Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36366 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36366 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAIOLA GIUSEPPE N. IL 08/02/1960
avverso l’ordinanza n. 745/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
25/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

n
10 1 c1,4 /c”-°P

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1 II Tribunale di Roma con ordinanza 25.11.2014 ha rigettato l’appello
proposto da Faiola Giuseppe contro il provvedimento del GIP che aveva a sua
volta respinto l’istanza da lui proposta, quale terzo intestatario, per ottenere il
dissequestro di alcuni immobili sequestrati nell’ambito di un procedimento penale
per lottizzazione abusiva e confiscati con sentenza del Tribunale del 26.3.2008,
confermata dalla Corte d’Appello con successiva sentenza 6.6.2012.
Il Tribunale ha motivato la decisione osservando che i permessi di

questi invocati a sostegno della richiesta, dovevano ritenersi illegittimi perché
collegati a due precedenti concessioni edilizie a loro volta illegittime in quanto
rilasciate da funzionario condannato per concorso nel reato di lottizzazione
abusiva.
2. Per l’annullamento della ordinanza, i difensori hanno proposto ricorso per
cassazione denunziando con unico motivo ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp la
mancanza e manifesta illogicità della motivazione e, comunque la mera
apparenza e carenza della stessa: limitare l’analisi alla persona del funzionario
autore del rilascio dei primi permessi ritenuti illegittimi nell’ambito di altro
processo penale ancora sub iudice per dedurre la presunta illegittimità anche dei
secondi (rilasciati oltre tutto da un diverso funzionario) senza estendere l’analisi
ala correttezza dei nuovi atti amministrativi costituenti il presupposto, si risolve secondo il ricorrente – in un evidente difetto motivazionale che vulnera di nullità
l’impugnato provvedimento.
Precisa che il difetto motivazionale appare ancor più evidente ove si consideri
che i permessi di costruire in sanatoria non si limitano a richiamare i primi, ma
sono diretta conseguenza dell’adozione del nuovo piano particolareggiato,
facendo riferimento alla relativa delibera di adozione presente integralmente in
atti: ritiene quindi che l’indagine sulla legittimità dei permessi non possa
prescindere dall’indagine sulla legittimità dell’adozione della citata variante al
piano particolareggiato, che il Tribunale ha del tutto omesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il tema posto all’esame della Corte riguarda i limiti del controllo del giudice
penale sull’atto amministrativo ai fini dell’accertamento della sussistenza di reati
in materia urbanistica ed edilizia.
La questione, peraltro non nuova, è stata risolta in giurisprudenza con
l’affermazione del principio secondo cui in materia urbanistica, qualora venga
realizzata un’opera sulla base di una concessione edilizia in sanatoria, il giudice
penale ha l’obbligo di sindacare in via incidentale l’eventuale illegittimità dell’atto

costruire in sanatoria nn. 3110 e 3111 del 19.5.2014 rilasciati al ricorrente e da

,

amministrativo, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto
dell’illecito penale, senza necessità di procedere alla disapplicazione del
medesimo (cass. Sez. 3, Sentenza n. 26144 del 22/04/2008 Cc. dep. 01/07/2008
Rv. 240728; Sez. 3, Sentenza n. 41620 del 02/10/2007 Cc. dep. 13/11/2007 Rv.
237995; Sez. U, Sentenza n. 11635 del 12/11/1993 Ud. dep. 21/12/1993 Rv.
195359, Borgia).
Come precisato dalla sezioni unite con la sentenza Borgia da ultimo cit.
non può ritenersi che, sussistendo l’accertata aporia dell’opera edilizia rispetto

piano regolatore generale, il giudice penale debba ugualmente concludere per la
mancanza di illiceità penale solo perché sia stata rilasciata la concessione edilizia,
la quale nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali e formali
dell’atto, non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed
edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle stesse rappresentazioni grafiche del progetto, a
seguito della cui approvazione, tale atto amministrativo viene emesso.
Né il limite anzidetto al potere di accertamento penale del giudice può
essere posto evocando l’enunciato dell’art. 5 1.20 marzo 1865 n.2248 all. E, in
quanto tale potere non è volto ad incidere sulla sfera dei poteri riservati alla
pubblica amministrazione, e quindi ad esercitare un’indebita ingerenza, ma trova
fondamento e giustificazione in una esplicita previsione normativa, la quale
postula la potestà del giudice di procedere ad un’identificazione in concreto della
fattispecie sanzionata. Al giudice penale non è affidato alcun. sindacato sull’atto
amministrativo ma, nell’esercizio della potestà riconosciutagli, egli è tenuto ad
accertare la conformità tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e
fattispecie legale, in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a
tutela, nella quale gli elementi di natura extra penale convergono organicamente,
assumendo un significato descrittivo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto l’illegittimità dei permessi in
sanatoria ottenuti dal ricorrente sol perché ancorati alle due precedenti
concessioni del 2002 formate dal dirigente della Ripartizione Urbanistica del
Comune di Fondi, condannato per concorso in lottizzazione abusiva per aver
fornito il determinante contributo consistente nel rilascio delle descritte
concessioni; ha ritenuto significativo il fatto che i due permessi in sanatoria non
facessero alcun riferimento a tale illegittimità né alla sussistenza di un
accertamento in sede giudiziaria.
Un tale percorso argomentativo però si rivela meramente apparente
perché l’indagine che si richiedeva ai giudici di merito secondo i principi richiamati
avrebbe dovuto comportare una verifica, seppur

3

incidenter tantum,

della

agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del

correttezza dell’iter seguito dalla pubblica amministrazione sulla scorta della
documentazione prodotta dal ricorrente (la Delibera di GM dell’11.10.2013 con
.cui è stata adottata la variante del piano particolareggiato di zona, la
Convenzione per la cessione gratuita di aree standard al patrimonio comunale e
l’Appendice alla cessione).
Invece, si è fatta semplicisticamente discendere l’illegittimità dei permessi
in sanatoria sulla base di un mero sillogismo, basato sul rilievo che i nuovi
provvedimenti in sanatoria richiamavano altre concessioni rilasciate da un

di motivazione (in proposito va ricordato che il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso
solo per violazione di legge (art. 325 cpp), in tale nozione dovendosi
comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice. (tra le varie, cfr. cass. Sez. U, Sentenza n.
25932 del 29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n.
25933; cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. dep. 11/11/2009).
Si rende necessario pertanto l’annullamento con rinvio affinché il Tribunale
di Roma in diversa composizione soggettiva proceda a rivalutare la legittimità del
provvedimento operato sui beni del ricorrente tenendo conto dei principi di
diritto esposti.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 16.6.2015.

funzionario sottoposto a procedimento penale, con evidente elusione del dovere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA