Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36399 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36399 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nigrelli Michele, nato a Reitano il 4.7.59
indagato artt. 416 c.p., 2 ed 8 D.Lgs. 74/00
avverso la ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame di Messina

del 9.3.15

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Giuseppe Corasanti, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
Sentito il difensore dell’indagato avv. Antonio Salvatore Scordo, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’indagato, ricorrente, è stato
sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari perché gravemente indiziato di
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati tributari ed, in
particolare, di avere, quale consulente contabile della Currò S.r.l., della Inlog S.r.l. e della One
Service Global S.r.l., concorso alla realizzazione di un meccanismo fraudolento grazie al quale
evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Data Udienza: 14/07/2015

2. Motivi del ricorso difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il Nigrelli ha proposto ricorso, tramite

1) violazione di legge e vizio della motivazione nella misura in cui non viene
spiegato per quale motivo Currò Graziella sarebbe componente del sodalizio criminoso. Di lei si
dice solo genericamente che con la propria attività coadiuva Currò Andrea ed il ricorrente
Nigrelli condividendone il programma criminoso ma non ne viene specificato il contributo ed,
anzi di arriva a denominarla in modo errato (currò Concetta f. 37 ord.).
A tale stregua, difetterebbe il numero minimo di persone per dar vita ad un sodalizio
criminoso.
2) violazione di legge e motivazione mancante in punto di esigenze cautelari dal
momento che il Tribunale non ha offerto una motivazione adeguata ai due argomenti difensivi
tesi ad evidenziare che il Nigrelli è attualmente sottoposto ad una sanzione accessoria
conseguente ad una condanna definitiva per altro fatto e che, in ogni caso, gli è stato revocato
l’incarico di consulente da parte della Currò Trasporti.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La censura del ricorrente specula suggestivamente
3.1. (quanto al primo motivo).
su due aspetti: il primo, obiettivo, che, all’interno del sodalizio criminoso ipotizzato, il ruolo del
Currò e del Nigrelli fosse predominante ed, il secondo, che indubbiamente l’ordinanza
impugnata non si sofferma eccessivamente nel delineare i ruoli e le responsabilità di Currò
Graziella.
Non vi è, però, dubbio che non risponda al vero la censura qui mossa secondo cui il
Tribunale, dopo aver evocato la figura di questo terzo sodale (currò Graziella), non ne precisi i
ruoli e le responsabilità. Ciò avviene, infatti, non solo, con le affermazioni – ricordate dal ricorrente
– che la Currò, con la propria attività, “coadiuva” Currò Andrea ed il ricorrente Nigrelli
“condividendone il programma criminoso” ma anche precisando che la donna «ha rivestito un
ruolo di primo piano nelle varie vicende esaminate, contribuendo con i propri apporti alla
stabilità del sodalizio» ed, in particolare, ella – unitamente ad altri soggetti compiacenti – era
l’intestataria formale delle società create ad hoc.
Il chA delinea in termini decisamente più concreti e chiari il ruolo della terza
componente il sodalizio criminoso (che, quindi, risulta contestato correttamente).
3.2. (quanto al secondo motivo).
Nessuno spazio per l’accoglimento può rinvenirsi
rispetto al secondo motivo che, in pratica, si risolve nella reiterazione di temi già portati
all’attenzione del Tribunale che vi ha puntualmente replicato.
Di conseguenza, la censura avrebbe dovuto essere rivolta alla replica del Tribunale con
argomenti che ne evidenziassero la infondatezza ed illogicità, non certo con semplici smentite

2

Secondo l’accusa, grazie alla compiacenza di vari soggetti disposti a rivestire cariche
formali nell’ambito di società create strumentalmente (ma gestite di fatto dal Currò e dallo stesso
Nigrelli),
la società di trasporti del Currò – in cambio di un corrispettivo previsto
contrattualmente – avrebbe formalmente appaltato il servizio di trasporti ad altri soggetti
(cooperative e/o S.r.l. create allo scopo) i quali rilasciavano fatture di importo considerevole che la
ditta committente poi portava in deduzione come costi della propria impresa. Gli accertamenti
della G.d.F. avevano, però, appurato la inesistenza giuridica delle operazioni fatturate perché i
rapporti tra committente ed appaltatore sarebbero stati da qualificare come intermediazione
fittizia di manodopera con conseguente violazione degli artt. 2 ed 8 D.Lgs. 74/00.
La misura custodiale è stata impugnata dal Nigrelli dinanzi al Tribunale, Sezione per il
Riesame, che, però, con il provvedimento oggetto di ricorso respingendo il gravame, l’ha
confermata.

di validità delle stesse ovvero con una riproposizione dei medesimi temi difensivi

Il Tribunale ha, infatti, chiaramente spiegato perché non considera “dirimente” il fatto qui nuovamente evocato – che il Nigrelli non sia più abilitato a trasmettere la documentazione
fiscale per effetto della sanzione applicatagli a seguito del passaggio in giudicato di un’altra
sentenza per analoghe condotte.
A prescindere di rilievo che il fatto stesso della esistenza di tale precedente specifico è
implicita conferma della fondatezza della preoccupazione espressa dal Tribunale, sta di fatto
che quest’ultimo giustamente sottolinea come non sia la semplice esistenza di quel divieto a
rassicurare contro un pericolo di reitera di condotte che ben possono essere rinnovate anche
mediante prestanome. Diversamente, può qui soggiungersi, sarebbe come dire che non ha
senso emettere una misura cautelare custodiale nei confronti di una persona che già si trovi
ristretta per altri fatti.
Oltretutto logica e giusta è l’ulteriore considerazione del Tribunale secondo cui il tipo di
condotte ascritte al Nigrelli può essere posto in essere anche con altre società diverse da quelle
del Currò perché il “metodo” è per così dire “esportabile”. Dice, perciò, giustamente il
Tribunale, quando osserva che tale eventualità è tutt’altro che astratta o ipotetica «ove si
tenga conto delle modalità stesse di realizzazione dei fatti e del precedente specifico
dell’indagato che ha mostrato di aver sempre condotto in maniera opaca la propria attività di
consulente, architettando per i clienti modalità illecite di amministrazione delle proprie aziende,
servendosi di prestanome – prontamente individuati tra i propri clienti e le proprie conoscenze
– e di schemi societari artatamente costituiti e gestiti a fini fraudolenti» (f. 22).

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 14 luglio 2015
Il Presidente

(contenenti,
peraltro, una sorta di implicito invito a questa S.C. a pronunciarsi nuovamente su di essi nell’auspicio di lucrarne
conclusioni diverse).

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