Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36367 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36367 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Moncada Antonino, nato ad Agrigento il 14-03-1962
avverso la ordinanza del 05-03-2014 della Tribunale della libertà di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento con
rinvio;

Data Udienza: 18/06/2015

A

RITENUTO IN FATTO

1. Antonino Moncada ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata
in epigrafe con la quale la corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di
rinvio, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata
dal ricorrente con ricorso del 6 giugno 2011.

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il

173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge nonché la
mancanza e la manifesta illogicità della motivazione relativamente all’esclusione
del reato di falso dal novero di quelli per i quali era stato emesso titolo custodiale
a suo carico nonché l’omessa valutazione della domanda di riparazione in
relazione al reato di falso di cui al capo g) dell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere, per il quale è stata successivamente disposta l’archiviazione (articolo
606, comma 1, lettere di) ed e) codice di procedura penale in relazione
all’articolo 314 stesso codice).
Assume il ricorrente che nell’ordinanza impugnata, pronunciata a seguito di
annullamento con rinvio di precedente ordinanza con cui la Corte di appello di
Palermo aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda ex articolo
314 codice di procedura penale proposta da Antonino Moncada, il giudice della
riparazione ha sostenuto che nel caso di specie il titolo custodiale risulterebbe
essere stato disposto per il solo reato associativo di cui al capo a) del
provvedimento coercitivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Agrigento in data 18 giugno 2002, non anche per il reato di falso di
cui al capo g) del medesimo provvedimento.
Osserva il ricorrente come la Corte di appello abbia omesso di considerare
che, per il reato di falso, il gip del tribunale di Agrigento aveva emesso, in data 1
aprile 2006, apposito decreto di archiviazione, con la conseguenza che la Corte
territoriale ha adottato sul punto un percorso motivazionale inadeguato perché
erroneo ed illogico sul rilievo che, ai fini della domanda di riparazione, l’ingiusta
detenzione reclamata dal ricorrente con riferimento al reato di falso non è stata
assolutamente presa in considerazione dal giudice della riparazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea
applicazione dell’articolo 314 codice di procedura penale nonché l’erroneità della
declaratoria di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione per
difetto e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta
sussistenza di un comportamento meramente colposo dell’istante, idoneo ad

2

difensore, ha articolato due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo

escludere il diritto alla riparazione in relazione al reato di cui all’articolo 416
codice penale contestato al capo a) del titolo custodiale (articolo 606, comma 1,
lettere b) ed e), codice di procedura penale).

3. Il ministero dell’economia e delle finanze si è costituito con memoria
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso sul rilievo che
la Corte di appello ha correttamente ritenuto come, rispetto al reato associativo,
il ricorrente avesse posto in essere un comportamento che aveva indotto

sufficiente per escludere in toto la riconoscibilità della riparazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente rileva il procuratore Generale il primo motivo di
ricorso è fondato e travolge l’intera motivazione.
Con la sentenza rescindente, questa Corte, nell’annullare con rinvio una
precedente ordinanza di altra sezione della medesima Corte d’appello siciliana,
aveva precisato che il provvedimento restrittivo era stato applicato sia per il
reato associativo che per il reato di falso, per entrambi i quali era intervenuta
una pronuncia nel merito.
La Corte territoriale pur dando atto di ciò (pag. 5), ha contradditoriamente
affermato che il titolo custodiale fu emesso solo ed esclusivamente per il reato
associativo (pag. 6) – unico reato quindi preso in considerazione con riferimento
all’istanza di riparazione – e per spiegare tale fondamentale circostanza ha
sostenuto che il reato di falso non risulta essere stato contestato all’imputato già
subito dopo l’interrogatorio di garanzia, definitivamente scomparendo dai capi di
incolpazione.
Ne consegue che è ampiamente condivisibile il rilievo del ricorrente laddove
si duole, in proposito, della manifesta illogicità della motivazione, posto che
proprio l’assunto argomentativo della Corte di appello dimostrerebbe l’esatto
contrario in quanto l’espletamento di un interrogatorio di garanzia sarebbe
dimostrativo della avvenuta emissione del titolo cautelare.
Sicché il giudice della riparazione ha di fatto omesso di prendere in esame il
tema della sussistenza o meno del diritto al ristoro per la custodia cautelare
subita dal ricorrente per il predetto reato di falso, assumendo erroneamente che
detto reato non risulterebbe contestato all’imputato e sia comunque scomparso
definitivamente dei capi di imputazione, laddove invece l’imputazione di falso
“spariva” perché interveniva il decreto di archiviazione.

3

l’autorità giudiziaria in errore così provocando la detenzione, circostanza

3. L’istanza riparatoria coinvolgeva anche il titolo custodiale emesso per il
reato di falso, sul quale è mancata la pronuncia del giudice della riparazione, e
da ciò consegue l’illogicità della motivazione che travolge l’intera decisione, la
quale va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di

Così deciso il 18/06/2015

Palermo.

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