Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36373 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36373 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Puglisi Cosentino Alfio Maria, n. a Acireale il 31/01/1943;

avverso la ordinanza del Tribunale di Roma in data 24/12/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità per rinuncia;

RITENUTO IN FATTO

1. Puglisi Cosentino Alfio Maria ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui

il

Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo
del G.i.p. presso il Tribunale di Roma in relazione alla contestata dichiarazione,
quale legale rappresentante della Finsole S.p.A., di elementi passivi fittizi pari ad
euro 3.500.000 per l’anno 2008 a seguito della intervenuta stipulazione di un
accordo transattivo con la Archimede Immobiliare S.p.a. con cui il primo
rinunciava alla somma di euro 3.500.000 già parte di un credito vantato ed in

Data Udienza: 18/06/2015

assenza di alcuna lite tra le parti e senza alcuna rinuncia della Archimede ad
alcuna propria pretesa.

2.

Con un unico motivo, premesso che il sequestro ha interessato

esclusivamente i beni di Puglisi, il ricorrente deduce che per potere procedere
alla confisca per equivalente è necessario l’accertamento dell’impossibilità di

Inoltre, se è vero che tale impossibilità può essere transitoria e reversibile, è
altresì vero che di tale impossibilità sia pure relativa deve comunque darsi atto
nel provvedimento; e, nella specie, erroneamente il Tribunale ha posto a carico
della difesa l’onere di evidenziare la eventuale disponibilità del profitto da parte
dell’ente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., avendo il
ricorrente, con atto del 15/06/2015 personalmente sottoscritto, rinunciato allo
stesso essendo stato nelle more disposto, con provvedimento del P.M., il parziale
dissequestro.
La non imputabilità al ricorrente della causa di rinuncia, dovuta nella specie a
sopravvenuta carenza di interesse in forza del suddetto provvedimento, esclude
la condanna alle spese del procedimento nonché alla sanzione pecuniaria ex art.
616 c.p.p. (vedi Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015

Il Consigli e

tensore

Il Presidente

operare la confisca in via diretta dei beni che costituiscono il profitto del reato.

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