Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36363 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36363 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

Data Udienza: 19/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Podetti Antonio, nato a Leni il 13-03-1963
avverso la ordinanza del 10-01-2015 del del tribunale della libertà di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti;
Udito per il ricorrente

;

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Podetti ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza in epigrafe
con la quale il tribunale della libertà di Messina ha annullato, limitatamente al
capo “C”, il decreto, confermato nel resto, con il quale il gip del tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto aveva disposto il sequestro preventivo di un’area con
opere abusive nel comune di Malfa.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il

difensore solleva due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione
all’articolo 525 codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera c),
codice di procedura penale).
Assume il ricorrente come, in aperta violazione del principio di immutabilità
del giudice, il collegio decidente cambiava la propria composizione tra la data
dell’udienza e quella successiva in cui veniva depositata la ordinanza oggetto del
presente gravame.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge derivante
dalla inosservanza delle norme di cui agli articoli 110 codice e 44, comma 1,
lettera c) d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 nonché violazione dell’articolo 12 della
legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995 e dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del
d.p.r. 380 del 2001 così come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013.
Sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto il

fumus delicti

sul

presupposto che l’intervento realizzato non integri una mera demolizione e
ricostruzione del rudere preesistente, essendo diversa la sagoma orizzontale
(impronta planimetrica) e verticale (altezza dei vani), nonché l’area di sedime.
In particolare, il tribunale avrebbe erroneamente definito l’intervento edilizio
come di nuova costruzione anziché di ristrutturazione.
Il tribunale avrebbe anche errato laddove ha ritenuto non applicabile al caso
di specie la disposizione dell’articolo 12 della legge regionale n. 40 del 1995 della
regione Sicilia, sulla scorta dell’osservazione che la circolare n. 2 del 1992
dell’assessorato regionale territorio e all’ambiente della regione Sicilia,
interpretativa dell’articolo 36, ultimo comma, della legge regionale n. 37 del 10
agosto 1985, impone che il fabbricato agricolo oggetto di demolizione e
ricostruzione abbia un rapporto di strumentalità diretta con la attività relativa
all’agricoltura.

2

2.

\sc)–\

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo che assorbe il secondo.

2.

La natura processuale della sollevata doglianza abilita la Corte di

cassazione all’esame degli atti processuali dai quali emerge una diversa

quelli che hanno assunto la decisione.
Infatti dalla lettura del verbale dell’udienza camerale tenutasi in data 10
gennaio 2015 risulta che hanno partecipato al giudizio i giudici Nino Francesco
Genovese, Alessia Smedile e Letteria Silipigni mentre dal provvedimento
impugnato risulta componente del collegio il giudice Giuseppe Miraglia al posto
del giudice Alessia Smedile.
Posta la natura fidecefacente del verbale di udienza, dalla lettura degli atti
processuali trasmessi non è stato possibile stabilire se l’intestazione del
provvedimento impugnato sia o meno frutto di un errore materiale.
Questa Corte ha affermato il principio, che va condiviso, secondo il quale il
principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma secondo, cod.
proc. pen. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni
assunte, come nella specie, con ordinanza all’esito dell’udienza camerale ex art.
127 cod. proc. pen. ( Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Labroca, Rv. 237369;
Sez. 4, n. 38122 del 13/05/2014, Valenti, Rv. 261405).
Ne consegue che il principio di immutabilità del giudice è applicabile anche
con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare (Sez. 3, n. 43803 del
29/10/2008, Marcucci ed altri, Rv. 241501).
E’ pertanto affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il
provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime
persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a
meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta “ex
novo” dinanzi al collegio decidente (Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Labroca,

cit.).
Nel caso di specie il contrasto tra il verbale di udienza e l’intestazione del
provvedimento, col conseguente dubbio che uno dei magistrati che hanno
proceduto alla deliberazione non fosse stato presente all’udienza camerale,
comporta necessariamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti per nuova deliberazione.

3

composizione dei giudici cautelari che hanno partecipato al giudizio rispetto a

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti
al tribunale di Messina.

Così deciso il 19/05/2015

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