Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36370 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36370 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da : Lanza Michelino, n. a Sanremo il 14/01/1954;

avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 18/12/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e in subordine
per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Lanza Michelino ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del

Tribunale di Milano in data 18/12/2013 di applicazione della pena per il reato di
cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’omesso versamento di
ritenute quale legale rappresentante di Freelancer S.r.l.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 322 ter c.p. in relazione
alla disposta confisca dell’intero valore corrispondente all’imposta evasa pur a
fronte dell’intervenuto pagamento, a titolo di rateizzazione, prima della

Data Udienza: 18/06/2015

sentenza, di euro 18.698,88 (di cui, quindi, non si è tenuto conto
illegittimamente dal giudice).

3. Con un secondo motivo lamenta essersi proceduto alla confisca dei beni in
capo all’imputato e non in capo alla società senza preventivamente motivare,
come imposto tra l’altro da Cass., sez. 4, n. 10682 del 2013, sull’impossibilità di

corrispondente al profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente perché preliminare in via
logica rispetto al primo, è inammissibile posto che il ricorrente non ha precisato,
come avrebbe dovuto per rendere specifico il motivo di ricorso, che il profitto,
aggredibile in via diretta, fosse ancora presente nelle casse della società, sì che
non potesse ricorrersi alla confisca per equivalente nei confronti del legale
rappresentante (cfr. Sez. 3, n. 38740 del 09/05/2012, Sgarbi, Rv. 254795; Sez.
U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647).

5. Il primo motivo di ricorso è invece fondato : dalla documentazione di cui il
giudice già disponeva al momento della richiesta di applicazione della pena
risultava in effetti che, in conseguenza della richiesta ed ottenuta rateizzazione
del debito tributario, il ricorrente aveva effettuato, prima del giudizio, il
pagamento di euro 18.698,88 a titolo di sei rate mensili.
Di qui, dunque, l’illegittimità del provvedimento di confisca per equivalente
disposta senza tenere conto di quanto sino a quel momento versato e tale da
comportare una riduzione del profitto da 82.496,00 ad euro 63.797,12.
Infatti, ove sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e
l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, la confisca
non può avere ad oggetto l’intero ammontare del profitto derivante dal mancato
pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente
ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a
determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il
principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere
superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa (cfr., sia pure
con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, Sez. 3, n.
2

procedere alla confisca in via diretta, nei confronti della società, della somma

20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014,
Cavatorta, Rv. 258903).

6. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta
confisca il cui oggetto va rideterminato, per effetto della automatica sottrazione,
all’importo corrispondente al profitto originario, dell’importo corrispondente al

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca
che fissa in euro 63.797,12. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015

Il ConsJier estensore

Il Presidente

pagamento delle sei rate mensili, in euro 63.797,12.

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