Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36388 del 07/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36388 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVINO NUNZIATO N. IL 26/12/1932
avverso l’ordinanza n. 2290/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/~..e.le conclusioni del PG Dott. GQKg2a,
eC)–“2-2-091&- 2
(AQ_ 21.(sgt9 02:Q2,1
utAA,r)„,o,u}0.11Q2___
gari
( 0
eek..

G9Q_

(4

0-

~
.
~1
6
2-g-hré
ce2Q_
ceect22_

6Q_ -5(,12,,InPe2-

(s2,

Data Udienza: 07/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello dì Napoli, con ordinanza del 8 luglio 2014 rigettava
l’istanza proposta da AVINO NUNZIATO volta ad ottenere la revoca dell’ordine di
demolizione del manufatto abusivo emesso dal Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di
Napoli del 22.4.99, irrevocabile il 7.6.1999, con condanna al pagamento delle
spese del procedimento.

Nunziato, deducendo í motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod.
proc. pen.:

a. Violazione dell’art. 38 comma 2 L. 47/85.
Il ricorrente deduce che i giudici di appello avrebbero ritenuto
l’inapplicabilità della norma al caso di specie, sul presupposto che l’avvenuta
presentazione dell’istanza di condono e la congruità dell’oblazione versata non
valesse a determinare l’effetto sospensivo, evento che potrebbe verificarsi sono
in caso sia possibile formulare la ragionevole e concreta previsione che i provvedimenti rimessi all’Autorità amministrativa stiano per essere emessi in tempi
brevi.
Nessuna istruttoria, però sarebbe stata compiuta sul tempo necessario alla definizione della procedura amministrativa, penalizzando il ricorrente per
omissioni a lui non ascrivibili.
Deduce, inoltre, che l’art. 23 del vigente Piano Territoriale Paesistico per ì
Comuni Vesuviani prevede che ai fini della espressione del parere ambientale per
gli immobili condonati ai sensi della Legge 724/94 è necessaria la previa adozione di un piano di dettaglio delle vaste aree interessate dall’abusivismo, piano da
adottarsi di concerto dai Comuni interessati con la competente Soprintendenza
BB.AA.CC . e che tale adozione doveva avvenire nel termine di un anno dalla data
di approvazione del P.T.P., pertanto non sarebbe plausibile in uno Stato di diritto
che prima lo Stato conceda al cittadino la possibilità di sanare un abuso edilizio
(fissando parametri pienamente rispettati dallo scrivente), preveda, poi, la redazione, in tempi celeri, di un documento (Piano di Dettaglio) essenziale ai fini del
decidere circa la sanabilità o meno degli abusi edilizi, richieda, inoltre, il pagamento per l’intero dell’oblazione fissata, ed infine, non adempia all’onere di redazione dell’anzidetto documento.
Lo Stato demolisca, quindi, l’opera abusiva per la quale è stata presentata
ammissibile domanda di condono solo perché quello stesso Stato non ha adempiuto alla redazione del Piano di Dettaglio.

2

2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento, personalmente, Avino

Rileva che la valenza assorbente del versamento di congrua oblazione rispetto al thema dell’estinzione della procedura amministrativa è stata rimarcata
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2008.

b. difetto di competenza dell’Autorità Giudiziaria Penale.
Il ricorrente ritiene che, in forza della Circolare del Ministero della Giustizia n° 8/1458/41-QUES.86 del 28.3.98 e della sentenza S.C. sez. III in data
19.12.92 (PM Improc. Vanello), la competenza a dare esecuzione all’ordinanza

Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 19.2.2015 ha rassegnato
conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa della
ammende.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il
proposto ricorso

va dichiarato inammissibile.

2. L’avvenuto pagamento dell’oblazione non determina, ove sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, né l’estinzione del reato né l’automatica
caducazione dell’ordine di demolizione.
In materia di sanatoria edilizia, infatti, il legislatore non ha determinato
l’estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione tra le conseguenze
derivanti dall’oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, con il preciso
intento di limitare l’efficacia estintiva del condono fino alla sentenza definitiva.
L’oblazione in funzione della domanda di condono non può da causa speciale di estinzione del reato, divenire causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo il giudicato irrevocabile.
Questa Corte ha nello specifico affermato che la determinazione da parte
dell’amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a
titolo di oblazione a seguito dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria non
determina la sospensione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di
condanna, in quanto soltanto col rilascio del titolo abilitativo il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare la legittimità e la compatibilità del manufatto con gli
strumenti urbanistici!** (cfr. sez. 3, n. 28505 del 27.5.2009, Fontana, rv.
244564; sez. 3, n. 3988 del 3.12.2003 dep. il 3.2.2004, Dionisi, rv. 227555; sez.
3, n. 21025 del 21.3.2003, Parrinello, rv. 224437)

3

demolitoria compete, in via di esclusiva, alla P.A.

I precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, invero, non appaiono conferenti in quanto riguardano gli effetti del pagamento dell’oblazione
prima del passaggio in giudicato della sentenza, potendosi in tal caso produrre
l’estinzione del reato.

3. Il raccordo tra il procedimento amministrativo e l’esecuzione penale
deve avvenire sulla base di un contemperamento tra l’interesse pubblico alla rapida riparazione del bene giuridico violato e l’interesse privato del condannato ad

bile di essere modificata.
Compito del giudicante sarà una valutazione di prognosi sui tempi di definizione e sui possibili esìti del procedimento amministrativo pendente; in tale
prospettiva, secondo Cass. sez. 3, Sentenza n. 16686 del 05/03/2009, l’ordine di
demolizione dei manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può
essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede
giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio, non potendo
neppure rilevare la possibilità dell’eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili.
Pertanto in tema di sanatoria di abusi realizzati in zona sottoposta a vincolo ex art. 32 1. 47/1985, occorre compiere una ponderata valutazione circa i
tempi di definizione del procedimento amministrativo con la eventualità di sospensione dell’esecuzione solo qualora il procedimento amministrativo possa essere risolto in tempi rapidi.
L’ordinanza impugnata appare correttamente motivata e fare buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in
materia.
Va ricordato in proposito chei in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione
impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione
amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in
giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile
una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività (così questa sez. 3, n.
3456 del 21.11.2012 dep. il 23.1.2013, Oliva, rv. 254426, in cui la Corte, nell’affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca
dell’ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di
condono).
Il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del
manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento,
ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha,
4

evitare l’irreparabilità del danno in presenza di una situazione giuridica suscetti-

invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (cfr. sez. 3, n. 24273 del 24.3.2010, Petrone, rv. 247791).
Nello specifico, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art.
31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di
condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del proce-

la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione
dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (cfr. ex multis sez. 3,
n. 47263 del 25.9.2014, Russo, rv. 261212; sez. 3, n. 42978 del 17.10.2007,
Parisi, rv. 238145).
E’ stato anche precisato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la
legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti
dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (sez. 3, n. 47402 del
21.10.2014, Chisci ed altro, rv. 260972).
Nel caso che ci occupa, come correttamente sottolineato dal G.E. dì Napoli, tali condizioni non sussistono nella specie, in quanto, allo stato, il rilascio di
condono edilizio costituisce una mera eventualità; che, per giunta, ricadendo il
manufatto in zona vincolata, è necessario, ai sensi dell’art. 32 1. n. 47 del 1985,
il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo

4. Parimenti manifestamente infondata appare la censura sulla carenza di
potere dell’autorità giudiziaria.
Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che spetta al P.M. la
competenza ad eseguire l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto
con la sentenza di condanna per violazione della normativa urbanistica ed antisismica, in quanto la demolizione disposta ai sensi dell’art. 31, comma nono, del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, attrae anche quella disposta ai sensi dell’art. 98,
comma terzo, del citato decreto (cfr. sez. 3, n. 13345 del 9.3.2011, Pera, rv.
249922; sez. 3, n. 46209 del 12.10.2011, Pacchioni, rv. 251593).

5

dimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e

E’ tanto vero ciò che è stato anche precisato (sez. 3, n. 9139 del
7.7.2000, Del Duca, rv. 217472) che il giudice che pronuncia la sentenza di condanna per la contravvenzione urbanistica di cui all’art. 20 legge 28 febbraio 1985
n. 47, e impartisce l’ordine di demolizione non può affidarne l’esecuzione al sindaco, ed il provvedimento emanato in tal senso è illegittimo. Tale illegittimità deriva non solo dalla violazione della competenza istituzionale del P.M., stabilita in
via generale dall’art. 655 cod. proc. pen., ma anche dal rilievo che il sindaco è
titolare, in materia urbanistica, di una propria competenza amministrativa con-

za sull’attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale, che comprende quello
di procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino
dello stato dei luoghi, così come quello di deliberare, con il consiglio comunale,
l’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto a quelli sottesi alla demolizione. Conseguentemente non può essere indicato come il soggetto incaricato
dell’esecuzione dell’ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale
La competenza istituzionale del P.M. è stabilita in via generale dall’art.
655 cod. proc. pen.
Il sindaco è titolare, in materia urbanistica, di una propria competenza
amministrativa concorrente, in quanto investito dall’art. 4 legge n. 57 del 1985
del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale, che
comprende quello di procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi, così come quello di deliberare, con il consiglio comunale, l’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto a quelli sottesi
alla demolizione. Conseguentemente non può essere indicato come il soggetto
incaricato dell’esecuzione dell’ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2015
Il

nsigliere tensore

Il Presidente

corrente, in quanto investito dall’art. 4 legge n. 57 del 1985 del potere di vigilan-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA