Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36369 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36369 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vastarella Raffaele, nato a Caivano il 12-06-1951
avverso la ordinanza del 20-10-2014 del tribunale della libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Lumeno Dell’Orfano che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Raffaele Vastarella ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata
in epigrafe con la quale il tribunale di Napoli ha rigettato l’appello cautelare
proposto avverso l’ordinanza emessa dal Gip presso il medesimo tribunale che
aveva rigettato la richiesta di revoca e/o riduzione, previo accertamento tecnico
del valore dei beni, del sequestro preventivo per equivalente eseguito su taluni

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente ha articolato un
unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 disposizioni di
attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
Con esso deduce la nullità dell’ordinanza per violazione di legge (articolo
606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale) in relazione agli articoli
125, comma 3, codice di procedura penale nonché 321,324 stesso codice ed
articolo 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007 numero 244.
Sostiene il ricorrente che la motivazione dell’impugnata ordinanza ignora un
elemento decisivo introdotto dalla difesa nell’istanza rigettata dal Gip attinente
l’effettivo valore dei beni vincolati e ciò al fine di dimostrare che il sequestro ha
violato il principio di proporzionalità tipicamente previsto per il cosiddetto
sequestro per equivalente.
Infatti, al cospetto di due consulenze giurate di parte prodotte dalla difesa,
si richiedeva il dissequestro della parte in eccedenza sia pure subordinando la
decisione all’esito di una consulenza estimativa disposta dal pubblico ministero.
Ad avviso della difesa tale atto appariva indispensabile proprio al fine di
verificare se le stime dei consulenti della difesa fossero più affidabili di quelle
esposte in via statica e probabilistica dall’agenzia delle entrate e redatte sulla
scorta di tabelle provenienti dall’osservatorio del mercato immobiliare. I giudici
di merito hanno omesso di considerare che proprio l’agenzia precisa che tali
tabelle non possono intendersi sostitutive della stima ma soltanto di ausilio alla
stessa, così come del resto precisato anche nel sito Internet dell’agenzia delle
entrate laddove nel quadro “quotazioni immobiliari” si legge testualmente che “le
quotazioni sono riferibili all’ordinarietà degli immobili in particolare allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea e che l’utilizzo delle quotazioni
OMI nell’ambito del processo estimale non può che condurre ad indicazioni di
valori di larga massima. Pertanto la stima effettuata da un tecnico professionista
rappresenta l’unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera
esaustiva e con piena efficacia l’immobile e di motivare il valore attribuito al
medesimo”.

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cespiti immobiliari.

Nella fattispecie, il ricorrente assume di aver dimostrato che i beni immobili
in sequestro avessero un valore nettamente superiore a quello di mercato in
considerazione del materiali di alto pregio utilizzati per i lavori di ristrutturazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

persistessero i presupposti della cautela reale, non essendo stato introdotto
alcun elemento di novità rispetto a quanto già valutato in sede di riesame e,
comunque, fondandosi le perizie di stima (già prodotte dalla difesa in sede di
esame) “sulle affermazioni del perito e non su calcoli analitici del valore degli
immobili o su indagini di mercato: inoltre, i valori di mercato dei beni immobiliari
sono suscettibili di variazioni nel tempo e, allo stato, non sono riscontrabili
sproporzioni rispetto alla valutazione avvenuta attraverso il valore catastale”. Il
tribunale ha poi sottolineato che correttamente era stato utilizzato dal tribunale
del riesame “il criterio adottato dalla Guardia di Finanza che ha incrociato le
informazioni acquisite dall’agenzia del territorio con quelle provenienti
dall’osservatorio del mercato immobiliare”.
Nel merito poi tribunale ha rilevato che, pur in assenza di una specifica
consulenza tecnica, la valutazione di proporzione tra il valore dei beni sequestrati
e profitto del reato era stata già operata dal tribunale del riesame che, nel
contraddittorio, aveva verificato la correttezza dei criteri di valutazione utilizzati
dagli inquirenti, tenendo specificamente conto della documentazione e delle
prospettazioni offerte dalla difesa. Sicché alcun elemento di novità era stato
prodotto dall’interessato che aveva riproposto i medesimi argomenti già oggetto
di pregresse valutazioni e, sul punto, il giudice cautelare riportava testualmente
l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame, il quale aveva affermato che
“nell’impossibilità, almeno allo stato, di rintracciare il profitto diretto del reato
pure presso l’indagato (dell’anagrafe dei conti correnti del hastorello non sono
emersi disponibilità finanziarie in capo allo stesso), il sequestro è stato
correttamente disposto sui beni personali per equivalente. Non è poi censurabile,
contrariamente all’assunto difensivo, l’operato della Guardia di Finanza che, per
la valutazione delle unità immobiliari da sottoporre a sequestro, si è rivolta
all’agenzia delle entrate anziché ad un “ausiliario tecnico specializzato”.
Dopo aver rilevato la correttezza delle operazioni di stima degli immobili e le
criticità rilevate in ordine ad una futura liquidazione di essi (esistenza di iscrizioni
ipotecarie e compartecipazione con terzi), il tribunale ha concluso come
restassero indimostrate le affermazioni, che neppure tenevano conto

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2. Il tribunale ha osservato che il Gip aveva rigettato l’istanza sul rilievo che

dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie e delle difficoltà di realizzo in relazione
all’immobile pro quota, dirette a dimostrare sulla base di non meglio specificate
“indagini eseguite nella zona” il supposto valore degli immobili in sequestro e le
stime che, all’esito delle indagini difensive, ne erano scaturite.

3. Ciò posto, il ricorso non si confronta minimamente con la ratio decidendi
dell’ordinanza impugnata sia con riferimento alla riproposizione di medesime
istanze in precedenza già rigettate e che, in assenza di elementi di novità, nella

sia con riferimento alla parte finale della decisione che, con logica ed adeguata
motivazione, incensurabile in questa sede, ha affermato l’inattendibilità delle
stime peritali private e l’esistenza di pesi sugli immobili, o di altri diritti di
proprietà pro quota esistenti su di essi, idonei ad sottodimensionarne e non ad
implementarne la stima.
Questa Corte ha già affermato come, nel corso degli incidenti cautelari,
siano legittime le stime immobiliari operate dalla Guardia di Finanza che, nel
darvi corso, abbia proceduto a richiedere alla Agenzia del territorio le
informazioni utili per conoscere le reali dimensioni degli immobili e la zona
attribuita agli stessi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (Sez. 3, n. 42639
del 26/09/2013, Lorenzini, in motivazione) sicché il gravame tende, nella
sostanza, a sovrapporre una propria ricostruzione dei fatti, già in precedenza
scrutinata e respinta, rispetto a quella del tutto logica fornita dai giudici
cautelari, e tale obiettivo è perseguito dal ricorrente attraverso censure, da un
lato, precluse e, dall’altro, non consentite nel giudizio di legittimità.

4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, tenuto conto della sentenza
13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono
elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria,
segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta
congrua, di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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specie non sussistenti, determinano effetti preclusivi rispetto a nuove richieste e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 18/06/2015

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