Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36396 del 08/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36396 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ferrante Giacomo, nato a Bisceglie (BAT) il 20/11/1072

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Trani in data
18-19/5/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha chiesto la sospensione del
procedimento in attesa della completa valutazione, da parte della Corte di
giustizia europea, delle questioni rimesse al proprio esame. Nel merito, rigetto
del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Domenico Neto, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18-19/5/2015, il Tribunale del riesame di Trani
rigettava l’appello proposto da Giacomo Ferrante avverso l’ordinanza di rigetto

Data Udienza: 08/07/2015

dell’istanza di dissequestro emessa dal Giudice per le indagini preliminari in
sede; il provvedimento impositivo del vincolo – avente ad oggetto materiale
informatico – era stato eseguito il 10/4/2013, nell’ambito di un’indagine relativa
al reato di cui agli artt. 4, comma 1, e 4-bis, 4-ter, I. 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Ricorre per cassazione il Ferrante, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico motivo – la violazione di legge penale. Il Tribunale, in
particolare, non avrebbe valutato adeguatamente la doglianza relativa
all’illegittima esclusione di Uniq Group Ltd. – sotto la cui insegna sarebbe stato

marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla I. 26 aprile 2012, n. 44.
In particolare, ed in modo del tutto illogico, avrebbe affermato che eventuali
discriminazioni non potrebbero comunque operare retroattivamente, nel senso
della regolarizzazione degli illeciti ormai compiuti, ma soltanto nell’ottica delle
concessioni rilasciate in esito alla nuova procedura di assegnazione. Ancora
errando, poi, il provvedimento avrebbe affermato che l’unica disciplina da
considerare sarebbe quella del cd. Bando Bersani del 2006, così obliterando
quella del bando del 2012; l’unico al quale aveva chiesto di partecipare la Uniq
Group ltd., come da documenti prodottiin sede di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte si è
attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dall’art. 4, I. n. 401
del 1989, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che
– privo della licenza di cui all’art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 – compia
attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di
concessione. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate
unicamente ai titolari di una concessione, eventuali irregolarità commesse
nell’ambito della procedura di rilascio di queste ultime vizierebbero anche quella
volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe
perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto
che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione,
di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto
dell’Unione. Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per
escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la
dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie
concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3,
n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un

commesso il reato contestato – dal cd. Bando Monti del 2012, di cui al d.l. 2

comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei
confronti dell’operatore comunitario. In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a
seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte
di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella
comunitaria; ed infatti, non integra il reato di cui all’art. 4 in esame la raccolta di
scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per
conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima
esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non

concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, n. 28413 del
10/07/2012, Cifone, Rv. 253241; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 37851
del 4/6/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 12335 del 7/1/2014, Ciardo, Rv.
259293).
Ciò premesso, osserva la Corte che il Tribunale del riesame ha innanzitutto
individuato il fumus del reato in ragione di una doppia circostanza pacifica, quale
la mancanza di concessione (rilasciata dalla Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato) in capo al bookmaker UniqGroup Ltd. e, parimenti, la
mancanza di autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s. in capo al Ferrante; il quale
svolgeva attività di intermediazione per conto dell’altro, giusta esiti investigativi
(in particolare, dichiarazioni dei giocatori e strumenti informatici rinvenuti) che il
ricorrente neppure contesta e che, pertanto, debbono ritenersi pacifici.
Di seguito, l’ordinanza ha affrontato la questione centrale della vicenda (ed
anche del presente ricorso), quale l’esclusione di UniqGroup Ltd. dal cd. bando
Monti del 2012; al riguardo, il Tribunale ha affermato che «non consta che la
società di riferimento, Uniq Group Ltd abbia subito alcuna penalizzazione
dell’esclusione dal bando del 31/7/2012, non essendo stato questo ancora
attuato; ne consegue che le questioni relative al nuovo bando di gara del 2012
non appaiono conferenti al caso di specie. Solo il rilascio definitivo di nuove
concessioni in forza del detto bando potrà comportare in sede penale la verifica
di una eventuale discriminazione concreta nell’esercizio di tale attività, laddove
espletata nel nuovo regime concessorio apportante una discriminazione».
Orbene, trattasi di una motivazione che non risponde affatto alla doglianza
sollevata in sede di merito; laddove il Ferrante aveva contestato proprio
l’esclusione di Uniq Group Ltd dal cd. bando Monti, in ragione di una presunta
discriminazione, e su questa aveva chiesto al Tribunale di pronunciarsi. Ciò,
peraltro, anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che impone la
disapplicazione della normativa interna allorquando la società “a monte” rispetto
all’operatore nazionale sia priva di concessione proprio per l’illegittima esclusione
dal bando di gara; è (anche) a questo momento, dunque, che occorre verificare

3

conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime

.

l’eventuale discriminazione rispetto agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, senza
dover attendere – come invece affermato dal Collegio di merito – l’esito della
procedura, che finirebbe soltanto per cristallizzare una violazione ormai
pienamente consumatasi.
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trani.

i
P.Q.M.

Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2015

nsigliere estensore

Il Presidente

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Trani.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA