Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36382 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36382 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Caltanissetta nel procedimento nei confronti di
Scicolone Crocifisso, nato a Gela (CI) il 9/11/1963
Gueli Gaetana, nata a Gela (CI) il 23/3/1945

avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di

pp lIo 41

Caltanissetta in data 15/4-7/5/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/4-7/5/2014, la Corte di appello di Caltanissetta
revocava l’ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale della
Repubblica in sede il 27/5/2013 a carico di Crocifisso Scicolone e Gaetana Gueli;
in particolare, la Corte rilevava che, non avendo essi ottemperato all’ordine

Data Udienza: 07/07/2015

medesimo, il bene era stato acquisito ope legis al patrimonio del Comune di
Gela, gratuitamente, sì che non doveva più esser demolito.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la stessa
Corte, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 31, 44, d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380. Il Collegio, pur preso atto che il bene era stato ormai
acquisito al patrimonio del Comune, avrebbe erroneamente ritenuto tale effetto
incompatibile con la demolizione dell’opera medesima; quel che, invece,
deriverebbe esclusivamente dall’emanazione di una delibera del Consiglio

mantenimento dei manufatti medesimi.
3. Con requisitoria scritta del 2/12/2014, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, aderendo agli
argomenti di cui al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame è pienamente fondato.
L’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede – con riguardo alle opere
realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, ovvero con
variazioni essenziali – un’articolata disciplina volta alla demolizione delle stesse;
in particolare, l’autorità comunale ingiunge al proprietario ed al responsabile
dell’abuso la rimozione o la demolizione dell’intervento; viene quindi concesso un
termine di 90 giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale il bene e l’area
di selibl, vengono acquisiti di diritto, e gratuitamente, al patrimonio del
Comune; l’opera acquisita è infine demolita con apposita ordinanza, salvo che
con deliberazione consiliare “non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed
ambientali”. Lo stesso art. 31, inoltre, stabilisce che per le opere abusive di cui al
medesimo articolo, il Giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all’art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti
eseguita
Questo complessivo dato normativo è prevalentemente interpretato nel
senso che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera
abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni
dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità amministrativa
determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e
dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato
dell’accertamento formale dell’inottemperanza (Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011,
Perticaroli, Rv. 251321; Sez. 3, n. 22237 del 22/4/2010, Gotti, Rv. 247653; Sez.

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comunale che ravvisasse l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al

3, n. 39075 del 21/5/2009, Bifulco, Rv. 244891; Sez. 3, n. 1819 del 2/1072008,
dep. 19/1/2009, Ercoli, Rv. 242254); ed invero, questa notifica – prevista
dall’art. 31, comma 4, cit. – costituisce soltanto titolo necessario per
l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, e deve
esser disposta allorquando, pur dopo il trasferimento di proprietà, il responsabile
dell’abuso non voglia spogliarsi del bene.
L’effetto ablatorio, quindi, si verifica ope legis, alla scadenza del termine
fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire.

accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un
potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli
dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al Giudice penale (per tutte,
Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, a mente della quale l’ordine
di demolizione adottato dal Giudice ai sensi dell’art. 7 legge 28 febbraio 1985, n.
47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto
all’esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura
di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione
amministrativa).
Ciò premesso, la fase dell’esecuzione costituisce la sede nella quale, se del
caso, può esser revocato l’ordine di demolizione (che, avendo natura
amministrativa, non è coperto dal giudicato), ad esempio allorquando lo stesso
non sia più compatibile con situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, quali ad
esempio atti amministrativi che abbiano assegnato al bene una diversa
destinazione, o l’abbiano sanato.
Orbene, se questa è la premessa, occorre però sottolineare che – per
principio costante di questa Corte – tale incompatibilità deve essere effettiva ed
attuale, non già futura e meramente eventuale, non essendo consentito
paralizzare in modo indefinito il ripristino dell’assetto urbanistico violato (Sez. 3,
n. 13746 del 29/1/2013, Falco, Rv. 254752; Sez. 3, n. 11419 del 29/1/2013,
Bene, Rv. 254421). Ne consegue – con diretto rilievo per la presente questione che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del
Comune non è comunque incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal
Giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad
opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia
stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere
abusive (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, dep. 23/1/2007, Turianelli, Rv.
235645; Sez. 3, n. 37120 dell’11/5/2005, Morelli, Rv. 232174; Sez. 3, n. 37222
del 26/9/2002, Clemente, Rv. 222915). D’altronde, l’acquisizione gratuita, in via
amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, così come l’ordine

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Quanto, poi, all’ordine emesso dal Giudice, trattasi di un provvedimento

impartito dal Giudice penale; ne deriva che il destinatario di questo si troverà
nell’impossibilità di adempiervi soltanto quando, ad acquisizione amministrativa
compiuta, l’autorità comunale abbia già ravvisato i citati interessi pubblici, non
anche quando difetti ancora qualsivoglia provvedimento in tal senso.
Quel che, con riguardo al caso di specie, non ha costituito oggetto di alcuna
verifica da parte della Corte di appello di Caltanissetta, con conseguente
annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata alla Corte di appello di
Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015

nsigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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