Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 364 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 364 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

Data Udienza: 14/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEPE MARIA TERESA parte offesa nel procedimento
DI FEO ANTONELLA parte offesa nel procedimento
DI FEO SALVATORE parte offesa nel procedimento
c/
D’ALESSIO ANTONIO N. IL 14/10/1974
DI MARTINO EUGENIO N. IL 06/07/1977
avverso il decreto n. 3139/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
24/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette/s~e-le conclusioni del PG Dott.
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Ì

4
Udit i difensor Avv.;

OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Salerno emetteva decreto di archiviazione in relazione alle indagini svolte
nei confronti di D’Alessio Antonio, Di Martino Eugenio e D’Alessio Domenico per il reato di omicidio
colposo.
Ricorrono per cassazione Pepe Maria Teresa, Di Feo Antonella e Di Feo Salvatore – parti offese denunciando violazione di legge per avere il GIP del Tribunale di Salerno pronunciato in data 24 aprile
2012 il provvedimento di archiviazione “de plano” nonostante l’opposizione depositata presso gli uffici
della Procura della Repubblica nell’interesse delle stesse parti offese il 1° dicembre 2011 dopo l’avviso

evidenziano i ricorrenti di aver avuto poi notizia del decreto di archiviazione soltanto in data 21
dicembre 2012 in seguito alla consultazione del fascicolo ed alla contestuale richiesta di estrazione di
copie (come da documento allegato al ricorso).

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzi tutto premesso che, per come si rileva dagli atti, effettivamente l’atto di opposizione fu
depositato presso gli uffici della Procura della Repubblica il 1° dicembre 2011, e, quindi, ben prima che
il GIP pronunciasse il decreto di archiviazione: di tal che il GIP avrebbe dovuto tenerne conto, così come
affermato, e più volte ribadito, nella giurisprudenza di questa Corte (in termini, “ex plurimis”,

Sez. 2, n.

35169 del 03/07/2008 Cc. – dep. 11/09/2008 – Rv. 241117).
Ciò posto, va sottolineato che, come dedotto dai ricorrenti e come risulta dagli atti trasmessi a questo
Ufficio, il G.I.P. del Tribunale di Salerno ha provveduto “de plano”, senza procedere nel contraddittorio
delle parti nelle forme dell’art. 127 c.p.p., e senza neanche pronunciarsi in ordine alla (eventuale)
inammissibilità dell’opposizione. Orbene, secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella
giurisprudenza di questa Corte, “qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del
pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., può disporre l’archiviazione con
provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con
adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza
di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il
provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del
contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione” (in termini, “ex plurimis”, Cass. IV 1
aprile 2004, B., RV. 228928; conf. Cass. VI 5 febbraio 2003, Colella, RV. 224286).
L’impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per
l’ulteriore corso.
Roma, 14 novembre 2013

Il Presidente

Il Conigliere estensore

(Pietro Antonio Sirena)

( V nc.pnzo Romis )(29
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della richiesta di archiviazione da parte del P.M. notificato alle parti offese il 21 novembre 2011;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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