Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 364 del 16/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 364 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCINI ROBERTO N. IL 12/02/1978
avverso la sentenza n. 1957/2013 TRIB.SEZ.DIST. di
CASTELNUOVO DI PORTO, del 03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 16/12/2015
Mancini Roberto ricorre avverso la sentenza 3.7.14, emessa dal Tribunale di Tivoli-sezione di
Castelnuovo di Porto ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato
di furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione
ed E 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2015
comma 1, lett. e) c.p.p. , per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante.