Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36381 del 16/06/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36381 Anno 2017
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
A.A.
B.B.
R.R.
S.S.

avverso la sentenza del 24/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2017

Ritenuto in fatto

1.11 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso
la sentenza del 24 giugno 2016, con la quale la Corte di appello di Napoli ha
dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine ai reati di concorso in peculato militare
aggravato e continuato, falso materiale ed ideologico, truffa aggravata ai danni
dello Stato, contestati agli imputati già condannati alle pene di giustizia dal G.u.p. del

rito abbreviato.
1.1 A fondamento dell’impugnazione il ricorrente deduce:
a) violazione di legge in relazione agli artt. 13, comma 2, 16, comma 3, 215
c.p.nn.p., 314 cod. pen., 12 lett. a) cod. proc. pen. e manifesta illogicità della
motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto che i reati
contestati siano tra loro connessi ed operi la disposizione di cui all’art. 13 cod. proc.
pen., comma 2, essendo stati commessi da militari in concorso con privati; ha però
ritenuto più grave il delitto di peculato militare, avuto riguardo ai criteri di cui
all’art. 16 cod. proc. pen., comma 3, il che escluderebbe la connessione e gli
imputati militari dovrebbero essere giudicati dal giudice militare, i privati da quello
ordinario. In realtà, la fattispecie di maggiore gravità è quella di peculato previsto
dall’art. 314 cod. pen. perché punita con pena più elevata nel minimo, sicchè
avrebbe dovuto essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario.
b) Assenza di motivazione in riferimento alla natura di beni oggetto di peculato ed
alla loro appartenenza all’amministrazione militare. Le autovetture utilizzate dalla
Guardia di Finanza e messe a disposizione del coimputato Alfonso Papa
appartengono alla predetta amministrazione, ma oggetto del delitto di peculato
sono anche le somme di denaro spese per manutenzione, alimentazione dei veicoli
e per retribuzioni del personale indebitamente impiegato nell’illegittimo servizio di
accompagnamento, oggetto degli addebiti.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1.La sentenza che decide in merito alla giurisdizione è inoppugnabile secondo
il combinato disposto degli artt. 568 cod. proc. pen., comma 2, e 591 cod. proc.
pen., comma 1, lett. b), potendo soltanto dare luogo a conflitto di giurisdizione a
norma dell’art. 28 cod. proc. pen.. Non è quindi consentito alle parti esperire contro
la medesima alcuna impugnazione, ma soltanto, se del caso, denunciare conflitto,
allorquando due giudici diversi prendano cognizione, ovvero si rifiutino di conoscere

l

Tribunale di Napoli all’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del

lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto (Cass., sez. 1, n. 33891 del
26/06/2009, Toscano, rv. 244832; sez. 1 n. 6518 del 6/12/1996, Pm in proc.
Esposito, rv. 206608).
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, nel caso di
provvedimento che dichiara la incompetenza o il difetto di giurisdizione, seppur
affetto da nullità assoluta per violazione di norme processuali o per altre patologie,
non esiste alcuna possibilità di fare valere il relativo vizio, nemmeno mediante il
ricorso per cassazione sotto il profilo dell’abnormità della decisione, poiché tale

Cass. 22.9.1992, Zazza, rv. 192042; Cass. 30.9.1992, Bartolomucci, rv. 192278).
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile perché proposto contro un
provvedimento non ricorribile per cassazione.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.

istituto non è invocabile nella specifica fattispecie (Cass., 11.6.1990, Carriere;

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