Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36391 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36391 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– CURRO’ SANTO, n. 21/10/1961 a Messina

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di MESSINA in data 2/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. G. Mazzotta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. F. Mangiapane, che ha chiesto
accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 07/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 2/10/2014, depositata in data 9/10/2014, il
tribunale del riesame di MESSINA rigettava l’istanza di riesame proposta
nell’interesse dell’indagato avente ad oggetto l’impugnazione del decreto di
sequestro preventivo di una porzione di terreno nonché di attrezzatura
consistente in una griglia, nell’ambito di un procedimento penale in relazione al

comma primo, in relazione all’art. 681, d.P.R. n. 128 del 1959, 181, d. Igs. n. 42
del 2004 e 733 bis cod. pen.

2.

Ha proposto ricorso CURRO’ SANTO a mezzo del difensore fiduciario

cassazionista, impugnando la predetta ordinanza con cui deduce un unico
motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., per violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e 6, 24, comma primo e
28, comma primo, in relazione all’art. 681, d.P.R. n. 128 del 1959, 181, d. Igs.
n. 42 del 2004 e 733 bis cod. pen.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per aver il tribunale del
riesame motivato apparentemente l’ordinanza; anzitutto, si censura il difetto
delle condizioni di applicabilità dell’art. 321 cod. proc. pen., che sarebbero state
ritenute sussistenti dal tribunale con mera formula di rito (diversamente, si
sostiene, il ricorrente era intento a provvedere alla realizzazione dei lavori di
sistemazione consistenti nella messa in sicurezza della montagna al fine di
evitare che possa cedere in seguito agli eventi alluvionali che hanno interessato il
capoluogo peloritano); il tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto configurabile il
fumus dei reati ipotizzati con formula di rito, non risultando evidente che il
ricorrente abbia proceduto ad attività di sbancamento, rilevabile con tutta
evidenza dal fascicolo fotografico (anzi, si sostiene in ricorso, la visione di tale
fascicolo comproverebbe che l’indagato stesse sistemando il terreno per evitare
che l’acqua piovana potesse discendere a valle creando pericolo per la pubblica
incolumità, né vi sarebbe stato alcuno stravolgimento dell’assetto naturale del
territorio ad opera del ricorrente né conseguenze sul piano della tutela della flora
e della fauna); il sillogismo operato dal tribunale tra attività di sbancamento ed
stravolgimento dell’assetto territoriale sarebbe illegittimo e manifestamente
illogico e tale vizio risulterebbe dal testo del provvedimento impugnato; non
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quale questi è indagato per i reati di cui agli artt. 6, 24, comma primo e 28,

sarebbe, peraltro, possibile per la difesa individuare il motivo per il quale
l’istanza di riesame sarebbe stata rigettata; infine, quanto al periculum in mora,
si svolgono censurt sulla motivazione dell’impugnata ordinanza che sarebbe
manifestamente illogica ed apodittica nel ritenere che l’attività di sbancamento
presentasse connotati di assoluta professionalità evincibili dalla non modica
estensione dell’area e dalla rilevanza qualitativa e quantitativa degli interventi

rinvenuto alcun mezzo sull’area che comprovi la natura professionale dell’attività
né sarebbe stata eseguita alcuna misurazione sui luoghi o indagine qualitativa
del terreno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e, comunque, perché
proposto per motivi non consentiti dalla legge.

4. Inammissibile si appalesa, anzitutto, il motivo di ricorso in quanto proposto
per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Ed infatti, il ricorrente deduce espressamente con tale motivo il vizio di
violazione di legge riferendolo, anzitutto, all’art. 321 cod. proc. pen., dolendosi
del fatto che non ricorrerebbero le condizioni per disporre il sequestro
preventivo. Premesso che la censura, tutt’al più potrebbe riguardare la lett. c)
dell’art. 606 cod. proc. pen. essendo denunciata una violazione di legge
processuale e non sostanziale (unica deducibile ai sensi della lett. b) dell’art. 606
cod. proc. pen.), è evidente che il ricorrente, dietro la denuncia di una presunta
assenza od apparenza della motivazione dell’impugnata ordinanza (con
riferimento alle censure afferenti il fumus degli ipotizzati reati, vizio certamente
sussumibile nella lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., unico evocabile in questa
sede incidentale cautelare di legittimità) che inficerebbe l’ordinanza emessa dal
giudice collegiale della cautela, in realtà, chiede a questa Corte Suprema di
esercitare un sindacato sulla motivazione dell’impugnato provvedimento che,
come evidenziato in sede di illustrazione del motivo di ricorso, sarebbe
censurabile per una serie di ragioni (in estrema sintesi, egli non avrebbe
eseguito alcuna attività di sbancamento che, anzi, la visione del fascicolo
fotografico smentirebbe, dando contezza del fatto che l’indagato stesse
sistemando il terreno per evitare che l’acqua piovana potesse discendere a valle
creando pericolo per la pubblica incolumità, né vi sarebbe stato alcuno

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effettuati, trattandosi di motivazione apparente, non essendo, si assume, stato

stravolgimento dell’assetto naturale del territorio ad opera del ricorrente né
conseguenze sul piano della tutela della flora e della fauna).
Orbene, è evidente dal tenore delle censure che l’obiettivo dell’impugnazione di
legittimità si risolve nella critica alla ricostruzione dei fatti ed alla conseguente
valutazione degli stessi operata dal tribunale del riesame che ha deciso
sull’istanza di riesame, critica che – solo incidenter tantum e senza apprezzabili
argomentazioni in diritto – si rivolge alla sussistenza del fumus degli ipotizzati

681, d.P.R. n. 128 del 1959, 181, d. Igs. n. 42 del 2004 e 733 bis cod. pen.; in
particolare, chiedere a questa Corte, in sede di impugnazione ex art. 325 cod.
proc. pen. avverso un’ordinanza emessa in esito al procedimento

ex art. 322

cod. proc. pen., di esercitare un sindacato sulla mancanza del fumus di detti
reati, focalizzando le censure sull’asserita mancanza od apparenza della
motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’asserita insussistenza
dell’attività di sbancamento, piuttosto che sull’asserita manifesta illogicità del
sillogismo operato dal tribunale che sarebbe rilevabile dal testo del
provvedimento impugnato, svolgendo una critica al percorso logico argomentativo dell’impugnata ordinanza in merito alle ragioni per le quali ha
ritenuto configurabile il fumus degli ipotizzati reati, equivale a chiedere a questa
Corte di sostituirsi al tribunale del riesame svolgendo un apprezzamento di fatto
che, com’è noto, è inibito alla Corte di Cassazione non solo nella fase incidentale
di legittimità riguardante l’impugnazione dei provvedimenti cautelari reali
(soggetta al rigoroso limite dettato dall’art. 325 cod. proc. pen., che consente
l’impugnazione in questa sede per la sola “violazione di legge”), ma, in generale,
anche in caso di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali resi a seguito di
giudizio ordinario non cautelare, in relazione ai quali anche le censure di vizio
motivazionale devono pur sempre tener conto che l’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il
sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa
volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di
verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle
acquisizioni processuali: esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello
di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte, v.:
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reati di cui agli artt. 6, 24, comma primo e 28, comma primo, in relazione all’art.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv.
207944).

5. Ciò, a maggior ragione, vale per i provvedimenti impugnati ex art. 325 cod.
proc. pen.
L’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., infatti, prevede che il ricorso in

questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non
possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione, separatamente previste dall’art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso
distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o
dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004
– dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). Pertanto, nella
nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per
cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano sia gli
errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argmentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008,
Ivanov, Rv. 239692), ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede
di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui
all’art. 606, 10 co., lett. e), cod. proc. pen. (v., tra le tante: Sez. 6, n. 7472 del
21/01/2009 – dep. 20/02/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).

6. Il controllo della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato in questa sede ai
soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di
legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta
un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità
tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili
ictu °cui/ (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 – dep. 07/11/1992, Midolini,
Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 – dep. 04/05/2000, Mariano, Rv.
215840). La delibazione non può estendersi neppure all’elemento psicologico del
reato (tra le tante, v.: Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010 – dep. 17/03/2010, P.M.
in proc. Olivieri, Rv. 246415) e alla ricostruzione in concreto delle possibili e
prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta
manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo della Corte di
Cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale,
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cassazione avvenga per violazione di legge. In proposito, le Sezioni Unite di

il merito dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010 dep. 12/05/2010, De Stefani, Rv. 247134, la quale ribadisce che le condizioni
generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall’art. 273
cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari
reali essendo precluse, per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del
provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei

7. Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di
provvedimenti di cautela reale, è dunque evidente come, nel caso in esame, non
sia possibile da parte del Collegio di legittimità esercitare il sindacato richiesto
dal ricorrente avverso l’impugnata ordinanza.
Ed infatti, le censure della difesa, come anticipato, più che prospettare un vizio
di “violazione di legge” inteso nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità,
si risolvono in una critica, ancorchè dettagliata, al procedimento valutativo
attraverso il quale il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le condizioni per
il mantenimento della cautela.
Né, peraltro, può ritenersi che il tribunale del riesame non si sia misurato
criticamente con gli argomenti difensivi (fermo restando che il tribunale del
riesame – come avvenuto correttamente nel caso in esame – deve limitare il suo
sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul
“fumus commissi delicti” senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si
risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli
elementi probatori già acquisiti: Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013 – dep.
21/03/2013, P.M. in proc. Lapadula e altro, Rv. 255114), avendo infatti ex
professo affrontato tutti i principali temi di indagine (esistenza dell’attività di
sbancamento al momento dell’intervento della PG finalizzata all’estrazione della
c.d. terra nera; assenza di titoli abilitativi per l’esecuzione di tali attività, in
particolare omettendo di nominare un direttore responsabile, di denunciare i
lavori all’Autorità competente alla vigilanza e di trasmettere tale denuncia al
Comune territorialmente competente, con conseguente integrazione delle ipotesi
criminose di cui al d.P.R. n. 128 del 1959; insistenza di tali interventi su area
paesaggisticamente vincolata, con conseguente configurabilità del reato di cui
all’art. 181, d. Igs. n. 42 del 2004; inclusione della zona interessata dagli
interventi della ZP SITA 03042 con conseguente applicabilità del disposto
dell’art. 733 bis cod. pen., evidenziando in particolare come l’erosione
dell’originario stato del sito protetto attraverso la ripetitiva attività di
sbancamento, abbia comportato un progressivo deterioramento, con radicale
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gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi).

stravolgimento dell’assetto naturale del territorio e con tutte le conseguenze che
ne derivano sul piano della tutela della flora e della fauna), così procedendo ad
un’autonoma valutazione del provvedimento del GIP sottoposto al suo esame,
oltre che a confutare le censure difensive mosse in relazione ai predetti temi di
indagine.
Si è, quindi, in presenza di un provvedimento che, nel rigettare l’istanza

essere tacciato di “apparenza” o “mancanza” (ove si consideri che detto vizio
sussiste solo quando sia stato trascurato ogni esame su elementi di decisiva
importanza la cui valutazione avrebbe potuto portare ad una diversa decisione,
ovvero quando il giudice, partendo da premesse attendibili, sia pervenuto a
conclusioni aberranti al lume della logica comune, di guisa che difetti ogni nesso
razionale tra premesse e conclusioni, con conseguente impossibilita di ricostruire
l’iter logico della motivazione di cui sussiste unicamente l’apparenza, circostanza
da escludersi nel caso in esame), e rispetto al quale, invece, all’evidenza, le
critiche difensive si appuntano sulla logica argomentativa e sulla “condivisibilità”
dell’approdo solutorio offerto dal tribunale nel provvedimento, critiche in quanto
tali non esercitabili ai sensi del disposto dell’art. 325 cod. proc. pen.
Emerge un ulteriore profilo di inammissibilità per manifesta infondatezza.

8. Analogamente è a dirsi con riferimento al periculum in mora.
L’impugnata ordinanza si sofferma, su tale punto, con attenzione, evidenziando
come proprio la tipologia id attività di sbancamento eseguita, non potesse
qualificare in termini di occasionalità la condotta, rendendo evidente invece
un’assoluta professionalità dell’attività svolta evincibile da quegli elementi che,
invece, la difesa si limita genericamente a criticare (non modica estensione
dell’area; rilevanza qualitativa e quantitativa degli interventi effettuati),
tacciando l’impugnato provvedimento del vizio di motivazione apparente, per non
essere stato rinvenuto alcun mezzo sull’area che comprovasse la natura
professionale dell’attività ovvero dolendosi per non essere stata eseguita alcuna
misurazione sui luoghi o indagine qualitativa del terreno; si tratta, chiaramente,
di censure dal contenuto puramente contestativo che non reggono di fronte al
chiaro percorso motivazionale sul punto offerto dal tribunale del riesame che,
proprio muovendo dalla valutazione degli effetti che tale attività di sbancamento
eseguita abusivamente per finalità estrattive, giunge a sottolineare come ciò
rendesse assolutamente attuale e concreto il pericolo che la libera disponibilità
delle aree possa aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati o
agevolarne la consumazione di altri, con ciò soddisfacendo quanto richiesto dal
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difensiva di riesame, sviluppa un percorso argomentativo che non può certo

comma primo dell’art. 321, cod. proc. pen. il quale richiede che il pericolo
rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere inteso in senso
oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità
materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale,
come motivato puntualmente dai giudici della cautela (v., tra le tante: Sez. 4, n.
36884 del 23/05/2007 – dep. 08/10/2007, Vathaj, Rv. 237592).
Emerge, dunque, anche un ulteriore profilo di inammissibilità per manifesta

9. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
di somma che si stima equo fissare, in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 7 luglio 2015

infondatezza.

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