Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3637 del 28/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3637 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANZESE PASQUALE N. IL 03/11/1953
avverso la sentenza n. 2053/2012 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha dichiarato Pasquale Franzese responsabile del reato di cui
all’art. 44 lett.

c), d.P.R. 380/01, per avere, quale proprietario

dell’immobile e committente, realizzato la chiusura di un porticato delle
concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di
mesi 4 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda;
-che il Franzese, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione, i cui
motivi di annullamento sono assolutamente generici ed inconferenti,
perché con essi si contesta la mancata concessione delle attenuanti
generiche, che risultano applicate dal giudice di merito;
-che, in ogni caso, la argomentazione motivazionale, adottata dal
decidente, si palesa logica e corretta, sia in relazione alla concretizzazione
del reato contestato, che in ordine alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
– Così deciso in Roma il 28/11/2014.

dimensioni di mt. 5 x 5, in difetto di titolo abilitativo; lo ha condannato,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA