Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36400 del 14/07/2015
Penale Ord. Sez. 3 Num. 36400 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Milani Guido, nato ad Oggiono il 25.5.85
avverso la ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame, di Milano del 31.3.14
Vista la sentenza di questa Terza sezione in data 17.2.15
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto provvedersi alla
correzione dell’errore materiale;
Sentito il difensore dell’imputato avv. Filippo Andreussi, che non si è opposto alla correzione;
Rilevato che, nella sentenza di questa S.C., III sezione, in data 17.2.15, per un errore di
stampa, all’inizio della pagina 7 mancano i seguenti tre righi contenenti le parole:
«ni dell’indagato. Difatti – a parte le circostanze irrilevanti e presuntive dianzi ri
cordate – non vengono indicati specifici elementi emersi dalle indagini nel frat
tempo espletate da cui emergerebbe che in questi oltre tre anni, l’indagato a»
Dovendosi provvedere alla rettifica della difformità accertata;
Rilevato che la diversità è frutto di un errore materiale che non determina nullità e la
cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell’atto sì che è possibile
Data Udienza: 14/07/2015
provvedervi curando che la presente ordinanza sia annotata in calce all’originale della sentenza
corretta;
P.Q.M.
dispone correggersi la sentenza di questa Terza sezione in data 17.2.15 n. 17397/15, nei
confronti di Milani Guido, nel senso che, all’inizio di pagina 7, siano inseriti i seguenti tre righi
contenenti le parole:
«ni dell’indagato. Difatti – a parte le circostanze irrilevanti e presuntive dianzi ri
cordate – non vengono indicati specifici elementi emersi dalle indagini nel frat
tempo espletate da cui emergerebbe che in questi oltre tre anni, l’indagato a»
Manda alla cancelleria per le necessarie annotazioni.
Così deciso il 24 luglio 2015
Il Presidente
Visti gli artt. 130 e 625 bis. c.p.p.