Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3639 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3639 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REGGIMENTI ROBERTO N. IL 03/06/1958
avverso la sentenza n. 2637/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/11/2014

1) Con sentenza del 16.1.2014 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del
Tribunale di Milano, emessa in data 4.10.2010, con la quale Reggimenti Roberto, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena
di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art.10 bis 1).L.vo 74/2000.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la
richiesta di sospensione condizionale della pena; denuncia altresì l’inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità ex artt.150, 161 e 171 c.p.p. in relazione
alla notifica del decreto di citazione all’imputato per l’udienza del 16.1.2014.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) In ordine all’eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello,
va rilevato che, secondo la stessa prospettazione difensiva, se anche le modalità della
notifica fossero state irregolari, ci si troverebbe comunque in presenza di una nullità
a regime intermedio (secondo il principio enunciato dalla sentenza delle sezioni unite
n..119/2005), soggetta ai termini di deduzione di cui all’art.182 comma secondo
cod.proc.pen. L’eccezione avrebbe, quindi, dovuta essere proposta tempestivamente
davanti alla Corte di Appello e non con il ricorso.
2.2) Quanto al primo motivo di ricorso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
giudice di merito nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della
pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art.133
cod.pen., ma può limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti” (cfr.Cass.pen.sez.3
n.6641 del 17.11.2009). Il &iudice di appello deve, però, “sia pure sinteticamente, dare
ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere dovere di applicazione
della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, tanto
più quando una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta con riferimento a dati di
fatto astrattamente idonei all’accoglimento della richiesta stessa” (Cass. Pen.sez.5
n.2094 del 23.10.2009).
La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alle ragioni che
l’inducevano a formulare una prognosi negativa, avendo fatto riferimento ad altra
condanna riportata dall’imputato per il medesimo reato (commesso l’anno precedente),
nonché ad una successiva condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e
ad altro precedente, sia pure risalente nel tempo, relativo alla normativa sulle armi,
in ordine al quale il prevenuto aveva usufruito del beneficio della sospensione.
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.

OSSERVA

E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità
di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.11.2014

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