Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36380 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36380 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALANGA ANDREA FERDINANDO N. IL 16/06/1947
avverso l’ordinanza n. 317/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
19/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/seutue le conclusioni del PG Dott. lia.x-.9(. $4,0Les2_

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Data Udienza: 07/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 19 giugno 2014 rigettava
l’incidente di esecuzione proposto da FALANGA ANDREA FERDINANDO volto ad
ottenere la revoca, ovvero la sospensione, dell’ingiunzione a demolire n.277/98
RE.SA, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di NapoliSezione Urbanistica Ufficio Demolizioni in data 16.1.2014, in relazione alla sentenza di condanna n. 2174, emessa in data 27.10.1993 dalla Pretura Circonda-

2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento, a mezzo del proprio
difensore di fiducia, Falanga Andrea Ferdinando, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Nullità dell’ordinanza emessa in violazione dell’art. 606 lett. b) cod.
proc. pen. in relazione agli artt. 1 quinquíes e sexies della L. n. 431/1985 ed altro.
Il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata non affronterebbe le tematiche di merito, con evidenti carenze in punto di diritto e illogicità motivazionale.
Il GIP si sarebbe limitato ad una analisi della normativa statale senza relazionare la stessa normativa con la legislazione regionale in materia amministrativa.
L’analisi normativa risulterebbe, quindi, incompleta e male articolata.
Il giudice avrebbe ritenuto di negare la sospensione sul presupposto che
l’iter amministrativo della domanda in sanatoria, fosse stato respinto.
L’illogicità della motivazione del provvedimento emergerebbe laddove la
domanda di condono, prodotta attraverso l’incidente di esecuzione, viene ritenuta inidonea a produrre un futuro provvedimento amministrativo che si ponga in
insanabile contrasto con l’ordine di demolizione, riportandosi erroneamente
all’art. 32 della L.47/85. Il giudice avrebbe ritenuto che, non avendo il Falanga
impugnato il silenzio rifiuto, non si sarebbe formato il silenzio assenso e che la
domanda viziata non sarebbe idonea a sospendere o revocare l’ordine di demolizione.
Detto iter argomentativo non terrebbe conto della particolarità del procedimento dell’istanza di condono presentata dal Falanga, nella Regione Campania,
in una zona assoggetta a perimetrazione per il rischio vulcanico.
La domanda di condono, infatti, pur ricadendo l’immobile in zona vincolata, in ossequio al disposto dell’art. 9 comma 5 della legge Reg. Camp. N.10/94
non è assoggettabile all’ipotesi del silenzio rifiuto.

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riale di Napoli-Ufficio GIP, esecutiva il 15.12.1995.

Richiama una decisione del Tar ed una decisione di questa Corte in un
caso che ritiene sovrapponibile al presente.
Sottolinea che sarebbe concretamente prevedibile l’ottenimento di un
provvedimento in contrasto con l’ordine di demolizione.
Il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo sarebbe imputabile alla mancata preventiva adozione del Piano strategico Operativo di cui
all’art. 1, comma 3, L.R. 21/2003.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con tutte le

Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 30.10.2014 ha rassegnato
conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, adottando i
provvedimenti di cui all’art. 616 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, l’ordinanza impugnata appare correttamente motivata e fare
buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in materia.
Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione
impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione
amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in
giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile
una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività (così questa sez. 3, n.
3456 del 21.11.2012 dep. il 23.1.2013, Oliva, rv. 254426, in cui la Corte, nell’affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca
dell’ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di
condono).
Il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del
manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento,
ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha,
invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (cfr. sez. 3, n. 24273 del 24.3.2010, Petrone, rv. 247791). Nello specifico, il
giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione
dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del
2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria

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conseguenze di legge.

successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo
e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel
caso di un suo rapido esaurimento (cfr. ex multis sez. 3, n. 47263 del 25.9.2014,
Russo, rv. 261212; sez. 3, n. 42978 del 17.10.2007, Parisi, rv. 238145).
E’ stato anche precisato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice

incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti
per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge
per il corretto esercizio del potere di rilascio (sez. 3, n. 47402 del 21.10.2014,
Chisci ed altro, rv. 260972).

3. Nel caso che ci occupa, come correttamente sottolineato dal G.E. di
Napoli, tali condizioni non sussistono nella specie, in quanto, allo stato, il rilascio
di condono edilizio costituisce una mera eventualità; che, per giunta, ricadendo il
manufatto in zona vincolata, è necessario, ai sensi dell’art. 32 1. n. 47 del 1985,
il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Viene rilevato anche che tale parere, per stessa ammissione del ricorrente, non è stato rilasciato, con conseguente formazione, in base alla predetta
norma, del silenzio-rifiuto sulla relativa richiesta, provvedimento implicito che
peraltro non risulta neppure impugnato dal ricorrente;
Quanto alla parte in cui il ricorrente invoca, quale norma applicabile alla fattispecie, l’art. 9 della L. R. Campania 18 novembre 2004, n. 10 – la quale prevede
una speciale procedura di “definizione delle domande di sanatoria presentate ai
sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, ed alla
legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39” – è inammissibile in primo luogo
per la novità della questione, proposta per la prima volta in questa sede e non
sottoposta al G.E.. Ed invero in proposito questa Corte di legittimità ha precisato
(cfr. sez. 5, n. 9 del 4.1.2000, Rotondi, rv 215976) che anche in terna di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato
chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere
la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in
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con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente

idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di
diritto prima non prospettati”).
Sul punto, inoltre, il ricorso è generico, in quanto il ricorrente invoca la
norma regionale senza farsi carico di indicare la tipologia di vincolo, al fine di
verificare se lo stesso consenta o meno di accedere alla sanatoria, Ed infatti,
questa Corte (cfr. sul punto questa sez. 3, n. 40198 del 2.7.2009, Trofa, rv.
244897) ha ritenuto che la speciale procedura prevista dall’art. 9 della predetta
legge regionale campana non può essere interpretata in senso confliggente con

gli stretti limiti previsti dall’art. 32 del 30.9.2003, n. 269, conv. con modd. in L.
24 novembre 2003, n. 326.
La stessa norma regionale, peraltro, non riguarda qualsiasi abuso in zona
vincolata, ma, al comma 5, limita il suo campo di applicazione, sia nella versione
originaria (secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli abusi edilizi realizzati nelle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli
di cui alla legge n 47/1985 articolo 33”), sia (anche con minore intensità) in
quella introdotta dall’art. 1, comma 72, lettera b), L.R. 7.8.2014 n. 16 secondo
cui “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi
realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell’articolo 33
della 47/1985, compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c), d),
del medesimo articolo solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano
l’inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse”)
In ultimo va sottolineato che la sentenza richiamata nel ricorso è relativa
ad un caso diverso in cui era stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2015
Il Cr igliere estensore

Il Presidente

la legge nazionale che consente la condonabilità degli abusi in zona vincolata ne-

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