Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36395 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36395 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’Amore Alfonso, nato ad Aversa (Ce) il 30/8/1965

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Santa Maria
Capua Vetere in data 11/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11/12/2014, il Tribunale del riesame di Santa Maria
Capua Vetere, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso dal
Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, confermava a carico
di Alfonso D’Amore il vincolo su 21 capi di bestiame risultati positivi ad un
controllo dei Nas per presenza degli anticorpi della Brucella, derivante da utilizzo
illecito del vaccino RB51.

Data Udienza: 08/07/2015

2. Propone ricorso per cassazione il D’Amore, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico, diffuso motivo – la violazione degli artt. 360 cod. proc.
pen. e 223 disp. att. cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame avrebbe rigettato il
gravame sul presupposto che l’attività svolta dai Nas – che avevano sottoposto i
capi a prelievo ematico – avrebbe carattere meramente amministrativo, sì da
non consentite l’applicazione delle norme citate; questa interpretazione sarebbe
però errata, atteso che anche solo la possibilità di paventare a carico del
soggetto una qualsiasi ipotesi di reato imporrebbe le garanzie previste dall’art.

richiama quest’ultima disposizione) opererebbe ogniqualvolta sussista la mera
possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge
dall’inchiesta amministrativa. Peraltro, quand’anche si volesse considerare come
amministrativa l’attività svolta dai Nas, la stessa avrebbe comunque prodotto
provvedimenti di carattere penale, a muover dal sequestro in atto; dal ché, il
principio per cui le norme di garanzia di difesa previste dal codice di rito
dovrebbero applicarsi anche laddove emergano indizi di reato nel corso di
un’attività amministrativa che, in tal caso, non può definirsi extra processum. E

con l’ulteriore precisazione per cui la verifica nell’allevamento del ricorrente era
sorta già nell’ambito di un procedimento penale, quale una minuziosa indagine
afferente l’utilizzo del vaccino RB51 nella zona del Casertano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
L’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che “qualora nel corso di
attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire
analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell’organo
procedente è dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e
del luogo ove le analisi verranno effettuate”; in tal modo, questi potrà
presenziare e, se del caso, assistere da un consulente tecnico.
Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha affermato che, nel caso di specie,
non opererebbe questa norma, atteso che il controllo effettuato dai Nas di
Caserta avrebbe avuto carattere esclusivamente amministrativo, mentre la
disposizione troverebbe applicazione soltanto nell’ambito di un procedimento
penale.
Orbene, questa lettura è errata.
Ed invero, le previsioni e le garanzie di cui all’art. 223 cit. riguardano proprio
i prelievi e le analisi eseguiti nel corso di attività amministrative, ossia quelle
attività di vigilanza ed ispezione svolte da molteplici organi, in ragione delle

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360 cod. proc. pen.. In particolare, l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (che

proprie competenze, compreso il Nucleo Anti Sofisticazioni dell’Arma dei
Carabinieri; da questa, si distingue la previsione di cui al precedente art. 220
che, richiamando espressamente «l’osservanza delle disposizioni del codice», si
riferisce in via esclusiva alle (medesime) attività ispettive e di vigilanza (ma)
eseguite nell’ambito di un procedimento penale e sotto il controllo e la direzione
dell’autorità giudiziaria. Questo principio, peraltro, è stato sostenuto dalla Corte
di legittimità in molteplici occasioni, affermando che, in tema di prelievo di
campioni finalizzato alle successive analisi chimiche, occorre distinguere tra

att. cod. proc. pen. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito
di un’indagine preliminare, per il quale è applicabile l’art. 220 norme di att. cod.
proc. pen. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice
di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un’attività
amministrativa che in tal caso non può definirsi extra processum (Sez. 3, n.

15372 del 10/2/2010, Fiorillo, Rv. 246597; Sez. 3, n. 23369 del 14/5/2002,
Scarpa, Rv. 221627).
Il rilevato errore nel quale è incorso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
non può, comunque, condurre ad accogliere il ricorso.
Lo stesso art. 223, cit. al comma 2, disciplina l’ipotesi in cui sia prevista e
possibile la revisione delle analisi, come nel caso di specie (esame dei prelievi
ematici eseguiti), stabilendo espressamente che la stessa debba essere richiesta
dall’interessato; in questo caso, l’organo incaricato della revisione deve dare
avviso allo stesso interessato ed al difensore eventualmente nominato del
giorno, dell’ora e del luogo ove la revisione in oggetto sarà compiuta. Orbene,
nel caso di specie non risulta neppure dedotta questa richiesta, invero
necessaria, pur a fronte della pacifica sussistenza dei presupposti per la
revisione, sì da non potersi accogliere la doglianza sollevata; deve quindi
riaffermarsi il principio, già sostenuto da questa Corte in più occasioni, in forza
del quale quando il campione non è deteriorabile, legittimamente viene esclusa
dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, giacché la
revisione consentirebbe comunque, anche se in un momento successivo, di
esercitare le garanzie difensive spettanti all’interessato (Sez. 3, n. 2360 del
19/11/2009, Prevedini, Rv. 245910; Sez. 3, n. 37949 del 9/7/2003, Prudente,
Rv. 226580).
A ciò si aggiunga, poi, che la deduzione difensiva secondo cui il controllo
sull’allevamento del D’Amore sarebbe stato eseguito, in realtà, nell’ambito di una
più vasta indagine giudiziaria condotta contro il vaccino RB51 nel Casertano è
sostenuta nel ricorso in termini del tutto generici e privi di qualsivoglia riscontro

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prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall’art. 223 norme di

documentale; tale da non poter essere accolta, quantomeno nella presente fase
cautelare.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2015

sigliere estensore

Il Presidente

processuali.

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