Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36379 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36379 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento nei
confronti di
Vizzini Anna Maria, nata a Gela (CI) l’11/271956

avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudie per le indagini preliminari del
Tribunale di Gela in data 12-13/3/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12-13/3/2014, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Gela dichiarava inammissibile l’istanza – proposta dal pubblico
ministero in sede – volta ad ottenere la riforma del provvedimento emesso dallo
stesso G.i.p. il 5/7/2013, con la quale era stato disposto il dissequestro di taluni
beni in favore di Anna Maria Vizzini, con restituzione alla stessa; in particolare, il

Data Udienza: 07/07/2015

Giudice rilevava che avverso quest’ultima ordinanza, emessa dal G.i.p. in
funzione di Giudice dell’esecuzione, sarebbe stato necessario proporre ricorso per
cassazione, non già opposizione.
2. Propone tale ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela,
deducendo la violazione di legge. In particolare, dopo aver affermato che
giammai sarebbe stato possibile restituire i beni alla Vizzini (atteso che, non
intervenuta la demolizione degli stessi nel termine di 90 giorni dall’ordinanza
sindacale, questi erano divenuti patrimonio del Comune di Gela), sottolinea che il

dell’esecuzione, non già con ricorso per cassazione.
3. Con requisitoria scritta del 27/11/2014, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con
trasmissione degli atti al G.i.p., ribadendo la medesima giurisprudenza
richiamata dal Procuratore ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Con sentenza del 17/10/2012, il Tribunale di Gela applicava ad Anna Maria
Vizzini la pena di un anno, otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa in ordine
ai reati di cui agli artt. 349 cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
era disposta la confisca del materiale in sequestro ed ordinata la demolizione
delle opere abusive. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, in
data 6/6/2013, il difensore della Vizzini chiedeva al Giudice dell’esecuzione il
dissequestro di tutto quanto ancora in vincolo, con restituzione alla stessa; quel
che il G.i.p. del Tribunale concedeva, con ordinanza 5/7/2013.
Avverso questa, il Procuratore della Repubblica di Gela proponeva ricorso
allo stesso Giudice, che però lo dichiarava inammissibile con il provvedimento in
questa sede gravato; come già indicato, infatti, il G.i.p. riteneva che il pubblico
ministero avrebbe potuto proporre soltanto ricorso per cassazione.
Orbene, questa decisione è errata.
Il codice di rito (art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4) prevede, tra le
altre competenze del Giudice dell’esecuzione, anche quelle in materia di confisca
o restituzione delle cose sequestrate, disponendo che i relativi provvedimenti
siano adottati dallo stesso senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di
comparizione delle parti

(de plano),

e che contro tali provvedimenti gli

interessati possano proporre opposizione davanti al medesimo Giudice, il quale
dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.
proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

2

relativo provvedimento doveva esser impugnato proprio innanzi al Giudice


Ciò premesso, costituisce costante indirizzo di questa Corte quello per cui, in
tema di confisca, avverso il provvedimento del Giudice dell’esecuzione – sia che
questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc.
pen. (come nel caso di specie), sia che abbia provveduto irritualmente nelle
forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista soltanto la
facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato
l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento
(tra gli altri, Sez. 5, n. 503 dell’11/11/2014, Viti, Rv. 262166; Sez. 3, n. 48495

Filomena, Rv. 252572; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, Valletta, Rv. 242510).
Questo orientamento, che il Collegio condivide, si fonda sul presupposto per cui,
diversamente opinando, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase
del “riesame” del provvedimento da parte del Giudice dell’esecuzione, il quale, al
contrario della Corte di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è
deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in
grado di sottoporre ad un Giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di
un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della
opposizione proprio per la sua peculiarità.
L’ordinanza del Tribunale di Gela, pertanto, deve essere annullata senza
rinvio, con restituzione degli atti allo stesso Ufficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
G.i.p. del Tribunale di Gela.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015

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sigliere estensore

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Il Presidente
Aldo Fiale

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del 6/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 1, n. 11770 del 28/2/2012,

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