Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3640 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3640 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLIGRA STELLA N. IL 18/05/1935
avverso la sentenza n. 778/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto:
ex9.44.1»01441,
— che la Corte di appello di 1We~ con sentenza dell’ 11/2/2014 ha confermatola decisione con la
quale, in data 5/12/2012, il Tribunale di Gela aveva affermato la penale responsabilità di PELLIGRA
Stella in ordine ai reati di cui agli artt.: 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001; 64 e 71 d.P.R. 380\01; 93,
94 e 95 d.P.R. 380\01; 65 e 72 d.P.R. 380\01 (realizzazione di una tettoia di 70 mq su massetto in
calcestruzzo costituita da pilastri e travi metallici e copertura con pannelli coibentati, acc. in Gela il
19\8\2010);
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputata — in punto di esercizio da parte del giudice
di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo e violazione di legge — è
manifestamente infondato perché:
a) legittimamente il giudice può qualificare l’intervento edilizio rispetto la quale, peraltro, la stessa
autorità comunale aveva ritenuto necessario il permesso di costruire, come emerge dalle pronunce
dei giudici del merito;
b) che secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato previsto dall’art. 44, lett. b), del
d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di
una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la
mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell’edificio
sul quale viene realizzata (Cass. Sez. III n. 42330, 15/10/2013 ed altre prec. conf.)
c) che, come correttamente ricordato dai giudici del gravame, è stato già affermato il principio
secondo il quale in materia edilizia, la disposizione dell’art. 5 della Legge Regione Sicilia n. 37 del
1985, ai sensi della quale non occorre il permesso di costruire ma è sufficiente l’autorizzazione del
sindaco per l’impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, va
riferita alle costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni assemblate M precedenza, adagiate sul
suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l’assetto del territorio (Cass. Sez. III
n. 19076, 07/05/2009).
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inanunissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 28/11/2014

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