Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3638 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3638 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMAGNOLI NICOLA N. IL 20/02/1947
avverso la sentenza n. 466/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Nicola Romagnoli
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 10 ter, d.Lvo
74/2000, perché, quale legale rappresentante della Samic 90 di
Romagnoli Nicola & C. s.a.s., aveva omesso di versare l’i.v.a. per un
importo di euro 213.641,00, scaturente dall’autoliquidazione della
dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006, presentata 1’8/11/2007, e
condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, ha concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena;
-che la difesa del Romagnoli ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la quantificazione del trattamento sanzionatorio;
-che il motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, in
quanto il discorso giustificativo, svolto dal decidente, in punto di
dosimetria della pena si palesa logico e corretto, con determinazione
della stessa nel minimo edittale;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.
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