Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36375 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36375 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETILLANT S.A.
avverso l’ordinanza n. 1975/2013 TRIBUNALE di PESCARA, del
29/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/xlMie_le conclusioni del PG Dott.
,

E

;AA-a4/1;‘4,7MZ,- 6e)

Uditi difensor Avv.;

i Al-

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pescara, con ordinanza 29.5.2014, ha rigettato la richiesta di
affidamento in custodia di beni immobili in sequestro proposta dalla società
proprietaria Petillant Comercio e Aluguer Internacional de Meios de Transporte Aereo
S.A.
Il difensore della società proprietaria propone ricorso per cassazione denunziando
violazione degli artt. 325 cpp, 240 cp e 11 legge n. 145/2006: trattasi a suo avviso di
motivazione omessa e/o comunque apparente. Procede a ricostruire lo stato in cui

sequestrati, tra cui quello primario di preservare il valore dei beni affidatigli.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso perché il
provvedimento non è ricorribile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come di recente affermato da questa Corte, le modalità di esercizio
dell’amministrazione giudiziaria e gli eventuali profili di negligenza dell’amministratore
nella gestione dei beni non sono impugnabili neppure con l’appello cautelare (v. Sez.
3, Sentenza n. 39181 del 28/05/2014 Cc. dep. 24/09/2014 Rv. 260381; Sez. 6,
Sentenza n. 28003 del 26/03/2014 Cc. dep. 27/06/2014 Rv. 262043), precisandosi
però che le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6,
Sentenza n. 28003/2014 cit.).
Nel caso di specie, la società ha proposto una istanza diretta al Pubblico Ministero
che, su parere contrario del predetto, è stata rigettata dal Collegio, al di fuori del
procedimento di esecuzione .
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3.7.2015.

versano gli immobili sequestrati ricordando i doveri che incombono sul custode di beni

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