulati, di disposizione patrimoniale.
In tal modo, sarebbe stata quindi realizzata una inammissibile operazione di
analogia in malam partem.

La tesi difensiva è che non basti dunque consentire

ad altri di operare come soci occulti, ma è necessario che il soggetto interposto
risulti destinatario di atti formali che lo indichino come titolare dei beni

de

quibus, mentre altri – in ipotesi, i cedenti le quote acquisite dall’interposto – ne
rimangono nella disponibilità effettiva.

non possono intendersi dirimenti, atteso che in quelle decisioni si era comunque
ritenuta decisiva la dimostrata partecipazione del soggetto dante causa nella
gestione ed agli utili della società dove era stata realizzata la “immissione”, a
riprova della necessità di un intervento attivo del dominus occulto, presupposti
che nella fattispecie concreta non risultano in alcun modo. In definitiva,
secondo la difesa l’errore in diritto dei giudici di merito sarebbe quello di non
considerare che la norma de qua intende sanzionare una condotta tipizzata, e
non «qualsiasi condotta atipica, purché causalmente correlata all’evento»: se il
reato in questione deve intendersi “a forma libera”, è solo nel senso che la
fattispecie ricomprende «qualsiasi condotta che comporti il concreto risultato di
una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità del proprio
denaro o dei propri beni».
In punto di dolo, la sentenza impugnata fa rilevare che il Mazzitelli, descritto
come «effettivo dominus dell’impresa», avrebbe consentito che l’Alvaro, già dopo
poco tempo dall’avvio dell’attività, vi si intromettesse «immettendo capitali e
partecipando alle scelte gestionali, così provocando la nascita di una società di
fatto nella quale la presenza di Alvaro – in quel frangente sottoposto alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale – era destinata a restare occulta, al
precipuo fine di eludere l’avvio di indagini patrimoniali che, con ogni probabilità,
sarebbero sfociate nell’adozione di un provvedimento di confisca». Osserva il
difensore del Mazzitelli che quel fine, caratterizzante il dolo specifico richiesto
dalla norma, deve però essere perseguito e condiviso – oltre che dall’autore
tipico – anche dal concorrente, senza rendere possibile una frattura tra la
condotta materiale e l’elemento psicologico che la sorregge.
In altre parole, la finalità elusiva dell’applicazione di misure di prevenzione
deve essere immanente, mentre nel caso di specie non risulta sia stata neppure
sondata, tanto da far ritenere che la Corte territoriale abbia ammesso una sorta
di dolus in re ipsa; è aporia argomentativa ulteriore, peraltro, quella di dare per
scontata la prova dell’elemento soggettivo a fronte della esclusione

41

Perciò, i riferimenti giurisprudenziali menzionati nella sentenza impugnata

dell’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152/1991: secondo la Corte, visto che
l’Alvaro aveva riportato condanne per reati in tema di stupefacenti ma non per
associazione mafiosa, sarebbe «arduo affermare, con il prescritto coefficiente di
certezza, che Mazzitelli abbia agito al fine di avvantaggiare, oltre che il facoltoso
amico, l’aggregato criminale di cui questi sarebbe stato esponente, per di più di
spicco», ma allora – non essendo egli a conoscenza della caratura mafiosa
dell’Alvaro – non si vede perché l’imputato avrebbe dovuto ragionevolmente
presumere l’inizio di una procedura per l’applicazione di misure di prevenzione

21.2 Anche per il Mazzitelli si muovono censure in punto di inosservanza ed
erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in particolare per non
essere state motivate le ragioni di una pena base superiore ai minimi edittali, né
quelle poste a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
21.3 Con il terzo motivo, il difensore del ricorrente deduce inosservanza ed
erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen., anche in relazione agli artt. 41 e 42
Cost.; nell’interesse del Mazzitelli si censura il provvedimento di confisca
dell’intera impresa “lido Calajunco” giacché, muovendo dal presupposto che
l’attività iniziò con capitali leciti dell’imputato, solo una parte del compendio
avrebbe dovuto ritenersi riferibile alla immissione di capitali ad opera dell’Alvaro.
Inoltre, siccome i beni risultano intestati formalmente alla moglie del ricorrente,
sulla quale la sentenza nulla dice, questi avrebbero dovuto essere restituiti al
presunto terzo di buona fede (come avvenuto per beni diversi, in ordine alla
vicenda di altro imputato).

22. La posizione di Salvatore Mazzitelli è oggetto di disamina anche
nell’ulteriore ricorso presentato dal suo secondo difensore, Avv. Caccavari.
22.1 L’Avv. Caccavari deduce erronea applicazione dell’art. 12-quinquies del
d.l. n. 306/1992, nonché vizi della motivazione della sentenza impugnata,
argomentando che – come dimostrato dinanzi ai giudici di merito – la titolarità
del lido in questione era stata acquisita dalla famiglia del Mazzitelli ben prima dei
fatti in rubrica, e con modalità del tutto fisiologiche ad una lecita attività
imprenditoriale: mancherebbe pertanto, nella fattispecie concreta, la prova che il
bene appartenesse ad un affiliato ad organizzazioni criminali e fosse stato
fittiziamente attribuito ad altri mediante un trasferimento fraudolento, come
richiede l’elemento oggettivo del reato di cui alla norma incriminatrice de qua.
L’errore della sentenza impugnata consiste pertanto nel voler ravvisare il delitto
in parola anche in un caso di creazione di una presunta società di fatto del
ricorrente con l’Alvaro, piuttosto che in presenza di un integrale trasferimento

42

patrimoniali a carico di costui.

della effettiva titolarità del compendio.

In punto di dolo, inoltre, la sentenza

«nulla dice in merito alla deliberata volontà in capo al ricorrente di rappresentare
il terzo fittiziamente preposto, col deliberato proposito di consentire all’Alvaro di
sottrarre il suo patrimonio ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla
legislazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la
commissione di reati connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza
illecita».
In definitiva, sarebbero rimaste non dimostrate sia l’attribuzione fittizia della
titolarità del Lido, sia l’immissione di capitali da parte dell’Alvaro, sia la

disponibilità in capo a lui dei beni di cui si discute.
22.2 La pronuncia della Corte territoriale sarebbe poi viziata per violazione
dell’art. 240 cod. pen. (e correlate carenze motivazionali). I giudici di appello,
infatti, affermano che una imprecisata parte del compendio sociale dovrebbe
ritenersi di proprietà dell’Alvaro, senza considerare le già ricordate circostanze
della legittima riferibilità a terzi – prima la madre, quindi la moglie del Mazzitelli

della titolarità delle quote, da tempo certamente anteriore rispetto alla

presunta immissione di capitali ad opera del suddetto Alvaro.

Inoltre,

trattandosi di beni suscettibili di confisca facoltativa ai sensi del primo comma
del citato art. 240, la sentenza impugnata avrebbe dovuto motivare in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento ablativo.
22.3 Secondo la difesa del Mazzitelli, la Corte di appello non avrebbe infine
osservato gli artt. 538 e segg. del codice di rito, incorrendo in vizi della
motivazione quanto alle statuizioni civili. I risarcimenti riconosciuti alle parti
civili costituite sarebbero stati disposti in ragione del danno di immagine arrecato
agli enti nei cui territori di riferimento sarebbero stati realizzati i reati in rubrica,
ma non vi erano state richieste o determinazioni di sorta, da parte dei presunti
danneggiati, circa l’effettiva quantificazione dei pregiudizi sofferti: detti danni,
perciò, risultano liquidati in modo arbitrario, al di là dell’apparente riferimento a
criteri equitativi operato dal giudice di primo grado. Il motivo di gravame,
secondo cui «in assenza di una specifica domanda corredata da specifici motivi
(come richiesto dall’art. 540 cod. proc. pen.) e di una pur succinta motivazione a
sostegno» risultava impossibile «stabilire l’adeguatezza, la congruità e la
corrispondenza di tale liquidazione alle pretese (supposte) delle parti offese»,
sarebbe rimasto del tutto ignorato dalla Corte reggina.

23. Con atto depositato il 27/01/2015, l’Avv. D’Ascola ha presentato nuovi
motivi di ricorso nell’interesse del Mazzitelli, con i quali si illustrano i più recenti

43

partecipazione di quest’ultimo alla gestione od agli utili della società, sia la

approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di intercettazioni eteroindizianti e di prova della sussistenza di un’associazione di tipo mafioso, anche
con riguardo a correlati addebiti ex art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992.
La difesa del ricorrente si sofferma quindi sull’insussistenza dell’elemento
materiale del delitto contestato al Mazzitelli, ribadendo che solo condotte fittizie
o fraudolente di un socio occulto possono integrare lo schema delineato dalla
norma incriminatrice: anche sotto tale profilo, si riprendono gli spunti della
giurisprudenza più recente.

motivi.
24.1 Il primo si riferisce alle carenze motivazionali della sentenza impugnata
con riguardo agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis, commi 1, 4 e 5, cod. pen.;
richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione della prova,
la difesa segnala che le condotte indicate nel capo d’imputazione non risultano
essere state riscontrate sulla base delle emergenze processuali, atteso che gli
elementi di accusa a carico del Priore vengono sostanzialmente desunti da una
sola intercettazione fra presenti, avvenuta in un’unica giornata (seppure in tempi
diversi) e che vede protagoniste terze persone, ovvero il Buda ed il Cianci.
Da quel colloquio, tuttavia, non è possibile evincere alcun collegamento
dell’imputato con vicende estorsive o con presunti affiliati ad una cosca: e se è
vero che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto di conversazioni
intercettate spetta al giudice di merito, è pur sempre necessario che la lettura
dei colloqui non manifesti evidenti vizi logici. A riguardo, la difesa del Priore
osserva che dalle registrazioni in argomento non è certamente possibile
comprendere quale contributo abbia offerto l’imputato, in ipotesi, al sodalizio
mafioso (nessun collaboratore risulta averne indicato il nome, ed egli era stato
già prosciolto all’esito di altro procedimento penale per fatti analoghi), né come
si sarebbe manifestato il ruolo dinamico-funzionale che sarebbe stato necessario
individuare nei suoi confronti – piuttosto che un mero e generico “status di
appartenenza” – all’interno della consorteria criminale.
La sentenza impugnata appare inoltre contraddittoria nel rilevare da un lato
che non risulta acquisito alcunché di concreto a carico del Priore, al fine di
affermarne la responsabilità penale per addebiti di estorsione (come ipotizzato
nell’originaria rubrica, quanto ad intimidazioni poste in essere in danno di
Vincenzo Barbieri), valutando però sufficienti quegli stessi elementi per giungere
alla conclusione che l’imputato fosse intraneo ad ambienti di ‘ndrangheta.

Tanto

più che, nella seconda parte del colloquio intercettato, il principale protagonista
– Pasquale Buda – usa espressioni da cui si dovrebbe piuttosto ricavare

44

24. Propone infine ricorso il difensore di Francesco Priore, deducendo due

l’esclusione del coinvolgimento del Priore nel sodalizio (financo diverso da quello
assunto come di appartenenza dei due interlocutori): il ricorrente viene infatti
indicato come una persona che nulla sa di dinamiche mafiose o divisioni
territoriali.
24.2 Il difensore del Priore censura quindi la sentenza della Corte reggina
per mancanza di motivazione quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti
generiche: l’imputato, prossimo agli 80 anni, presentava infatti precedenti penali
assai risalenti, e – come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità – non è

della pericolosità», che l’affiliazione ad un sodalizio mafioso comporti ipso facto
la necessità di escludere l’applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ragione della varietà e complessità dei motivi di ricorso presentati
nell’interesse degli imputati, questa Corte ne ritiene necessario un esame per
gruppi omogenei, onde evitare ripetizioni di argomenti od iterazioni di richiami
che renderebbero disagevole la stesura di una motivazione unitaria. Si
analizzeranno pertanto, in primo luogo, i profili di carattere strettamente
processuale; si passerà quindi alla disamina degli aspetti sostanziali e delle
doglianze relative al trattamento sanzionatorio (anche in ordine alla dedotta
concedibilità delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., ovvero all’esclusione di
eventuali aggravanti contestate); verranno infine trattati i motivi di ricorso in
tema di confisca e di questioni civilistiche.

2. Le questioni in rito.
2.1 Si impone innanzi tutto la disamina dei motivi di impugnazione
presentati nell’interesse di Giandomenico Condello, a proposito della lamentata
violazione del principio del ne bis in idem.
Come ricordato dai difensori dell’imputato, questi era già stato giudicato e
condannato per il delitto di cui agli artt. 390 cod. pen. e 7 del d.l. n. 152 del
1991, a seguito del suo arresto in flagranza mentre si trovava con lo zio (il più
volte ricordato Pasquale Condello, latitante da molti anni), al quale aveva
recapitato o si accingeva a consegnare una nota scritta con appunti di interesse
sulle attività della cosca; oggi gli si addebita la diretta partecipazione ad
un’associazione mafiosa, da individuare nel sodalizio sub A), contestazione che
secondo i giudici di merito assorbe quella del reato di cui al capo F), descrittivo

45

possibile ritenere in via automatica, «sulla scorta di un automatismo traslativo

della consorteria criminale che aveva appunto come fine precipuo l’assistenza al
suddetto latitante.
Nel processo già celebrato, come risulta dal capo d’imputazione di cui
all’epigrafe della relativa sentenza di condanna, Giandomenico Condello era
chiamato a rispondere “del delitto p. e p. dagli artt. 81, secondo comma, 110,
378, secondo comma, 390 cod. pen. e 7 legge 12/07/1991, n. 203, perché, in
concorso con Barillà Giovanni ed ulteriori persone allo stato non identificate, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere, anche in
tempi diversi ed in violazione della medesima o di diverse disposizioni di legge,

articolazione territoriale della ramificata organizzazione criminale di tipo mafioso
denominata

‘ndrangheta,

aiutava Condello Pasquale – capo indiscusso e

riconosciuto, promotore ed organizzatore della già indicata cosca – a sottrarsi
alla esecuzione dei plurimi provvedimenti giudiziari di seguito indicati, tra i quali
numerose sentenze di condanna passate in giudicato, oltre che varie ordinanze
applicative di misure cautelari personali di tipo detentivo, per una serie di gravi
delitti contro l’ordine pubblico, la persona ed il patrimonio”; seguiva quindi una
analitica indicazione dei provvedimenti rimasti ineseguiti, fino alla data
dell’arresto di Pasquale Condello (avvenuto il 18/02/2008).
Oggi, pur prendendo in esame il solo tenore della contestazione del reato
associativo descritto al capo F), per il quale – “assorbito nel reato di cui al capo
A)”, come si legge nella motivazione e nel dispositivo della sentenza di primo
grado – è espressamente intervenuta la declaratoria di responsabilità penale, al
ricorrente si contesta di avere fatto parte di un sodalizio operante nell’ambito
della “supercosca” descritta in apertura della presente disamina, vale a dire di
una struttura estesa fino a ricomprendere i gruppi criminali facenti capo ad altre
famiglie: all’interno dell’associazione de qua Giandomenico e Francesco Condello
rivestivano “il ruolo di indispensabili pedine incaricate di eseguire gli ordini
impartiti e, quindi, di materiali esecutori delle azioni delittuose poste in essere in
esecuzione del condiviso programma criminoso, attività caratterizzate dalla
immanente consapevolezza in capo ai predetti non solo di essere sottoposti a
pressanti attenzioni investigative, ma di essere parte di apposito organismo
sinergicamente impegnato non solo a rendersi portavoce dei propri ordini, quale
indispensabile strumento di gestione della cosca, ma anche impegnato a sviare,
nello specifico adempimento del ruolo riservato, le complesse attività di ricerca
del latitante”.
2.1.1 Come ricordato dagli stessi difensori del ricorrente, secondo le Sezioni
Unite di questa Corte «ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in
idem,

l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-

46

al fine di agevolare l’attività della “cosca Condello” quale preminente

naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi
costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di
tempo, di luogo e di persona» (Cass., Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati,
Rv 231799). Lo stesso principio appare ribadito nella sentenza n. 18736/2013
della Sezione Seconda, ric. Cuffaro, menzionata dalla Corte territoriale per
sostenere – ad avviso dei difensori del Condello, erroneamente – la tesi
dell’alterità del fatto già giudicato rispetto a quello oggetto dell’odierna rubrica:
la massima ufficiale della pronuncia in esame (Rv 255837) recita che «per

all’art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del
reato, con riferimento alla condotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle
circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione
storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima
condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge» (con il risultato,
in quella fattispecie concreta, di considerare le condotte integranti delitti di
rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento, ascritti all’imputato, non già
prove dell’ulteriore delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. bensì i
medesimi fatti, seppure diversamente qualificati).
Più diffusamente, la motivazione della sentenza Cuffaro chiarisce che «sul
piano ermeneutico, nell’alternativa se per “medesimo fatto” (espressione
testualmente adoperata dal legislatore nell’art. 649 cod. proc. pen.) si debba
intendere l’idem factum o l’idem legale, va osservato che l’opzione privilegiata
nella giurisprudenza di legittimità, è quella c.d. storico-naturalistica
factum)[…].

(idem

La soluzione alla quale perviene la giurisprudenza di legittimità […]

permette di ritenere legittima la prospettazione della “diversità” del fatto anche
in ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati, con la conseguenza che una
persona giudicata per un reato ben può essere sottoposta ad un successivo
giudizio per l’ulteriore e diverso reato contestualmente commesso con il primo
[…]. In secondo luogo, nella perimetrazione del concetto di “fatto” giudicato (ex
art. 649 cod. proc. pen.) va chiarito che esso non coincide (secondo criteri
puramente formali) solo con quanto descritto nel capo di imputazione, ma
conformemente al principio della “contestazione” sostanziale, il “fatto” (oggetto
del giudizio) ricomprende tutti quegli aspetti che, nella progressione della
vicenda processuale, sono stati via via oggetto di contestazione e di
puntualizzazione della originaria accusa che risulta così compiuta attraverso atti
diversi e successivi rispetto a quelli tipicamente preposti a tal fine […]. Va da
ultimo osservato che il “fatto” giudicato va considerato non solo sotto il profilo
della sua materialità storica, ma anche con riferimento alla ritenuta
“qualificazione giuridica” conferitagli nel giudizio, con la conseguenza che anche

47

medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem di cui

quest’ultima è oggetto di “giudicato”; tale considerazione è il necessario
corollario derivante dall’ultima parte dell’art. 649 cod. proc. pen., comma 1, ove
è prevista la preclusione del ne bis in idem quando il medesimo fatto sia oggetto
di un secondo giudizio per un “diverso” titolo. L’ovvia conclusione alla quale si
perviene è che la preclusione […] ricorre ogni qualvolta il “fatto” oggetto di
contestazione sostanziale (comprensivo di tutti gli elementi strutturali del reato:
condotta evento, nesso causale, circostanze di tempo e di luogo), nei due diversi
procedimenti penali, promossi contro la stessa persona, presenta caratteri di

attribuito, i contenuti delle due diverse contestazioni sono pienamente
sovrapponibili. Non hanno rilevanza ed efficacia, ai fini della preclusione ex art.
649 cod. proc. pen., l’identità delle fonti probatorie e l’unicità della condotta
caratterizzante la fattispecie del concorso formale eterogeneo di reati, con la
conseguenza che le medesime fonti probatorie possono essere utilizzate per
dimostrare l’esistenza di un ulteriore illecito che risulti essere stato commesso
con la medesima azione con la quale è stato integrato quello già giudicato».
2.1.2 La questione, come del resto evidenziato dai difensori del Condello in
sede di motivi nuovi, presenta implicazioni di carattere sovranazionale.
Già l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea statuisce
che “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già
stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale
definitiva conformemente alla legge”, ma gli interventi in materia da parte della
Corte di giustizia dell’Unione appaiono univocamente dedicati – piuttosto che alla
verifica della identità del fatto in ragione dei limiti delle rispettive contestazioni al problema della natura penale da riconoscere a / meno a sanzioni formalmente
non qualificate come tali.
Analogamente, debbono segnalarsi le previsioni della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (in tema di equo processo, ai sensi dell’art. 6, e di diritto a
non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto, ex art. 4 del Protocollo
n. 7), e nell’interpretazione di dette norme si sono succedute varie pronunce
della Corte di Strasburgo. La decisione del 04/03/2014, nel caso Grande
Stevens ed altri c\ Italia, pur evocata nello scritto difensivo, non assume tuttavia
peculiare valenza ai fini dell’interpretazione dell’odierna fattispecie, essendo
incentrata anch’essa – come la generalità degli arresti dei giudici della Corte di
Lussemburgo – sulla necessità di riconoscere natura penale a sanzioni
(nominalmente) amministrative: in quel caso, a sanzioni già inflitte per
manipolazione del mercato ad un soggetto poi sottoposto a procedimento penale
per le stesse condotte. Si può comunque sostenere che la motivazione della
sentenza Grande Stevens contiene spunti adesivi alle tesi già affermate nella

48

identità nei suoi elementi costitutivi, sì che, indipendentemente dal nomen iuris

giurisprudenza interna: nell’analizzare la nozione di “fatto” ai fini di un giudizio di
identità, la Corte europea rileva che il problema non è valutare se gli elementi
costitutivi di un illecito amministrativo e di una corrispondente figura di reato
siano o meno identici, quanto verificare se gli addebiti contestati ad un soggetto
dinanzi all’autorità amministrativa e in un processo penale siano riconducibili o
no ad una stessa condotta materiale.
2.1.3 Ciò premesso, è certamente irrilevante l’osservazione della Corte di
appello di Reggio Calabria secondo cui nel processo già celebrato la condotta

potendosi quel giudice giovare degli esiti dell’attività investigativa compendiata
nelle più recenti informative di reato ed in quella integrativa svolta a seguito
dell’emissione della misura cautelare per il delitto associativo e del passaggio alla
fase propriamente processuale»: la circostanza che, su uno stesso fatto, vi siano
tempi diversi nella acquisizione dei risultati di indagini più o meno complesse in
nulla incide sul problema preliminare di valutare l’identità di quel fatto rispetto
ad altro giudicato in precedenza. Se due fatti sono identici, rimangono tali
anche all’esito di investigazioni maggiormente approfondite che ne chiariscano i
particolari; diverso problema è invece se quelle più accurate indagini
consentano:
– di far emergere fatti ulteriori, rispetto ai quali l’episodio già giudicato sulla base
dei primi accertamenti si ponga in rapporto di alterità, ovvero
– di appurare che uno stesso fatto materiale, oltre a concretizzare il reato su cui
risulta intervenuta la prima decisione, risulta aver leso una diversa norma
incriminatrice, in concorso formale con l’ipotesi criminosa oggetto del processo
celebrato in precedenza.
Riprendendo le categorie utilizzate dalla sentenza Cuffaro, che appare
invocata sia dalla Corte territoriale che dalla difesa del Condello a sostegno delle
tesi rispettivamente allegate, se per idem factum deve intendersi identità di
condotta, evento e nesso eziologico (da estendere fino all’apprezzamento delle
complessive circostanze spazio-temporali di cui si sia tenuto conto in un
precedente giudizio), è dunque evidente che uno o più comportamenti di
agevolazione della latitanza di un soggetto possono sia consentire a costui di
eludere l’esecuzione di provvedimenti restrittivi a suo carico, sia costituire
manifestazione dell’inserimento dell’autore in un più ampio gruppo criminale:
con il risultato che «la preclusione di cui all’art. 649 cod. proc. pen. non può
essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una
pronuncia irrevocabile, configuri un’ipotesi di concorso formale di reati, in quanto
la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può
essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione

49

dell’imputato sarebbe «stata oggetto di valutazione parziale ed incompleta, non

diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice» (Cass.,
Sez. VI, n. 1157 del 09/10/2007, Nocchiero, Rv 238442). Nella vicenda di cui
alla pronuncia appena richiamata, si è ritenuto che l’assoluzione con sentenza
definitiva del trasportatore di corrieri di droga, dall’addebito di concorso nel reato
di detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, non precludesse la possibilità di
riconsiderare la medesima condotta come penalmente rilevante ai fini dell’accusa
di associazione per delinquere finalizzata al traffico di dette sostanze: così come
la casistica giurisprudenziale frequentemente conosce ipotesi di condanna di un

operazioni che avevano condotto all’arresto dell’imputato in flagranza di reato,
seguite poi da nuovi processi ove lo stesso soggetto si vede contestare un reato
associativo (anche senza che, sul piano materiale, siano state accertate condotte
criminose ulteriori rispetto alla prima) di cui la cessione o detenzione di
stupefacenti già giudicata si assuma reato-fine. Ad analoghe determinazioni la
giurisprudenza di questa Corte risulta pervenuta anche in materie diverse: v. ad
esempio Cass., Sez. II, n. 51127 del 28/11/2013, Ayachi, recante l’annullamento
con rinvio di una sentenza di merito secondo cui una precedente condanna per il
reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina precludesse di valutare
lo stesso fatto storico in un nuovo giudizio a carico dei medesimi imputati per il
diverso reato di associazione con finalità di terrorismo).
Deve pertanto trovare conferma il consolidato indirizzo, espressamente
richiamato anche nella più volte ricordata sentenza Cuffaro, che vuole la
preclusione ex art. 649 del codice di rito non operante qualora «tra i fatti già
irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un’ipotesi
di concorso formale di reati, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere
riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l’ipotesi
in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l’insussistenza del fatto o la mancata
commissione di esso da parte dell’imputato, poiché in questo caso l’evento
giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica
con il fatto già giudicato» (Cass., Sez. III, n. 50310 del 18/09/2014, Rv 261516,
Scandroglio; v. anche, già in precedenza, Cass., Sez. III, n. 25141 del
15/04/2009, Ferrarelli, nonché Cass., Sez. IV, n. 25305 del 02/04/2004, Aldini).
E’ dunque ineccepibile l’osservazione formulata dal Gup del Tribunale di
Reggio Calabria, peraltro espressamente riportata nel corpo della motivazione
della pronuncia oggetto dell’odierno ricorso, secondo cui «nulla esclude che la
medesima condotta sia violativa di diverse disposizioni di legge, in quanto
all’unicità di un determinato fatto storico può fare riscontro una pluralità di fatti
giuridici, attesa la non necessaria coincidenza tra fatto in senso naturalistico e
fatto in senso giuridico»: ciò non vale in alcun modo a conferire astratta

50

soggetto per delitti qualificati ex art. 73 legge stup., spesso accertati all’esito di

rilevanza

all’idem

legale, eludendo la preclusione in parola attraverso

l’attribuzione ad una stessa condotta di un diverso nomen iuris, ma conferma
piuttosto che «il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere
contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato,
ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a
diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le
sue implicazioni penali» (Cass., Sez. I, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv
260133; v. anche Cass., Sez. IV, n. 10180 dell’11/11/2004, Antoci).

dell’art. 15 cod. pen.: deve premettersi, ed il rilievo già sarebbe assorbente, che
l’associazione mafiosa cui le condotte-fine di procurata inosservanza di pena
ascrivibili a Giandomenico Condello furono strumentali ) coincide con la
“supercosca” di cui al capo A), sodalizio risultante da una integrazione di sodalizi
diversi, tra i quali quello che – nel giudizio già celebrato a carico dell’imputato si ipotizzava fosse stato agevolato. Inoltre, e soprattutto, non vi è spazio per
discutere di maggiore o minore incidenza di una condotta sul bene giuridico
tutelato dalle norme incriminatrici, con il risultato di dover considerare assorbita
quella minormente offensiva: il precedente invocato nell’interesse del ricorrente
(Cass., Sez. III, n. 8163 del 26/11/2009, Merano, relativo ad una fattispecie in
cui erano state contestate, con riguardo agli stessi soggetti ed alle stesse
sostanze, sia la condotta di detenzione che quella di cessione di stupefacenti) si
riferisce infatti ad una ipotesi di assoluta sovrapponibilità dei fatti addebitati ad
uno stesso imputato, mentre non è chi non veda come il reato di associazione di
tipo mafioso risulti – piuttosto che maggiormente offensivo di uno stesso bene
giuridico – avere un oggetto del tutto eterogeneo rispetto a quelli di
favoreggiamento o di procurata inosservanza di pena.
Nel fatto di partecipazione all’associazione criminosa, anche laddove
quest’ultima fosse stata finalizzata in via esclusiva alla commissione di reati di
cui agli artt. 378 e 390 cod. pen. in favore di Pasquale Condello (il che, a stretto
rigore, non è), non possono dunque intendersi assorbiti i singoli comportamenti
attraverso i quali il latitante era stato concretamente favorito, così come – in
linea di principio – un qualunque reato/scopo, realizzato nell’esecuzione del
programma generico sotteso ad un sodalizio ex artt. 416 o 416-bis cod. pen.,
non viene ad essere assorbito nel presupposto delitto contro l’ordine pubblico.
2.2 I difensori di Francesco Condello e di Domenico Corsaro propongono
questioni ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., che debbono essere parimenti
esaminate in via preliminare.
2.2.1 II primo motivo del ricorso presentato per Francesco Condello non può
trovare accoglimento.

51

Né colgono nel segno le censure della difesa in tema di presunta violazione

Nella descrizione dell’addebito di associazione mafiosa contestato
all’imputato era infatti ampiamente contenuta la descrizione della condotta ex
art. 390 cod. pen. per cui è intervenuta condanna; nello stesso corpo del ricorso,
a pag. 3, si legge infatti che secondo il capo d’imputazione il sodalizio cui si
addebitava al Condello di aver partecipato era “impegnato a sviare […] le
complesse attività di ricerca del latitante”, nonché a realizzare attività
“finalizzate ad agevolare, favorire e, comunque, protrarre la ventennale latitanza
di Condello Pasquale”, come pure condotte “finalisticamente orientate a

nell’attività di ricerca del latitante e, quindi, a fuorviare le complesse attività di
pedinamento in corso”.
2.2.2 Parimenti infondato è il primo motivo del ricorso concernente il
Corsaro, atteso che l’addebito mosso all’imputato al capo C) è quello di avere
fatto parte dell’associazione a delinquere di tipo mafioso denominata
‘ndrangheta, sia pure quale componente del gruppo originariamente strutturato
nella cosca Zito/Bertuca; la descrizione della consorteria che viene offerta in
rubrica è peraltro quella di due gruppi (da un lato la cosca Buda/Imerti, dall’altro
quella appena ricordata) che dopo anni di contrapposizione per il predominio nei
territori di Villa San Giovanni e Fiumara di Muro avevano attuato un rapporto di
vicendevole riconoscimento, realizzando la “sostanziale fusione” evocata nella
motivazione della sentenza impugnata, a pag. 203. Risultato, peraltro, coerente
con la realizzazione nel mandamento di centro della “supercosca” di cui al capo
A), atteso che la pax mafiosa – anche – tra le famiglie Condello e De Stefano
aveva certamente prodotto i suoi effetti nei territori limitrofi: ivi compreso quello
di Villa San Giovanni e zone adiacenti, dove il clan Buda/Imerti era stato
tradizionalmente referente dei Condello, e la cosca Zito/Bertuca aveva costituito
emanazione di quella riconducibile ai De Stefano. Fra le intercettazioni ritenute
rilevanti in chiave accusatoria, non a caso, i giudici di merito ne segnalano una
del 02/10/2007 nella quale «Pasquale Buda, parlando con tale Mimmo del
conferimento di cariche in seno alla ‘ndrangheta, gli ricorda che Mimmo Corsaro
ne ha ricevuta una – o, quantomeno, è stato affiliato – pur in assenza delle
condizioni previste e che, ciò nonostante, egli non ha interposto ostacoli di
sorta» (v. pag. 192 della motivazione). E’ evidente che, ove il Buda dovesse
intendersi figura di vertice del solo clan riconducibile alla sua famiglia, non
avrebbe avuto modo di commentare una simile vicenda, né di rappresentare che
vi sarebbe stata la possibilità, da parte sua, di incidere su quelle determinazioni:
ed è coerente con tale ricostruzione l’assunto dei giudici di merito che il sodalizio
de quo – indicato come descritto al capo D) per mero errore materiale – avesse
una guida unitaria nella persona di «Imerti Antonino cl. ’50 […], leader dei due

52

conseguire il prioritario intento di sviare gli apparati investigativi impegnati

sottogruppi consorziati degli Imerti-Buda e degli Zito Bertuca» (v. pag. 4 della
motivazione della sentenza impugnata).
Non è peraltro indicato in alcuna parte della rubrica che i presunti
compartecipi di quel “sottogruppo” dovessero esaurirsi nei soggetti contemplati
dal capo d’imputazione originario (Rocco Zito, Pasquale Bertuca e, appunto, il
Corsaro), ove del resto si consideri che tutti gli imputati chiamati a rispondere
del reato sub C) appaiono indicati, sia pure impropriamente, come “in concorso”
con coloro che risultavano separatamente giudicati (indipendentemente dal

ragionevolmente a cadere anche l’obiezione difensiva di cui al secondo motivo di
ricorso, secondo cui l’assoluzione dello Zito avrebbe dovuto far escludere
l’esistenza del numero minimo dei compartecipi ai fini della ravvisabilità del
delitto ex art. 416-bis cod. pen.
2.3 Molte difese dedicano una parte delle doglianze al tema delle
intercettazioni etero-accusatorie, ritenendo che nel caso di specie i giudici di
merito non avrebbero proceduto al prescritto vaglio circa la plausibilità del
contenuto dei colloqui captati, laddove risultano riferimenti a condotte criminose
in ipotesi tenute da persone diverse rispetto ai protagonisti dei colloqui
medesimi. Censure nel senso indicato si leggono nei ricorsi presentati per il
Cambareri, per Demetrio Condello, per il Corsaro, per il Le Pera e per il
Mazzitel li.
La giurisprudenza di questa Corte, come del resto diffusamente ricordato dai
difensori dei suddetti imputati, è costantemente orientata nel senso che «il
contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in
danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui
consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è
equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch’esso deve essere
attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è
però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192, comma terzo, cod.
proc. pen.» (Cass., Sez. V, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv 247447;
nello stesso senso, v. già Cass., Sez. IV, n. 35860 del 28/09/2006, Della
Ventura, Cass., Sez. V, n. 603 del 14/10/2003, Grande Aracri, nonché Cass.,
Sez. V, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano).
Ergo, la non applicabilità della norma di cui all’art. 192, comma 3, del codice
di rito vale ad escludere che – dinanzi ad una intercettazione etero accusatoria sia in linea di principio necessario rinvenire riscontri di carattere esterno:
conclusione che non trova smentita nelle indicazioni contenute in una delle
pronunce più recenti (tra quelle richiamate dalle difese degli imputati), secondo
cui «qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle

53

rilievo se dovessero intendersi partecipi dell’una o dell’altra cosca); viene dunque

dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice
è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali
potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni
stesse» (Cass., Sez. VI, n. 5073 del 19/12/2013, Attanasio, Rv 258523).
In vero, la fattispecie concreta di cui alla decisione appena ricordata si
riferiva ad un caso di traffico di sostanze stupefacenti, ove il ricorrente era stato
identificato nel soggetto menzionato da uno dei partecipanti alla conversazione,
senza tuttavia che i giudici di merito avessero adeguatamente confutato le

l’esistenza di rapporti di sorta fra l’intercettato e la persona di cui si assumeva
questi avesse parlato. Ciò non comporta affermare che le accuse verso terzi
tratte dal contenuto di un colloquio intercettato siano bisognevoli di riscontri, ma
più semplicemente ribadire che quei dati processuali hanno valenza di indizio, e
come tali richiedono una corretta valutazione da parte del giudice; su un piano
generale, infatti, richiamando anche nella materia de qua le nozioni di cui all’art.
192, comma 2, cod. proc. pen., è stato segnalato che «gli indizi raccolti nel corso
delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della
colpevolezza dell’imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in
altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle
obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non
generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c)
concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi
certi» (Cass., Sez. VI, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, Rv 251527).
Ancor più diffusamente, una successiva pronuncia ha avuto modo di ribadire
che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, gli indizi raccolti
nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato
l’imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire
riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti» (Cass., Sez.
I, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv 257398), sottolineando a tal fine
«l’esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia
dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo ricoperto
dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non vi sia
motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non
vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro)».
Rimandando alla disamina delle specifiche posizioni dei ricorrenti (in punto di
individuazione del contributo arrecato da ciascuno all’associazione mafiosa di
riferimento) il problema della loro individuazione quali soggetti effettivamente
evocati nelle intercettazioni di rispettivo interesse, individuazione ad esempio

54

ulteriori risultanze istruttorie – anche documentali – che smentivano invece

contestata dal CanThareri, è necessario evidenziare che le doglianze degli
imputati non sembrano toccare alcuno dei profili segnalati. Infatti:

salvo alcuni colloqui di contenuto assolutamente marginale, il significato
delle conversazioni intercettate è del tutto piano e lineare, ed in ogni caso
appare spiegato dalla Corte territoriale con analisi diffusa e congruamente
motivata.

A riguardo, è necessario ricordare che in materia di

intercettazioni «l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del

conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza» (Cass.,
Sez. VI, n. 11794 dell’11/02/2013, Melfi, Rv 254439; v. anche, già in
precedenza, Cass., Sez. VI, n. 35680 del 10/06/2005, Patti. Tale
consolidato orientamento ha ricevuto recente e definitivo avallo anche da
parte delle Sezioni Unite di questa Corte: v. Cass., Sez. U, n. 22471 del
26/02/2015, Sebbar);

non risulta posta in dubbio la capacità degli interlocutori di avere appreso
le circostanze riferite in occasione dei dialoghi de quibus, contestandosi
semmai la specifica capacità probatoria di talune affermazioni;

soltanto la difesa del Mazzitelli allega la possibilità, ma in termini del tutto
astratti, che l’Alvaro avesse millantato interessi economici nelle iniziative
imprenditoriali della zona, come sarebbe usuale nelle dinamiche mafiose
(regola di esperienza, in verità, quanto meno discutibile). L’allegazione
rimane puramente teorica, e proprio quanto all’Alvaro appare anzi
smentita dalle emergenze processuali, ove ad esempio si consideri che
egli risulta, per la separata vicenda del locale “Pasha”, più volte
interlocutore del Cotroneo: e quest’ultimo, in quanto direttamente
partecipe nella gestione di quella attività, non era certamente un soggetto
cui millantare alcunché.
2.4 Quanto infine alla valutazione dei contributi offerti dai collaboratori di

giustizia, si registrano motivi di ricorso per le posizioni del Cianci, di Demetrio
Condello e del Le Pera.
Su un piano generale, va ricordato che gli elementi oggetto di doverosa
verifica in tema di chiamate in reità od in correità consistono innanzi tutto nel
controllo della credibilità del soggetto che le rende, da svolgere sia in punto di
disamina dell’attendibilità soggettiva del dichiarante (anche in ragione del
contesto in cui risulta maturata la sua determinazione a collaborare con la
giustizia, ovvero della disponibilità a rendere dichiarazioni anche autoaccusatorie su fatti non ancora noti agli inquirenti), sia a proposito delle
caratteristiche del narrato. Una volta affrontata, e superata con esito positivo,

55

giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in

tale prima problematica, occorre procedere al reperimento dei necessari riscontri
esterni, come imposto dalla previsione di cui al già citato art. 192, comma 3,
cod. proc. pen., dei quali – nell’ambito dei principi elaborati dalla pluriennale e
corposa giurisprudenza di legittimità – va ricordata da un lato la necessità che si
tratti di riscontri individualizzanti sulla posizione dello specifico soggetto cui si
riferisce la chiamata in reità od in correità (anche in relazione all’idoneità
dimostrativa sul fatto che gli si addebita), e dall’altro la possibilità che derivino
da acquisizioni probatorie della più diversa natura, ivi comprese le dichiarazioni

purché i rispettivi contributi di conoscenza di costoro risultino da fonti autonome,
senza fenomeni di “circolarità della prova”. A riguardo, va ricordato che secondo
la giurisprudenza di legittimità «i riscontri esterni alle chiamate in correità
possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali
devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto
materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come
mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che
potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel
senso che la c.d. “convergenza del molteplice” deve essere sufficientemente
individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui
ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità
degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto
sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della
questione fattuale da decidere» (Cass., Sez. II, n. 13473 del 04/03/2008,
Lucchese, Rv 239744).
Più di recente, si è affermato che «in tema dì chiamata di correo, quando le
dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose
consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la
convergenza non sia l’esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se
non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare
la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a
quelle raccolte per prime» (Cass., Sez. VI, n. 4157 del 09/10/2012, C, Rv
254292). Va infine precisato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno
affermato il principio secondo cui «la chiamata in correità o in reità de relato,
anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può
avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale
dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le
seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della
credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni
singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della

56

di altri collaboratori, in linea di principio idonee a riscontrarsi reciprocamente

costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il
dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza
al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle
varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera
individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi
sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di
eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate,
vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse» (Cass., Sez. U, n.

Tanto precisato, deve rilevarsi che:
quanto al Cianci, è la stessa Corte di appello a precisare che il quadro
accusatorio a carico dell’imputato si fonda su ben altre risultanze
istruttorie, mentre le dichiarazioni del collaboratore Villani risultano
«connotate da non marginale genericità» e «assumono rilevanza quasi
nulla anche perché riferibili solo con una certa approssimazione alla
persona di Antonino Cianci» (v. pag. 115);
– analogamente, sulla posizione di Demetrio Condello, la Corte territoriale
osserva che «le emergenze delle eseguite captazioni sono, da sole,
idonee a dimostrare la fondatezza dell’assunto di accusa», essendo invece
«marginale […] la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Moio e Lo Giudice che, tuttavia, si pongono in linea di piena coerenza con
la ricostruzione operata» (pag. 144);
– conclusioni sostanzialmente identiche vengono raggiunte dai giudici di
appello a proposito dei contributi dei collaboratori di giustizia sulla figura
del Le Pera, definiti «coerenti con gli esiti dell’espletata attività di
captazione, che […] è da sola idonea a supportare adeguatamente
l’impostazione accusatoria» (pag. 276). Peraltro, pure dando atto della
necessità di riconoscere all’apporto del collaboratore Moio una “limitata
attitudine probatoria”, per genericità del narrato e per l’esistenza di un
teste di risulta (Rocco Ligato, escusso dalla difesa ex art. 391-bis cod.
proc. pen.) che non ne avrebbe confermato le dichiarazioni, la sentenza
impugnata ricorda comunque che il Moio aveva sostenuto di avere
“incontrato di persona il Le Pera anche per il tramite di Rocco Ligato,
autotrasportatore”: la smentita proveniente dal Ligato, che aveva escluso
di avere presentato il Moio al Le Pera, era dunque apparente, non avendo
il collaboratore indicato il Ligato come l’unico soggetto attraverso il quale
aveva avuto contatti con l’imputato (pag. 265).
In definitiva, nell’interesse degli imputati sopra ricordati vengono formulate
censure esclusivamente riferibili al presunto carattere generico delle propalazioni

57

20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv 255143).

dei collaboratori, senza l’indicazione di profili di sorta idonei a revocarne in
dubbio l’attendibilità, come pure che gli stessi avessero assunto – nei contesti
criminali di riferimento – posizioni tali da consentir loro di acquisire i patrimoni di
conoscenza successivamente riversati agli inquirenti.

3. I profili sostanziali
3.1 Gran parte dei ricorrenti, tra quelli condannati perché ritenuti promotori
o partecipi di associazioni qualificate ex art. 416-bis cod. pen., lamentano che i

sodalizi criminali di riferimento, e quale contributo essi avrebbero effettivamente
arrecato al perseguimento del programma sotteso alle consorterie di presunta
appartenenza. Le censure difensive prendono le mosse dalle ormai consolidate
indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, che – a partire dalla nota
pronuncia delle Sezioni Unite generalmente ricordata negli atti di impugnazione vogliono che una condotta di partecipazione ad associazioni siffatte sia «riferibile
a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il
tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di
appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale
l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione
dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Cass., Sez. U, n.
33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv 231670). Principi, questi, costantemente
ribaditi nelle decisioni degli anni successivi (v. Cass., Sez. I, n. 1470
dell’11/12/2007, Addante; Cass., Sez. I, n. 39543 del 24/06/2013, Fontana;
Cass., Sez. II, n. 53675 del 10/12/2014, Costantino), con l’ulteriore precisazione
che «la messa a disposizione dell’organizzazione criminale, rilevante ai fini della
prova dell’adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente
manifestata nei confronti di singoli associati, quand’anche di livello apicale, a
servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta
al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l’adesione
permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio» (Cass., Sez. I,
n. 26331 del 07/06/2011, Nucera, Rv 250670).
Ancora in via preliminare, deve ricordarsi che tra i soggetti che possono
manifestare, nei termini anzidetti, di mettersi a disposizione di una consorteria
criminale ben può esservi un imprenditore: al riguardo, come segnalato
nell’interesse di alcuni ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
«in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, “imprenditore
colluso” è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l’associazione, tale
da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore
nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso

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giudici di merito non avrebbero chiarito il ruolo loro attribuito all’interno dei

nell’ottenere risorse, servizi o utilità», mentre «”imprenditore vittima” è, invece,
quello che, soggiogato dall’intimidazione, non tenta di venire a patti con il
sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi
a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno» (Cass., Sez. V, n. 39042 del
01/10/2008, Samà, Rv 242318; v. anche Cass., Sez. VI, n. 30346 del
18/04/2013, Orobello, secondo cui la figura dell’imprenditore colluso può
attagliarsi anche a soggetti che non risultino inseriti nella struttura organizzativa
del sodalizio criminale e siano pertanto privi della affectio societatis, con il

concorso esterno nel reato associativo).
3.2 Tanto premesso, deve rilevarsi che, con riferimento al Barbieri, le
censure difensive non valgono a superare la lineare ricostruzione operata dalla
Corte di appello, indicativa del resto di un chiaro ruolo rivestito dall’imputato
all’interno del sodalizio criminoso di appartenenza.
Si dovrà tornare nel prosieguo sul tema della ritenuta irrilevanza penale
delle condotte attraverso le quali l’imputato riuscì ad aggiudicarsi già la prima
delle aste indicate al capo L), segnatamente con riguardo ai riflessi di tale
decisione sulla posizione del Grillo Brancati: tuttavia, appare evidente, e
correttamente motivata dai giudici di merito, la veste che quella vicenda rende
necessario ascrivere al Barbieri, seppure limitata ai fatti dell’ottobre 2007.
L’interesse dimostrato dalla cosca – anche attraverso le parole (intercettate)
direttamente provenienti dal Buda – su quella iniziativa, volta all’acquisizione di
un compendio immobiliare di oggettivo valore, confermano infatti che il Barbieri,
come ritenuto dalla sentenza di primo grado e condiviso dalla Corte territoriale,
assurge a «collettore economico […] della struttura criminale di riferimento»;
così come, dalle stesse intercettazioni, emerge che l’imputato si rivolgeva ai
principali esponenti della consorteria mafiosa «per ogni forma di assistenza, non
omettendo di elargire anche sostanziose somme di denaro ai componenti del
sodalizio criminale per i favori ricevuti ed instaurando un rapporto simbiotico,
basato sulla completa reciprocità d’interessi». Un quadro, quello appena
descritto, perfettamente aderente alla nozione di “imprenditore colluso” offerto,
come appena ricordato, dalla giurisprudenza di legittimità.
Come evidenziato dalla Corte di appello, per garantirsi l’appoggio del Buda e
dell’Imerti nell’ambito della procedura di incanto, il Barbieri promise e
verosimilmente corrispose somme di denaro che certamente non era obbligato a
versare nella prospettiva di scongiurare un male prefigurato, come sarebbe stato
pertinente ad un imprenditore non colluso, e che lo stesso imputato contrariamente alle allegazioni difensive, che pongono l’accento sulla
conversazione del 22/06/2007 senza tenere conto del ben più esplicito contenuto

59

risultato – ricorrendone gli ulteriori presupposti – della ravvisabilità di ipotesi di

del colloquio di tre giorni prima riportato a pag. 9 della motivazione della
sentenza impugnata – non prospettò affatto al Buda quale corrispettivo per
toglierselo di torno. Al contempo, il fatto che egli rimase vittima di
danneggiamenti o financo di una condotta estorsiva ad opera di soggetti
comunque gravitanti nell’orbita della criminalità organizzata – il reato sub J), con
le minacce e l’aggressione fisica in danno del di lui fratello – non vale ad
escludere la sua veste di partecipe dell’associazione mafiosa, proprio in ragione
del suo immediato rapportarsi a figure di elevato spessore in quell’ambito
criminale (lo stesso Buda, l’Imerti, l’Alvaro) sapendo di poter contare su un loro

nel rappresentare la necessità di quell’intervento e per giustificare il proprio buon
diritto a non subire intimidazioni del genere, a ricordare di avere in passato
offerto ospitalità in favore di latitanti, trattati dalla sua famiglia come meglio non
sarebbe stato possibile (v. la ricostruzione di quegli episodi, sviluppata dai giudici
di secondo grado alle pagg. 48 e segg., nonché 205 e segg., analizzando la
posizione del Greco).
Ineccepibile, in definitiva, appare la considerazione della Corte reggina
secondo cui «i danneggiamenti, in passato, patiti da Barbieri e dalle sue imprese
sono stati correttamente vagliati dal Gup alla stregua di eventi non incompatibili
con la riconosciuta appartenenza mafiosa; né la escludono i dissapori insorti con
la famiglia Greco, i quali, anzi, forniscono a Barbieri il destro per attivare la sua
ricca rete di prestigiose amicizie». Assolutamente convergenti in chiave
accusatoria risultano molteplici conversazioni intercettate, delle quali il ricorrente
è financo diretto protagonista; a mero titolo di esempio, fra le numerose
riportate dai giudici di merito per illustrare la pacifica appartenenza del Barbieri
all’associazione mafiosa, possono ricordarsi:

l’esplicita ammissione dell’imputato di avere “accettato.. di far parte degli
amici” (v. pag. 52), in un contesto dove egli non si limitava a manifestare
una generica

affectio

ma rivendicava piuttosto la prospettiva di

mantenere ed accrescere i profitti che quella “amicizia” garantiva alla sua
attività imprenditoriale;

l’avere convenuto con il Buda, in una conversazione del 19/06/2007, che
l’asta per la nuova aggiudicazione dei beni del fallimento Tortorella
doveva rimanere preclusa a soggetti provenienti da altre ramificazioni
territoriali della

‘ndrangheta, con l’intesa di far sapere a Domenico

Cambareri, come da indicazioni ricevute dal Buda, “no, vi interessa a voi..
gli dovete dire: qua c’è gente del locale di Villa..” (v. pag. 8).

60

intervento nei confronti di chi se ne era reso responsabile; peraltro non esitando,

3.3 Quanto al Buda, le doglianze mosse dalla difesa in punto di ritenuta
partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso, con ruolo di vertice, si
palesano del tutto generiche: è anzi lo stesso contenuto del ricorso a chiarire che
di conversazioni intercettate rilevanti, in una prospettiva di conferma
dell’impianto accusatorio, ve ne sarebbero state anche di ulteriori (rispetto a
quelle, esemplificativamente, menzionate dalla Corte territoriale). Non si vede,
del resto, quali elementi sarebbe stato necessario evidenziare in più, per
affermare la caratura apicale del Buda all’interno dell’associazione, dinanzi a

una data iniziativa (come nel colloquio appena ricordato, intercorso con il
Barbieri), ovvero manifesta aperte critiche verso la gestione del clan da parte del
boss del momento, Antonino Imerti, od ancora rivendica a se stesso la possibilità
di fare opposizione ad un “avanzamento di grado” nell’organizzazione criminale
da parte di altri soggetti, con tanto di utilizzo di espressioni inequivoche quali
“locale di ‘ndrangheta” e di riferimento all’intero cursus honorum nelle gerarchie
criminali calabresi (v. pagg. 60 e seguenti).
3.4 La sentenza oggetto di ricorso si rivela altresì immune da vizi di sorta
quanto alla ritenuta responsabilità dei due imputati appena ricordati (Barbieri e
Buda) in ordine al delitto di turbata libertà degli incanti, sub L), sia pure nei limiti
della parziale riforma della decisione di primo grado.
Al di là dell’interpretazione dei colloqui tra il Barbieri ed il Grillo Brancati, su
cui si tornerà fra breve, è infatti innegabile come le conversazioni tra lo stesso
Barbieri ed il Buda diano contezza non solo di attività che essi si prefiguravano di
porre in atto per convincere alcuni potenziali acquirenti a fare un passo indietro,
ma anche di condotte concretamente realizzate per impedire la partecipazione
all’incanto di concorrenti che, evidentemente, avevano già palesato interesse per
l’asta de qua:

il Buda precisava infatti apertis verbis di avere avvicinato

qualcuno, financo espressamente nominato nella persona di tale Bellocco o
Bellomo, per dirgli di non partecipare (v. pagg. 9 e 37).

Ergo, anche senza

considerare, sul piano logico, quelle che furono verosimilmente le pressioni
esercitate verso il Fedele (con il Buda a rappresentare, forse, di averci già
parlato, e comunque a suggerire “se viene là.. gli diciamo che.. vedi che noi
dobbiamo comprare” – v. ancora pag. 9) o verso l’Avv. Barbaro (“lo dobbiamo
frenare” – v. pag. 11), il concreto svolgimento dell’asta fu senz’altro
condizionato in virtù di quella prima iniziativa, con alterazione del meccanismo
della concorrenza indipendentemente dal rilievo se ciò incise o meno sul risultato
finale della gara. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già chiarito che
«l’evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere
costituito, oltre che dall’impedimento della gara, anche da un suo turbamento

61

colloqui dove l’imputato stabilisce quali “locali” debbono essere privilegiati da

situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia
anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo
irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa» (Cass.,
Sez. VI, n. 41365 del 27/09/2013, Murgolo, Rv 256276).
Ne deriva che, sul piano della materialità dell’addebito, non può comunque
assumere carattere decisivo il tenore delle dichiarazioni dei suddetti Fedele e
Barbaro, nell’escludere di avere subito minacce o inviti di sorta al fine di ritirarsi
dall’incanto (dichiarazioni, non a caso, che i giudici di appello considerano, a pag.

evidenzia invece che venne realizzata una «coartazione della libertà di
partecipazione all’incanto di una pluralità di persone, alcune delle quali
precisamente identificate» (pag. 33), volendo perciò intendere che il Fedele e il
Barbaro non furono gli unici soggetti, in ipotesi, invitati a farsi da parte, come
del resto accaduto con il Cannbareri, perché estraneo al locale di Villa San
Giovanni. Al di là del tenore della rubrica, infatti, la Corte di appello chiarisce aderendo alle osservazioni svolte da alcuni difensori nei motivi di gravame – che
«l’estromissione dall’affare di Domenico Cambareri, che il Gup […] indica, sia
pure a titolo esemplificativo, quale portato della violenza morale esercitata in
occasione dell’asta del 29/11/2005, dovrebbe essere, semmai, riferita a quella
del 2007, in tal senso deponendo l’esegesi della conversazione […] del
19/06/2007, oltre che il contingente stato di detenzione del Cambareri, il quale è
stato scarcerato solo nell’agosto del 2006» (v. pag. 31).
3.5 A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alla posizione di
Vitaliano Grillo Brancati, sia con riguardo al reato di cui al capo L) che a
proposito dell’ipotizzato concorso esterno dell’imputato nell’associazione mafiosa
riferibile alla cosca Buda/Imerti.
E’ necessario innanzi tutto segnalare che, sul piano logico, buona parte
dell’impianto accusatorio a carico dell’imputato sembra dover cadere per effetto
della ritenuta liceità delle condotte correlate alla prima asta del novembre 2005.
Se infatti, come già ricordato pagine addietro, il Grillo Brancati – non affiliato al
sodalizio – si occupava di coordinare “le operazioni dirette a pilotare le aste
immobiliari di interesse della cosca di riferimento, così assicurando alla predetta
la possibilità, oltre che di entrare in possesso di beni di cospicuo valore a prezzi
convenienti, in forza della partecipazione monopolizzata alla pubblica gara ed al
conseguente mancato rilancio delle offerte rispetto al prezzo base d’asta, anche
di accrescere l’accreditamento riscosso sul territorio dalla predetta consorteria di
tipo mafioso”, sarebbe stato ragionevole dedurne che quel compito fosse stato
da lui curato già in occasione del primo incanto, sia pure senza la complicità della
moglie, legale della famiglia Buda: in quella circostanza, del resto, una parte

62

39, solo «probabilmente mendaci»): correttamente, la sentenza impugnata

degli immobili del fallimento Tortorella erano stati aggiudicati proprio a lui, e si
era trattato di ben cinque appartamenti, con il risultato di procurargli muovendo dal presupposto che i prezzi di acquisto fossero stati davvero inferiori
ai valori di mercato – un profitto corrispondente alle attività da lui prestate in
favore dell’associazione mafiosa. Dovendo invece partire dal presupposto, per
effetto della parziale assoluzione di tutti gli imputati da quel segmento dei fatti
sub L), non impugnata dal P.M., che la condotta illecita del ricorrente si risolse
nelle attività realizzate in vista del secondo incanto, si palesa di immediata
evidenza che in quel contesto egli ebbe contatti, peraltro limitati, con il solo

(esaminando il tenore di quelle conversazioni in parallelo rispetto al contenuto
dei colloqui contestualmente intercettati fra lo stesso Barbieri ed il Buda, dove il
linguaggio degli interlocutori risulta ben più esplicito) di riferimenti al Buda non
ve ne sono affatto, e non appare sufficientemente chiarito dalla Corte territoriale
perché il Grillo Brancati dovesse intendersi giocoforza consapevole dei
collegamenti dell’imprenditore con il già illustrato contesto criminale.
3.5.1 Anche al di là delle previsioni formulate da questa Corte nelle decisioni
assunte de libertate nei confronti dell’imputato, quando si ritennero gli elementi
acquisiti probabilmente inidonei a consentire una futura condanna, risulta
innegabile che il Grillo Brancati – relazionandosi con il Barbieri – si trovava
dinanzi ad un soggetto che, dopo essere stato sostanzialmente rappresentato
dall’Avv. Anna Maria Tripepi in occasione della prima asta, quando il suddetto
legale (coniuge del ricorrente) si era aggiudicato una pluralità di lotti per persone
da nominare, non era poi stato in condizione di versare il saldo dovuto.
A quel punto, pacifica essendo la volontà del Barbieri di non perdere una
seconda

chance,

e sapendo il Grillo Brancati del verosimile, concorrente

interesse del Fedele, il ricorrente consigliò al suo interlocutore di parlarci usando
l’espressione “..tu l’unica cosa.. comunque secondo me a Diego Fedele lo devi
chiamare, secondo me..”, sentendosi replicare “..vabbè lo chiamo io”, pur con la
precisazione da parte del Barbieri che forse il Fedele ce l’aveva con lui per
ragioni non meglio esplicitate (v. pag. 7 della motivazione della sentenza
impugnata). In un precedente colloquio, nel commentare la necessità che
l’incanto si svolgesse dopo alcuni adempimenti di pubblicità (fosse o meno
veritiera la precisazione che si trattava di regole imposte da modifiche normative
o nuove prassi, mentre in passato non era così), il Grillo Brancati aveva usato la
frase più volte ricordata “A Villa dobbiamo tenere la cosa sotto controllo”.
3.5.2 Quanto alla prima conversazione, seppure posteriore in termini di
tempo perché risalente al 09/06/2007, il tutto si risolse in una esortazione del
Grillo Brancati al Barbieri affinché chiamasse il Fedele, e non già in un invito allo

63

Barbieri, al quale dette consigli abbastanza scontati; in tali occasioni

stesso Barbieri di rivolgersi ad altri, ritenuti più o meno capaci di ricorrere a
metodi convincenti, in modo che il possibile rivale venisse sollecitato a ritirarsi
dall’asta; il Barbieri, dal canto suo, rispose che ci avrebbe pensato in prima
persona. In estrema sintesi, ad un soggetto che si era visto aggiudicare degli
immobili – senza poi riuscire a perfezionare l’acquisto per problemi economici veniva suggerito (dal marito e collaboratore di fatto dell’avvocato che aveva
presentato quella prima offerta, anche nell’interesse del soggetto de quo) di
spiegare ad un nuovo, possibile acquirente che quell’interesse era ancora

L’episodio, pertanto, si rivela neutro, e non può meritare una rilettura in
chiave complessiva con ulteriori risultanze istruttorie (come invece osserva la
Corte territoriale, secondo cui la prima decisione di legittimità favorevole al Grillo
Brancati, in sede cautelare, sarebbe derivata da una parcellizzazione degli
elementi di accusa). I giudici di appello non hanno parimenti considerato che,
dopo quell’esortazione del ricorrente, vi furono colloqui – di diverso tenore,
come già rilevato – tra il Barbieri e il Buda, con quest’ultimo a rappresentare la
necessità, almeno, di palesarsi al Fedele qualora si fosse fatto vedere il giorno
dell’incanto, se non ad informare l’altro di un’iniziativa già realizzata: di tali
colloqui il Barbieri non risulta ebbe a notiziare il Grillo Brancati nelle non rare
conversazioni intercettate in data successiva, né comunque il primo tornò
sull’argomento facendogli presente di avere effettivamente conferito con il
Fedele (come si era proposto di fare) o di avere raccolto altrui disponibilità (del
Buda o di chicchessia) per entrare in argomento con lo stesso Fedele. Al
contrario, sul piano logico, se le iniziative del Buda o di altri esponenti del clan
avessero costituito per il Barbieri lo sviluppo delle intese raggiunte con il
ricorrente, sarebbe stato ragionevole che questi ne venisse informato, non
foss’altro per dimostrargli che il consiglio ricevuto era stato tenuto
adeguatamente in conto.
3.5.3 La frase “A Villa dobbiamo tenere la cosa sotto controllo” deve poi
essere letta, come opportunamente evidenzia la difesa dell’imputato nei motivi
nuovi di ricorso, nell’ambito di una valutazione unitaria del contenuto della
conversazione (intercettata il 23/05/2007). Già la Sezione Prima di questa
Corte, annullando la prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nei
riguardo dell’imputato, aveva segnalato che quel colloquio si risolveva in un
invito del Grillo Brancati «a evitare fatti delittuosi, piuttosto che a commetterli»,
e non sembra che le argomentazioni della Corte di appello abbiano
adeguatamente superato quel rilievo, basato sulla lettura testuale della
trascrizione del dialogo.

64

attuale, senza intermediari di sorta.

In vero, il ricorrente pronunciò le frasi “..come ci dobbiamo comportare!
Non è che possiamo andare a chiamarli a tutti.. Dice ‘ci succede qualche cosa!’,
anche perché c’è il rischio di fare turbativa d’asta ed è un reato penale.. Oltre
tutto se dobbiamo farle le cose in un certo modo, che non è che possiamo
rovinare la vita…”, per poi ripetere la stessa parola (“sputtanare”) utilizzata dal
Barbieri per dare un senso più immediato all’ultima espressione, evidentemente
dimostrando di condividerne l’interpretazione. Il prosieguo del colloquio sembra
confermare la volontà dell’imputato di osservare una piena trasparenza di

propone di “andare tutti i giorni”, quindi di controllare come andranno le cose a
Villa perché “là deve andare in ogni caso all’asta”.
E’ a quel punto che si innesta il riferimento alla prospettiva di controllare le
cose in quel di Villa, con l’uso da parte del Grillo Brancati della prima persona
plurale: scelta lessicale che tuttavia può ricollegarsi a quanto appena palesato
dall’imputato circa un suo impegno personale (ragionevolmente, nel verificare
presso gli uffici competenti l’esistenza di eventuali offerte, o comunque
nell’informarsi circa il sopraggiungere di altri interessati) piuttosto che, di
necessità, a logiche di solidarietà dei due interlocutori nel riferirsi ad un comune
substrato criminale. Né il colloquio in esame sembra “fare il paio”, come
ritiene la Corte territoriale a pag. 37, con la conversazione tra il Buda e il
Barbieri di dieci giorni più tardi (contenente il riferimento a “gente del locale di
Villa” come interessata all’asta): il Buda intendeva evidentemente affermare che
in quell’affare dovevano entrare mafiosi di Villa, e non di altrove; il Grillo
Brancati reputava necessario controllare che non si mettessero di mezzo altri
potenziali acquirenti, mafiosi o meno che fossero, cosa che – in quel di Villa era più facile verificare in tempo.
3.5.4 Nel quadro come appena descritto, si rende necessario rivalutare
anche il colloquio dell’imputato con il Barbieri del 29/08/2007, più volte
richiamato dalla Corte territoriale (v. pagg. 21 e segg., nonché 44 e segg.) in
chiave accusatoria: da tale conversazione si evince la consapevolezza da parte
del Grillo Brancati circa la possibilità di condizionare gli esiti di aste giudiziarie,
nonché la sua capacità di relazionarsi direttamente con soggetti in posizione
apicale nelle dinamiche criminali di Reggio Calabria e dintorni, ma l’asta in
questione non ha nulla a che vedere con quella oggetto di contestazione, ed il
solo fatto di sapere come rivolgersi al Le Pera od all’Imerti, sia pure per obiettivi
illeciti, non rende ipso facto l’imputato un concorrente esterno dell’associazione
mafiosa. Il ricorrente dimostra di ben sapere che i suddetti Le Pera e Imerti
sono personaggi in grado di “fermare le cose” – spiegando di avere già parlato in
passato con il primo e di riproporsi di farlo anche con il secondo – su un

65

comportamenti, suggerendo al Barbieri di “farsi vedere”, così come egli stesso si

possibile acquisto immobiliare di suo interesse, nel territorio di Catona, ma così
facendo disegna se stesso in termini sostanzialmente sovrapponibili ad altre
figure emergenti dal presente processo, e giammai sospettate di aderenze con la
‘ndrangheta (si pensi all’Avv. Giordano, che secondo i giudici di secondo grado
avrebbe ritenuto necessario, in vista della propria partecipazione ad un’asta e
come si vedrà appresso, informarne preventivamente il Le Pera).
3.5.6 Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata in
relazione al Grillo Brancatí, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della

3.6 Il ricorso presentato nell’interesse del Cambareri non può trovare
accoglimento.
Le doglianze dei difensori dell’imputato si palesano innanzi tutto generiche
nel lamentare un non meglio chiarito travisamento del fatto ed una presunta
adesione apodittica della Corte di appello alla lettura delle risultanze istruttorie
(in particolare, delle conversazioni intercettate) fatta propria dal Gup in prima
istanza, ed appaiono inesatte laddove rappresentano che:
sarebbe stato attribuito valore indiziante al silenzio serbato dall’imputato
(la Corte di appello ha semplicemente richiamato a pag. 72 il passo della
pronuncia di primo grado ove si dà contezza del fatto che il Cambareri si
avvalse della facoltà di non rispondere);
viene affermato che elementi indiziari a carico dell’imputato si possono
direttamente ricavare dalla presa d’atto dei suoi precedenti penali
(quando invece il riferimento al curriculum criminale del ricorrente viene
utilizzato nella sentenza impugnata – v. pag. 77 – al fine precipuo di
rappresentare che egli corrisponde, diversamente da una generalità
indistinta di numerosi, presunti omonimi allegata dalla difesa, alle
caratteristiche

personologiche

del

soggetto

menzionato

nelle

conversazioni intercettate inter alios e valorizzate in chiave accusatoria).
A quest’ultimo riguardo, non è neppure corretto sostenere che secondo la
Corte reggina sarebbe stato onere della difesa dimostrare che i circa 200
Cambareri dimoranti nel territorio, della cui esistenza si era fornita prova
documentale, avevano avuto contiguità con cosche locali: i giudici di appello si
limitano a prendere atto che il vissuto criminale dell’imputato confermava quel
dato, sia pure con riferimento a vicende da confinare nel passato (ma a causa di
una successiva, prolungata restrizione in carcere del ricorrente medesimo),
mentre nulla risultava sui soggetti riportati nell’elenco prodotto a discarico.
Analogamente, la Corte territoriale ha già chiarito congruamente le ragioni
per cui la scarcerazione avvenuta “ora” del Cambareri indicato nelle
intercettazioni doveva intendersi compatibile con un recupero della libertà

66

Corte di appello di Reggio Calabria sugli aspetti appena evidenziati.

risalente a qualche mese prima (stante la non breve durata della detenzione: v.
pag. 79), come pure l’indifferenziato riferimento ai territori di Scilla e di San
Roberto quale area di interesse dell’articolazione mafiosa di appartenenza
dell’imputato (vista la sua provenienza, al pari dei presunti sodali della famiglia
Creazzo, dalla frazione di Melia, costituente di fatto un unico agglomerato diviso
tra quei comuni: v. pag. 81). Nel contempo, la difesa del ricorrente si limita a
ribadire doglianze già adeguatamente confutate dai giudici di merito, quali la
possibile confusione tra i cognomi Cambareri e Gambareri (imputata in

78) o l’inesistenza di imprenditori di Melito Porto Salvo che avrebbero assunto
lavori di rifacimento stradale in quel di Nocillari (essendo più che ragionevole, fra
le altre, l’ipotesi che un imprenditore con quelle origini avesse agito «sotto forma
di società avente sede in diversa località»: v. ancora pag. 81).
Di nessun rilievo appaiono le censure afferenti la collocazione temporale del
furto subito dal Barbieri (e del quale si sarebbe interessato il ricorrente), ove si
consideri – oltre a quanto ragionevolmente rappresentato dalla Corte territoriale
circa il fatto che si trattò di un episodio senz’altro diverso da quello avvenuto nel
2003, dato il tenore dei colloqui che vi facevano riferimento come ad un fatto
recente – che non è comunque dimostrato che a detto furto seguì una formale
denuncia, sì da consentirne una esatta collocazione temporale. Infine, la
circostanza che il soggetto indicato come Mimmo Cannbareri nella conversazione
n. 6855 riportata a pag. 239 (così come descritta nei motivi nuovi di ricorso a
firma dei difensori dell’imputato) sia in realtà altra persona non comporta alcuna
conseguenza in punto di riferibilità al ricorrente dei fatti a lui ascritti in rubrica:
al colloquio in argomento, infatti, non viene riconosciuta alcuna valenza a carico
di Domenico Cambareri, risultando riportato solo nella parte della motivazione
della sentenza impugnata dedicata alla posizione del Le Pera, e senza alcuna
implicazione concreta, diretta o indiretta, nei confronti di qualsivoglia
coimputato.
3.7 Parimenti da rigettare risultano le doglianze della difesa del Cianci, in
punto di lamentata violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Che le conversazioni intercettate, e ritenute rilevanti in chiave accusatoria,
abbiano visto protagonista il Cianci solo quanto a colloqui intervenuti con il
nipote Pasquale Buda, non equivale in alcun modo ad affermare che egli si sia
limitato a dispensare occasionali consigli al congiunto (peraltro, riconosciuto
membro di vertice della consorteria criminale): i dialoghi de quibus afferivano del
resto a vicende di notevole rilevanza nelle dinamiche associative, come la
capacità del reggente del momento, Antonino Imerti, di assolvere alla funzione di
vertice, o la disponibilità del medesimo a versare in favore del gruppo la totalità

67

precedenza, dallo stesso appellante, a mere imprecisioni di pronuncia: v. pag.

degli introiti delle attività illecite, ovvero la contestata delimitazione geografica di
alcuni locali di ‘ndrangheta, il transito di alcuni associati da una articolazione
territoriale ad un’altra, od ancora i costi correlati al mantenimento in carcere di
affiliati detenuti (v. pagg. 107 e segg. della motivazione della sentenza
impugnata).
Sono dunque rispettati i canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte
secondo cui «ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad
associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si
renda protagonista di specifici reati – fine, perché il contributo del partecipe può

criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la completa “messa a
disposizione” dell’organizzazione mafiosa, anche solo per la disponibilità ad agire
come “uomo d’onore”» (Cass., Sez. V, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv
257826); nella motivazione della pronuncia appena richiamata, si è precisato che
la qualità di “uomo d’onore”, non potendo esaurirsi in una mera manifestazione
positiva di volontà di adesione morale al sodalizio criminale, richiede un
contributo idoneo a fornire efficacia al mantenimento in vita ed al perseguimento
degli scopi del gruppo. Qualità, dunque, certamente da riconoscere nei riguardi
di un soggetto che, per comprovata esperienza, si riveli costantemente
disponibile a confronti sulle dinamiche dell’attività della consorteria ed alla
circolazione di informazioni utili alla vita del sodalizio.
3.8 Quanto a Demetrio Condello, non è possibile convenire con gli assunti
della difesa, secondo cui egli sarebbe stato ritenuto responsabile del delitto sub
A) solo per essersi rivelato consapevole delle regole vigenti in seno
all’associazione, rivelandole a Ugo Marino (padre della sua allora fidanzata) o per
avere manifestato in quella stessa occasione un generico “orgoglio di
appartenenza” su base puramente familiare.
Deve premettersi che, in effetti, secondo plurimi arresti giurisprudenziali, «in
presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad un’associazione
per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l’idoneità di semplici relazioni di
parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio
dell’appartenenza di taluno all’associazione» (Cass., Sez. II, n. 19177 del
15/03/2013, Vallelonga, Rv 255828); nel contempo, tuttavia, si è anche
affermato che «in tema di associazione per delinquere, la costituzione del
sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo
più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti
parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più
pericoloso» (Cass., Sez. IL n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv 261426).

68

essere costituito anche dal semplice inserimento all’interno della compagine

In ogni caso, nella fattispecie concreta non si registra soltanto una
propalazione di confidenze da parte del Condello al futuro suocero su dinamiche
di ‘ndrangheta di più o meno agevole conoscibilità: la vicenda è puntualmente
ricostruita dalla Corte reggina, in termini tali da resistere alle censure della
difesa anche in punto di affidabilità della scansione degli eventi. Il Marino,
affidati alcuni lavori alla ditta di tale Frascati, aveva ricevuto la visita di costui e
di un emissario di famiglie mafiose (poi accertato essere nell’orbita dei De
Stefano): ne era emerso che lo stesso Frascati non aveva comunicato quella

giustificare la mancanza di rispetto. Il Marino aveva prima rappresentato di
essersi confidato con Demetrio Condello, dal quale aveva avuto la comunicazione
che la cosa sarebbe stata riferita a Domenico e da questi a Pasquale Condello,
tranquillizzando così il Frascati; poi, dinanzi ad altro interlocutore, aveva
ammesso di aver fatto tutto da sé: convinto che la parentela acquisita con i
Condello lo avrebbe esonerato da problemi del genere, non si era affatto
preoccupato di fare in modo che il Frascati pagasse la tangente. Infine,
parlando finalmente e davvero con il ricorrente (colloquio del quale non vi era
traccia nelle intercettazioni ma che costituiva oggetto di pronta informazione allo
stesso Frascati, nonché di successivo commento in altra conversazione – questa
sì captata – con Domenico Condello), il Marino ne riceveva le informazioni del
caso, venendogli in sintesi spiegato che:

a lui non sarebbe stato chiesto nulla, ma non altrettanto all’imprenditore
cui si era affidato, per la necessità di mantenere gli equilibri con le altre
famiglie mafiose;

al malinteso era forse possibile, in via eccezionale e parlandone con chi di
dovere, porre rimedio senza ulteriori conseguenze, visto che in definitiva
si era trattato di lavori in economia.

Va osservato, a riguardo, che l’avere i giudici di merito addebitato al Marino
una non completa sincerità non equivale affatto a porre nel dubbio i risultati e
l’affidabilità delle intercettazioni: sul piano logico, il Marino diceva il falso nel
dichiarare inizialmente, a causa dell’imbarazzo in cui si era venuto a trovare e
per la necessità di improvvisare una giustificazione, di essersi rivolto a qualcuno
della famiglia Condello, cosa che probabilmente non aveva fatto; ma quella
conclusione è avvalorata proprio dall’atteggiamento assunto dal Marino nel
prosieguo delle conversazioni captate, che dunque si rivelano illuminanti sul
reale svolgersi degli accadimenti, e mostrano di avere un contenuto
straordinariamente affidabile, al contrario di quanto sostenuto nell’interesse del
ricorrente. Certamente spiegabile, inoltre, appare la circostanza che il Marino
riferì a Domenico Condello, il 13/09/2007, di avere parlato con l’imputato la sera

69

commessa a coloro cui spettava il relativo “pizzo”, con il risultato di doverne

prima (quando invece il colloquio vi era stato il 7, subito dopo la visita del latore
della richiesta estorsiva): è evidente che il Marino ben poté avere conferito con il
futuro genero in più di un’occasione, e ad ogni modo dalla conversazione con
Domenico Condello si evince che quest’ultimo era consapevole dei contatti avuti
dal fratello con il proprio interlocutore.
I difensori dell’imputato affermano poi che Demetrio Condello, al più, «si
sarebbe adoperato per fare in modo che Ugo Marino non dovesse sottostare alle
richieste altrui, non facendo in alcun modo proprie le richieste medesime»; ergo,
resterebbe non dimostrato il concreto contributo che l’imputato avrebbe

virtù di tale patrimonio conoscitivo che esso odierno ricorrente avrebbe
manifestato al futuro suocero ne sia seguita una qualche conseguenza,
rappresentata ad esempio dal fatto che il Marino abbia dovuto accondiscendere
alla richiesta estorsiva altrui, che era stata in tal senso formulata». Il problema
è logicamente malposto, e deve essere – semmai – completamente rovesciato:
da un lato, l’appartenenza del ricorrente alla consorteria criminale risiede nella
sua padronanza delle regole dell’associazione e nel suo rendersi disponibile a
comunicare notizie di rilievo, in una vicenda (comunque) di carattere estorsivo, a
figure di maggior spessore; dall’altro, e soprattutto, è proprio nel fatto che
l’estorsione non ebbe forse seguito che risiede la prova dell’intraneità
dell’imputato al sodalizio, giacché la rinuncia a quella pretesa sarebbe conseguita
alla accertata vicinanza del Marino alla famiglia del Condello.
3.9 I motivi di ricorso presentati nell’interesse di Giandomenico Condello, in
base ai quali sarebbe rimasto indimostrato il ruolo da lui rivestito all’interno
dell’associazione (fino a doversene supporre, in via subordinata, un mero
concorso esterno) appaiono manifestamente infondati.
Il tenore della lettera che l’imputato si accingeva a recapitare allo zio
latitante, e che più approfonditi accertamenti inducono a ritenere vergata di suo
stesso pugno, sconfessa in radice la tesi difensiva: nello scritto si accenna ad
aggiornamenti di Pasquale Condello su tutto quello che egli voleva sapere, alla
possibilità di far avere al mittente notizie anche tramite altri, a lamentele sul
fatto che qualcuno guarda troppo ad interessi personali, alla raccolta di denaro,
alla necessità che ulteriori affiliati si rivolgano allo stesso mittente – che si rivela
così vero e proprio punto di riferimento all’interno del gruppo – senza fargli fare
“tutte le chiesette”, a indicazioni su superfici e caratteristiche di capannoni di
interesse. Su ciascuno di tali aspetti, con motivazione congrua ed immune dai
vizi prospettati dalla difesa, la sentenza impugnata si sofferma diffusamente, sia
richiamando le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado (v. pag.

_.. . “—~,.2r.abi. –

174) sia offendo ulteriori ed altrettanto logici elementi di valutazione, da in

70

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apportato all’associazione: «non vi è prova […] della circostanza secondo cui in

inferire che lo scritto «presuppone una fiducia ed un affiatamento, tra il mittente
e chi la avrebbe dovuta leggere, certamente frutto di una consuetudine nello
scambio di messaggi ed incarichi, sicché, lungi dal poter esserne anche solo
ipotizzata l’episodicità, si inserisce in un più ampio ed articolato rapporto di
preziosa collaborazione, tale da dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio,
la consapevole e fattiva militanza associativa di Giandomenico Condello».
3.10 Con riferimento a Domenico Corsaro, è sufficiente ricordare il colloquio
intercettato (già menzionato pagine addietro) nel quale Pasquale Buda riferisce

potuto anche manifestare opposizione: la conversazione, come efficacemente
evidenziato dalla Corte di appello, ha uno sviluppo coerente con la collocazione
nel presente delle vicende oggetto di dialogo, e non invece in epoca tale da far
ritenere le vicende medesime coperte dal precedente giudicato di condanna del
ricorrente per addebiti analoghi.
La Corte territoriale, interpretando poi il contenuto delle ulteriori
intercettazioni richiamate, enuclea episodi da cui si evince il perdurante interesse
dell’imputato nel settore delle estorsioni (v. pag. 201).
3.11 Non possono parimenti condividersi le censure mosse alla sentenza
impugnata nell’interesse del Le Pera.
Come sopra ricordato, l’imputato risulta menzionato in alcuni colloqui aventi
ad oggetto vendite all’asta; in un caso, vi sarebbe stato un intervento nei
confronti dell’Avv. Giordano da parte del Le Pera (vuoi perché sollecitato dal
Crisalli, interessato all’aggiudicazione del bene all’incanto, vuoi perché sarebbe
stato lo stesso Giordano a rivolgersi all’imputato in via preventiva), nell’altro il
Barbieri ed il Grillo Brancati sostengono di avere autonomamente conferito con il
ricorrente, ricevendo rassicurazioni sul fatto che tutto fosse “a posto” per la
vendita di un immobile sito in Catona. In entrambe le vicende, in vero, non
risultano essere stati autonomamente ravvisati estremi di reato: per la prima capo O) – vi è stata l’assoluzione dell’imputato, in riforma delle determinazioni
del Gup del Tribunale di Reggio Calabria; la seconda non ha mai portato a
contestazioni di sorta.
Secondo la tesi difensiva, sostenuta sia nel ricorso personalmente
sottoscritto dal prevenuto che in quello a firma dell’Avv. Calabrese, il Le Pera
verrebbe indicato come una figura di rilievo in ambito criminale a causa di una
precedente e remota condanna per reato associativo; il difensore dell’imputato
argomenta poi che il suo assistito «dovrebbe risultare intraneo ad un sodalizio
mafioso non perché abbia posto in essere alcuna condotta concreta ma
piuttosto perché […] sarebbe stato considerato in tal guisa dai conversanti, che

71

della carica di ‘ndrangheta conferita all’imputato, riconoscimento cui egli avrebbe

lo avrebbero posto come punto di riferimento per dirimere […] questioni legate
ad attività concorrenziali». Nel prosieguo del ricorso si legge altresì che il Le
Pera sarebbe stato condannato, in aperta violazione della normativa sostanziale
e processuale, «non perché ha posto in essere alcuna condotta, ma perché era
ritenuto da altri soggetti – non si comprende se a ragione o a torto – come
persona capace di porle in essere».
La doglianza è infondata: con decisione ineccepibile sul piano giuridico e
lineare in termini logici, l’imputato è stato assolto dall’addebito di estorsione
perché dalle risultanze processuali era emerso soltanto che egli sarebbe stato

ottenerne atti di disposizione patrimoniale, ma non che lo avesse fatto davvero;
è stato invece condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. perché, da
quegli stessi elementi acquisiti, pure insufficienti per fondare la prima accusa (ivi
comprese le conversazioni di chi, intercettato, parlava della considerazione
goduta dal Le Pera in ambienti criminali, fino a considerarlo un soggetto in grado
di condizionare l’andamento ed i risultati di aste giudiziarie), è stata ricavata la
prova dell’appartenenza del medesimo, in ruolo apicale corrispondente alle sue
ritenute capacità di influenza, ad un’associazione di tipo mafioso.
Come efficacemente osservato dalla stessa Corte territoriale analizzando la
posizione di altro imputato (Demetrio Condello, a pag. 135) e le corrispondenti
censure avanzate nei motivi di gravame, «non sussiste, in linea di principio, la
denunciata contraddizione tra l’assoluzione dall’addebito di natura estorsiva e la
condanna per il delitto associativo, basata, in buona sostanza, sul medesimo
compendio probatorio addotto a sostegno della contestazione ex art. 629 cod.
pen.; il Gup […] non ha fornito diverse e contrastanti interpretazioni degli
elementi di prova raccolti a carico dell’imputato ma, piuttosto, ha ritenuto quel
compendio probatorio idoneo a supportare un’accusa e non l’altra, con scelta
che, in sé, non evidenzia il

deficit di logicità segnalato dall’appellante».

Analogamente, nel caso del ricorrente in esame si afferma che «non è dato
sapere se il progettato abboccamento tra Crisalli e Le Pera abbia avuto
effettivamente luogo e, soprattutto, se le speranze del primo abbiano o meno, ed
in quale misura, trovato riscontro nell’iniziativa del secondo; ciò non toglie,
tuttavia, che già dalle parole del Crisalli la figura del Le Pera si staglia quale
quella di esponente apicale di un potente e consolidato sodalizio di ‘ndrangheta»
3.12 In ordine al Priore, deve infine smentirsi l’assunto della difesa che ne
vorrebbe non individuato il contributo offerto alla consorteria criminale di
riferimento.
Infatti, i colloqui intercettati e ritenuti rilevanti dalla Corte di appello sono
comunque due, e non uno solo come sostenuto nel ricorso: il primo, per quanto

72

ragionevolmente capace di usare violenza o minaccia in danno di qualcuno per

i
non idoneo ad avallare la tesi che il Priore si rese responsabile di minacce dirette
nei confronti di Vincenzo Barbieri, come inizialmente ipotizzato quanto alle
vicende dell’immobile conteso con la famiglia Chirico [capo J)], chiarisce che
secondo il Cianci ed il Buda l’imputato era comunque persona con cui
confrontarsi per la risoluzione di un problema con gli stessi Barbieri, nonché
informato sul passaggio di un sodale da un locale di ‘ndrangheta ad un altro; nel
secondo, sono ancora il Cianci ed il Buda a soffermarsi sul malcelato interesse
del Priore a ridiscutere questioni di suddivisione territoriale fra gruppi criminali,

ricadente in quella zona di confine. Ne deriva, pertanto, che il ricorrente
emerge quale «personaggio accreditato nell’ambito del sodalizio mafioso di
Catona, con il quale gli esponenti delle cosche limitrofe si rapportano, di volta in
volta, per discutere di questioni delicate, quali il cambio di casacca di un affiliato
o l’individuazione della potestas su un esercizio commerciale».
3.13 Procedendo oltre nella disamina dei profili sostanziali afferenti le
ulteriori ipotesi criminose per cui è intervenuta condanna, debbono essere
ugualmente disattesi i motivi di ricorso avanzati per Domenico Francesco
Condello e per Francesco Condello in punto di lamentata violazione dell’art. 390
cod. pen.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il reato di procurata
inosservanza di pena può assumere le forme più diverse, tuttavia è necessario,
per l’integrazione della condotta tipica, che l’aiuto prestato al condannato sia
idoneo a conseguire l’effetto di sottrarlo all’esecuzione della pena e si leghi
funzionalmente all’intenzione dello stesso di sottrarsi all’esecuzione» (Cass., Sez.
H, n. 3613 del 20/12/2005, Corradino, Rv 232867). Non può peraltro ritenersi,
come invece rappresentato per entrambi gli imputati appena ricordati, che non vi
sarebbe prova di una strumentalità ed utilità obiettiva delle loro condotte al fine
di consentire a Pasquale Condello di protrarre la sua sottrazione alle ricerche:
entrambi, infatti, non si limitarono a raggiungere il congiunto per meri scopi di
solidarietà o per semplice affetto parentale, ma ricorsero al sistematico
espediente di disattivare i propri telefoni cellulari in occasione di quegli
spostamenti (realizzati con modalità tali da impedirne il monitoraggio ad opera
degli inquirenti), così concorrendo ad evitare l’identificazione del luogo dove si
trovava il latitante.

Inoltre, e soprattutto, si disposero ad assecondare le

richieste di Giovanni Barillà

– genero di Pasquale Condello, arrestato in

compagnia di costui all’esito delle prolungate ricerche e condannato in via
definitiva per il medesimo reato ex art. 390 cod. pen. – affinché si procurassero
nuovi veicoli (in particolare, vetture non ancora segnalate e più facili a sfuggire
al controllo delle forze di polizia): così Domenico Francesco Condello il

73

al fine di rivendicare pretese su un esercizio commerciale prossimo al mare e

07/11/2007

– v. pag. 150 –

ed analogamente Francesco Condello il

14/10/2007, il 25/10/2007 e il 16/01/2008 (v. pagg. 166 e segg.).
Quanto al primo, egli aveva richiesto ad Antonio Giustra, subito dopo aver
parlato con il Barillà ed aver ricevuto indicazioni in proposito, di recarsi al
negozio, dove serviva l’auto (e l’altro aveva replicato “ora gliela porto, ciao”,
confermando così che il mezzo serviva ad una terza persona); si rivela
ineccepibile la considerazione della Corte di appello, nel senso della irrilevanza
dell’avere utilizzato il Barillà, il giorno dell’arresto del latitante, un altro mezzo di

nella strategia di disorientamento sapientemente orchestrata ed eseguita dai
favoreggiatori» (pag. 155).
Francesco Condello, ben più frequentemente (a dispetto della isolata
considerazione dei vari episodi compiuta in sede cautelare), aveva coadiuvato il
Barillà nel recupero o nello scambio di veicoli: ciò fece prelevando auto lasciate
in sosta per poi riconsegnarle, rimanendo in attesa dello stesso Barillà di ritorno
dal luogo dove si era recato per incontrare Pasquale Condello, od ancora
ricevendone uno scooter che l’altro aveva appena sostituito con altro motociclo.
Né va trascurato, sul piano della convergenza degli elementi indiziari, che tutte
quelle attività non riguardarono un ausilio prestato a chicchessia, bensì proprio al
soggetto che sarebbe poi stato trovato in compagnia del ricercato.
3.14 Con riferimento ai motivi di ricorso presentati per il Greco, deve
rilevarsi che le questioni prospettate costituiscono iterazione di doglianze già
avanzate in sede di gravame, e ragionevolmente confutate dalla Corte
territoriale.
Le ragioni della condotta dell’imputato non sono infatti da rinvenire nella
presunta esistenza di una cosca Greco/Chirico (posta invece in dubbio da plurime
pronunce), portatrice di interessi contrapposti a quelli dei Barbieri, bensì in una
vicenda che vede coinvolti più direttamente singoli personaggi: Luciano Chirico
da un lato, le cui ragioni risultano sostenute con violenza e minaccia dai Greco,
ed i fratelli Barbieri dall’altro. Tant’è che il riconoscimento dell’aggravante di cui
all’art. 7 del d.l. n. 152/1991 non si fonda sulla ritenuta sussistenza della cosca
anzidetta, in ipotesi agevolata dalla condotta del ricorrente, ma sul dato obiettivo
della “mafiosità” del comportamento; dunque, un metodo mafioso, occorso in un
contesto nel quale l’omonimo Giuseppe Greco nativo del 1970 – cugino
dell’imputato e autore di precedenti minacce in danno di Domenico Barbieri aveva invitato l’interlocutore a ritirare il proposito di acquistare l’immobile
conteso a causa dell’esistenza di un “contorno troppo potente”, non potendosi
trascurare la notoria caratura criminale del padre dello stesso imputato, di cui la
sentenza impugnata dà puntualmente contezza (l’osservazione vale a

74

trasporto, «giacché proprio il ricorso a veicoli di volta in volta diversi si iscriveva

disattendere fin d’ora anche il terzo motivo di ricorso, correlato al riconoscimento
dell’aggravante appena menzionata).
Sulla sicura identificazione del prevenuto, e proprio per il fatto di non essere
stato egli immediatamente riconosciuto (come sarebbe stato invece ragionevole
per il suddetto, omonimo cugino e per Giuseppe Germanò, parimenti presente,
persone meglio note a Vincenzo Carmine Barbieri), la sentenza impugnata si
dilunga con dovizia di particolari, come risulta alle pagg. 221 e segg.; va
considerata, del resto, l’importanza del riferimento, nel primo colloquio

all’inciso “tutti e tre Peppe”, dati che appaiono incontrovertibilmente orientati a
conferma dell’ipotesi di accusa.
“Lui” non poteva che essere il più giovane dei Greco, dal quale erano venute
le prime, anzidette minacce; e, se tutti e tre si chiamavano Peppe (nome di
battesimo, infatti, anche del Germanò), è impossibile che il cugino in questione
fosse, come ancora oggi adombrato dalla difesa, il figlio del Chirico, che si
chiama Rocco e che risulta avere assunto una posizione del tutto defilata in
occasione dei fatti de quibus.
Quanto alla (nuovamente ribadita) tesi della ravvisabilità nel caso di specie
di una eventuale ragion fattasi, i giudici di secondo grado hanno parimenti già
rappresentato che del presunto diritto di prelazione in capo ai Greco-Chirico non
era stata offerta alcuna prova, anche a prescindere dalla conclamata inesistenza
di una controversia già formalizzata (v. pag. 222).
3.15 Debbono ora essere analizzate le posizioni degli imputati condannati
per reati di cui all’art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992.
In via preliminare, è necessario ricordare che, secondo gli insegnamenti
delle Sezioni Unite di questa Corte, il delitto in argomento «integra un’ipotesi di
reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene
realizzata l’attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere
della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa» (Cass., Sez.
U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv 218768; v. altresì, nello stesso senso,
Cass., Sez. V, n. 30605 del 22/05/2009, Di Trapani, nonché Cass., Sez. VI, n.
24657 del 27/05/2014, Lauritano).
Va altresì chiarito che, nel ritenere ravvisabile il reato di cui si discute non
solo in casi di formale attribuzione a terzi di una titolarità fittizia di beni
attraverso atti di cessione, ma anche in ipotesi di “immissione” del dominus
nell’altrui patrimonio, originariamente costituito da acquisizioni lecite (come nei
casi degli esercizi commerciali riferibili al Canale ed al Mazzitelli), i giudici di
merito non hanno compiuto alcuna operazione di analogia in malam partem,
come sostanzialmente ritenuto da entrambe le difese; al contrario, è oramai

75

intercettato tra i Barbieri e il Buda, di commento all’episodio, al “cugino di lui” ed

consolidato l’orientamento secondo cui «commette il reato di trasferimento
fraudolento di valori, previsto dall’art.

12-quinquies, comma 1, della legge 7

agosto 1992, n. 356, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una
società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall’attività
imprenditoriale» (Cass., Sez. I, n. 43049 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv 226607).
Ancor più analiticamente, si è precisato che «integra la fattispecie criminosa di
trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale
socio occulto, per l’esercizio di un’attività economica preesistente, che faccia

finalizzata all’elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniale, in quanto l’interposizione fittizia ricorre anche quando
sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto» (Cass., Sez. II, n. 23131
dell’08/03/2011, Castaldo, Rv 250561) e, da ultimo, che «il delitto di
trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività
imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale
dell’impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un’impresa o
società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che
avvalendosi dell’interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall’art.
12-quinquies, comma primo, d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del
1992» (Cass., Sez. II, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv 258343).
3.15.1 Con riguardo alle doglianze avanzate dalla difesa del Canale, deve
osservarsi che non assume alcun rilievo la circostanza che non risultino
intercettate conversazioni di sorta tra l’imputato ed il presunto soggetto cui
sarebbe stata consentita, attraverso la ricordata immissione di capitali, l’elusione
di possibili misure di prevenzione (Cosimo Alvaro), a fronte dell’inequivoco
contenuto dei colloqui avvenuti tra l’Alvaro ed il Cotroneo, diffusamente riportati
nella sentenza impugnata alle pagg. 87 e segg.: l’Alvaro, in quelle occasioni, si
manifestava apertis verbis come un soggetto che si interessava di investimenti,
di prevenzione di condotte estorsive, come pure di divisione di quote e di
guadagni, con tanto di espressa attribuzione alla sorella del Cotroneo della veste
di “prestanome”. In un contesto nel quale il Cotroneo e l’Alvaro chiarivano che a
loro sarebbe spettato il 30 per cento ciascuno, ed alla sorella del primo il 10 (per
essersi prestata a fare “tutto a nome suo”), è evidente che il Canale non potesse
rimanere estraneo a quegli accordi, soprattutto perché rivestiva la carica di
amministratore unico: carica che peraltro avrebbe esposto il socio occulto al
rischio che il legale rappresentante, ove non consapevole della riferibilità a lui di
una cospicua quota dei capitali investiti, assumesse determinazioni

76

assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia

potenzialmente pregiudizievoli dei suoi interessi senza neppure farsi carico della
prospettiva di informarlo in via preventiva.
Il ricorso del Canale non può dunque trovare accoglimento, e se ne impone il
rigetto agli effetti civili; in vero, il delitto contestato all’imputato appare estinto
per prescrizione, non potendosi condividere la tesi del P.g. presso questa Corte
che, a proposito dei casi di inserimento in una attività economica preesistente,
sostiene che dovrebbe rivedersi la ricostruzione della norma incriminatrice come
descrittiva di un reato istantaneo. Anche in tali situazioni, infatti, ci si trova pur
sempre dinanzi ad un reato istantaneo con effetti permanenti, giacché rileva il

sempre unico e individuabile in un definito contesto temporale, per quanto di
difficile determinazione sul piano della prova) e non quello della gestione o della
percezione degli utili, aspetti che afferiscono alla dimostrazione dell’effettività
dell’interposizione fraudolenta.
Considerando che, stando al tenore della contestazione, il reato si intende
commesso dal 13/06/2007 all’ottobre 2009, rileva dunque la sola data iniziale;
e, in assenza di eventi interruttivi, il termine massimo di sette anni e sei mesi al Canale non vengono contestate ipotesi di recidiva – risulta maturato il
13/12/2014.
3.15.2 II reato ascritto al Mazzitelli non è invece prescritto.
Riprendendo le stesse argomentazioni, e considerando un tempus commissi
delicti (secondo la rubrica) dal giugno 2006 al 21/10/2009, la recidiva reiterata
riconosciuta e concretamente applicata nei confronti dell’imputato comporta
un’interruzione dei termini di prescrizione – ex art. 161 cod. pen. – non già pari
ad un quarto, bensì di due terzi: da una prescrizione ordinaria che matura in 6
anni, si perviene dunque ad una prescrizione massima nel termine di 10 anni,
che verrà a realizzarsi soltanto il 01/06/2016.
Analogamente al caso del Canale, deve solo prendersi atto, senza potersene
ricavare alcuna conclusione dirimente sul piano logico, che il Mazzitelli non
sarebbe stato protagonista di conversazioni dirette con l’Alvaro, monitorate dai
servizi di intercettazione. Nel contempo, la sentenza impugnata dà
puntualmente contezza (v. pagg. 307 e segg.):
dell’esistenza di intercettazioni tra l’Alvaro e Natale Bueti (suo accertato
prestanome in altra iniziativa economica, e dipendente di fatto del
“Calajunco”) in cui i due soggetti discutono dei risultati economici
conseguiti dall’attività del lido, a dimostrazione diretta di un interesse del
primo nell’impresa;
– di altri colloqui tra l’Alvaro e soggetti non identificati, in occasione dei
quali egli si qualifica direttore del lido medesimo, ovvero critica le

77

momento iniziale dell’immissione dei capitali ad opera del socio occulto (pur

iniziative assunte dal Mazzitelli nella gestione dell’esercizio, in vista della
stagione estiva.
In ordine al dolo, segnatamente quanto alla consapevolezza in capo al
Mazzitelli della prospettiva di sottoposizione dell’Alvaro a misure di prevenzione
patrimoniali, assume infine pregnanza la deposizione di Rocco Esposito, riportata
in sintesi dalla Corte di appello a pag. 303, il quale riferì di avere frequentato
l’Alvaro nel periodo in cui questi era a Reggio Calabria, di avere notato talora la
presenza del Mazzitelli a casa dello stesso Alvaro, e che a quest’ultimo – in quel

misura di prevenzione in atto a suo carico, tanto da dover richiedere all’Esposito
di prestarsi saltuariamente a fargli da autista. L’Alvaro, dunque, agli occhi del
Mazzitelli poteva anche non essere notoriamente un esponente di spicco di
consorterie criminali (il che, secondo la Corte territoriale, esclude la possibilità di
ravvisare nella fattispecie l’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152/1991), ma
era pacificamente sottoposto a misure di prevenzione di carattere personale;
situazione che rendeva quanto meno ragionevole l’evenienza di analoghe misure
sul piano patrimoniale.

4. I motivi di ricorso afferenti la determinazione delle pene inflitte
Appaiono inammissibili le varie doglianze con cui si deduce genericamente
violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e/o 133 cod. pen.: precisato
che per il Grillo Brancati e per il Canale le questioni appaiono superate (per il
primo, in ragione del disposto annullamento con rinvio della sentenza impugnata
in punto di responsabilità, per il secondo a causa della rilevata prescrizione), le
censure de quibus risultano avanzate nell’interesse del Barbieri, del Buda, del
Cambareri, di Demetrio Condello, di Domenico Francesco Condello, di
Giandomenico Condello, del Le Pera, del Mazzitelli e del Priore.
In realtà, deve sinteticamente rilevarsi che la Corte territoriale:

per il Barbieri, ha sottolineato l’esistenza di precedenti penali e la
dimostrata capacità a delinquere dell’imputato, rivelata “in diretta” nel
corso delle indagini;

per il Buda, ha sviluppato considerazioni analoghe, rimarcando peraltro la
significatività di un precedente specifico e della sottoposizione
dell’imputato, per due volte, a misure di prevenzione;

per il Cambareri, esclusa motivatamente la veste di promotore, dirigente
od organizzatore del sodalizio, ha parimenti evidenziato i «numerosi e
gravi precedenti penali»;

per Demetrio Condello, ha posto in luce la gravità della condotta e
l’assenza di segnali di resipiscenza;

78

medesimo frangente temporale – era preclusa la guida di veicoli a causa di una

-

per Domenico Francesco Condello, ha segnalato la gravità della condotta,
in ragione dell’elevata offensività della prolungata latitanza del soggetto
favorito;

per Giandomenico Condello, ha fatto risaltare ancora la gravità della
condotta e l’esistenza di una pregressa condanna per reati in tema di
armi;

per il Le Pera, ha rilevato la perseveranza criminale in ragione dei
precedenti specifici e delle misure di prevenzione disposte a suo carico;

per il Mazzitelli, ha ancora rimarcato il peso dei «numerosi pregiudizi
definitivi», tali peraltro da comportare un aumento di pena per la ritenuta
recidiva reiterata;

per il Priore, ha tratto dal certificato del Casellario indicazioni di
«perniciosa ed inveterata propensione al crimine».

Va riassuntivamente ricordato che, nella consolidata interpretazione di
questa Corte, «la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la
censura che, nel giudizio di Cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia). In tema
di attenuanti generiche, già il riferimento alla particolare gravità degli addebiti
deve considerarsi – per un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale sufficiente per fondare un giudizio negativo in sede di merito, atteso che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile
in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (v.
Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi); peraltro, ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole
od all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso (v. Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone).

5. Le questioni in tema di circostanze aggravanti
5.1 In tema di recidiva, lamenta la difesa del Buda una erronea applicazione
dell’art. 99 cod. pen., giacché nel caso di recidiva reiterata e specifica dovrebbe
aversi riguardo al disposto del quinto comma (con aumento minimo di un terzo

79

3
1

della pena inflitta), per ragioni di specialità. La tesi non è fondata, atteso che la
norma disciplina da un lato le ipotesi di obbligatorietà, con riferimento alla
natura del nuovo reato commesso, e dall’altro il regime sanzionatorio (in termini
differenti a seconda del tipo di recidiva contestata); i due profili rimangono
comunque distinti, con il risultato che l’art. 99, comma quinto, cod. pen. troverà
applicazione nei termini seguenti:
– in caso di recidiva reiterata (art. 99, comma quarto, prima parte), chi
commetta uno dei reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) del codice di rito,

– in caso di recidiva reiterata ed al contempo specifica, infraquinquennale o dopo
l’esecuzione della pena (ancora art. 99, comma quarto, seconda parte),
l’aumento obbligatorio per la commissione di uno dei reati anzidetti sarà di due
terzi;
– in caso di recidiva specifica, infraquinquennale o dopo l’esecuzione della pena
(art. 99, comma secondo), ma non anche reiterata, l’aumento per reati ex art.
407 cit. sarà determinato non solo nel massimo (fino alla metà), ma anche nel
minimo (almeno un terzo).
Quanto appena evidenziato si correla anche al quarto motivo del ricorso
presentato dall’Avv. Calabrese per Giandomenico Condello; in questo caso, il
riferimento operato dalla Corte territoriale alla “opportunità” del disposto
aumento per la recidiva vale ad attestare che i giudici di merito non hanno
ritenuto di trovarsi dinanzi ad un caso di obbligatorietà, il che – alla luce della
congruità della motivazione esposta per illustrare la ritenuta pervicacia criminale
dell’imputato – impone di disattendere le censure difensive.
Altrettanto corretta, con una doverosa precisazione, è quindi la motivazione
dell’aumento di pena disposto per il Le Pera; la Corte reggina scrive che
l’applicazione della recidiva sarebbe “peraltro obbligatoria” (il che può non essere
condivisibile), spiegando comunque che l’aumento trova causa nelle medesime
ragioni indicate come ostative alla concessione delle attenuanti generiche
(l’imputato aveva «seguitato a delinquere benché condannato, una prima volta,
per associazione mafiosa e turbata libertà del commercio, e sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale»).
5.2 Quanto alla circostanza di cui all’art. 7 del d.l. n. 152/1991, la questione
prospettata dalla difesa del Grillo Brancati è assorbita dall’annullamento, mentre
di quella concernente il Greco si è già rilevata l’infondatezza.
Il secondo motivo di ricorso presentato dal Barbieri appare manifestamente
infondato, non potendosi certamente escludere l’aggravante de qua solo in
ragione del rilievo che l’imputato non riuscì comunque a conseguire i beni che
puntava ad aggiudicarsi. Anche il corrispondente motivo dei ricorsi a firma

80

si vedrà applicare obbligatoriamente un aumento di pena pari alla metà;

dell’Avv. Calabrese, nell’interesse dello stesso imputato e del Buda, non può
meritare accoglimento, dal momento che viene trascurato il peso delle ricordate
intercettazioni in cui il Barbieri rivendica la propria intraneità al contesto
criminale e quelle da cui emerge il diretto interesse (anche) del Buda e
dell’Imerti, non a caso vertici della cosca di riferimento, nell’acquisizione dei beni
oggetto dell’incanto.
5.3 In ordine, infine, alle censure concernenti il carattere armato
dell’associazione, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte sul

24/10/2013, Sapienza) e secondo cui «in tema di associazione per delinquere di
stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che
ritiene sussistente l’aggravante della disponibilità delle armi di cui all’art. 416bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo è contestato agli
appartenenti di una “famiglia” mafiosa aderente all’organizzazione denominata
“cosa nostra”, anche nel caso in cui la disponibilità delle armi è provata a carico
di un solo appartenente» (Cass., Sez. V, n. 18837 del 05/11/2013, Corso, Rv
260919). La massima appena riportata non può non valere anche nei riguardi
di strutture organiche alla ‘ndrangheta calabrese, financo correlate a garantire il
mantenimento in stato di latitanza di un soggetto – non a caso rivelatosi armato
nel momento del suo arresto – rimasto in posizione apicale per molti anni a
dispetto della necessità di vivere nell’ombra.

6. Le disposizioni in tema di confisca
Anche volendo ammettere che, in parte, i beni di cui al capo S) fossero
riferibili lecitamente a persone diverse dall’imputato, ed a prescindere da
eventuali diverse determinazioni assunte con riguardo ad altri addebiti, il
sequestro e la confisca non possono che avere carattere unitario, con riserva per
il soggetto che adduca la propria veste di terzo di buona fede di far valere le
proprie ragioni dinanzi al giudice dell’esecuzione. La giurisprudenza di
legittimità ha infatti chiarito che «il sequestro preventivo di un bene in
comunione legale tra l’indagato e una persona estranea al reato comporta, ove si
tratti di un bene indivisibile, il mantenimento in custodia per l’intero, salvo poi,
disposta la confisca, il diritto della persona estranea al reato di rivalersi della
perdita sulla metà del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale»
(Cass., Sez. IV, n. 40910 del 06/10/2009, Giacomini, Rv 245522).

7. I motivi di impugnazione sulle statuizioni civili
La doglianza esposta nell’interesse del Mazzitelli appare manifestamente
infondata, e non richiedeva pertanto alcuna specifica disamina da parte della

81

carattere oggettivo dell’aggravante in parola (v. Cass., Sez. V, n. 1703 del

Corte di appello (v. Cass., Sez. V, n. 27202 dell’11/12/2012, Tannoia) non
essendovi stata alcuna statuizione specifica in tema di provvisoria esecutività,
ma solo la determinazione definitiva, seppure per via equitativa, della somma
dovuta a titolo di risarcimento.

8. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
Il rigetto integrale dei ricorsi degli imputati diversi dal Grillo Brancati e dal
Canale comporta la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese

Gli imputati, in relazione alle domande presentate dalle parti civili
rispettivamente costituitesi nei loro confronti, e che hanno formalizzato
conclusioni, debbono altresì essere condannati solidalmente alla rifusione delle
relative spese; i relativi importi debbono liquidarsi come da dispositivo, in
ragione dell’impegno professionale richiesto ai rispettivi patrocinatori ed avuto
riguardo al numero delle parti assistite.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, nei confronti di Canale Giovanni, per
essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti
civili;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Grillo Brancati Vitaliano, con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo
esame;
rigetta i ricorsi di Barbieri Domenico, Buda Pasquale, Cambareri Domenico,
Cianci Antonino, Condello Demetrio, Condello Domenico Francesco, Condello
Francesco, Condello Giandomenico, Corsaro Domenico, Greco Giuseppe, Le Pera
Santo Fortunato, Mazzitelli Salvatore e Priore Francesco, e condanna i detti
ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese del procedimento;
condanna altresì:
Barbieri Domenico, Buda Pasquale, Cambareri Domenico, Canale
Giovanni, Cianci Antonino, Condello Demetrio, Condello Domenico
Francesco, Condello Francesco, Condello Giandomenico, Corsaro
Domenico, Greco Giuseppe, Le Pera Santo Fortunato, Mazzitelli Salvatore
e Priore Francesco, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute
nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Provincia di Reggio Calabria,
Associazione “Libera, nomi e numeri contro le mafie”, spese che liquida in

82

del presente giudizio di legittimità.

complessivi C 4.000,00, oltre accessori come per legge, per le parti civili
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno, in C
3.000,00, oltre accessori come per legge, per la parte civile Provincia di
Reggio Calabria, in C 3.000,00, oltre accessori come per legge, per la
parte civile Associazione “Libera, nomi e numeri contro le mafie”;
Barbieri Domenico, Buda Pasquale, Canale Giovanni, Condello Demetrio,
Condello Giandomenico, Greco Giuseppe, Le Pera Santo Fortunato,
Mazzitelli Salvatore e Priore Francesco, in solido tra loro, alla rifusione

Comune di Reggio Calabria, spese che liquida in complessivi C 3.000,00,
oltre accessori come per legge.

Così deciso il 12/02/2015.

delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile

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