Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36362 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36362 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina
nei confronti di
D’Ambrosio Antonio, nato a Napoli il 04-02-1940
avverso la ordinanza del 30-12-2014 del tribunale della libertà di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito per il ricorrente l’avvocato Alfredo Bargi che ha concluso per
l’inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina ricorre per
cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale
della libertà di Latina ha annullato, in sede di giudizio di rinvio, il provvedimento
con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale
aveva respinto l’istanza di dissequestro avanzata da Antonio D’Ambrosio nella
qualità di legale rappresentante della Aurora Immobiliare Sri.

proposta istanza di dissequestro respinta dal Gip, il cui provvedimento veniva
confermato dal tribunale della libertà, la Corte di cassazione annullava
quest’ultima decisione e, in sede di giudizio di rinvio il_ tribunale cautelare
nuovamente respingeva l’appello proposto da Antonio D’Arnbrosio nei confronti
del provvedimento emesso dal Gip ed anche tale ultima ordinanza era stata
cassata con rinvio per nuovo esame, all’esito del quale i Giudici cautelari sono
pervenuti alla conclusione di annullare il provvedimento emesso dal Gip ed
impugnato dal D’Ambrosio.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il procuratore della Repubblica \5 C)
presso il tribunale di Latina solleva un unico complesso motivo di gravame, qui
enunciato, ai sensi dell’articolo 173 disposizione di attuazione codice di
procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce la violazione di legge nonché la mancanza e la
contraddittorietà della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e),
codice di procedura penale) sul rilievo che il tribunale cautelare ha erroneamente
escluso l’ipotesi lottizzatoria di cui all’articolo 30 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380
ed ha invece ritenuto la sussistenza di una completa e razionale urbanizzazione
della zona interessata dall’intervento sostenendo che la consulenza tecnica
depositata dalla difesa avrebbe comprovato la completa urbanizzazione della
zona rendendo quindi del tutto superflua la redazione di un piano attuativo.
Nondimeno il tribunale della libertà avrebbe omesso di motivare, secondo il
ricorrente, su punti decisivi per il giudizio ossia sull’elemento cardine dell’intera
vicenda e cioè sulle disposizioni di cui all’articolo 27 sottozona di completamento
B6 delle norme tecniche di attuazione (d’ora in poi NTA) del piano regolatore
generale; sul rispetto delle suddette disposizioni con particolare riferimento alla
reperimento degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968; al rispetto dei limiti di cui all’articolo 8.2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968 n. 1444 espressamente richiamato dalle NTA quale presupposto
indefettibile da osservare per poter attuare direttamente tramite singola

2

Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale cautelare ha premesso che,

aua_
concessione edilizia le previsioni del piano regolatore generale;A dimensione del
lotto di intervento e dei correlati volumi e superfici edificati.
Tutti i predetti dati, integralmente versati nel corredo processuale, non
necessitavano, secondo il ricorrente, della rilettura da parte di consulenti tecnici
in quanto risultavano chiari ed inequivocabili nel loro contenuto.
Osserva il ricorrente come le zone B siano quelle definite dall’articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968 (e non quelle ad essa equiparata per
simbologia da parte del piano regolatore comunale) e che, nel caso in esame, il

di completamento B6 che nulla aveva a che vedere con le zone B del predetto
decreto ministeriale. La stessa lettura dell’articolo 27 delle NTA evidenziava la
necessità di reperire standard urbanistici in conformità al richiamato decreto
ministeriale confermando l’insussistenza dei requisiti di urbanizzazione richiesti
dalla predetta norma, con la conseguenza di risultare evidente che, già in sede di
formazione del piano regolatore generale del Comune di Formia, l’inclusione del
lotto in esame nella zona urbanistica B6 certificava l’inesistenza dei requisiti di
urbanizzazione per ritenere superflua la redazione di un piano attuativo (piano
particolareggiato e o piano di lottizzazione).
Peraltro l’esame dei progetti assentiti e delle foto versate in atti rendeva
evidente come l’edificio in corso di costruzione risultasse di altezza nettamente
superiore a quella degli edifici circostanti con la conseguenza che l’intervento,
non rientrando nelle eccezioni di cui all’articolo 8.2 del decreto ministeriale n.
1444 de11968, necessitava di un piano attuativo sicché, alla luce di tali
considerazioni, la sottoposizione dell’intervento eseguito alla preventiva relazione
del piano particolareggiato risultava obbligatoria in quanto frutto di una espressa
disposizione legislativa delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
del Comune di Formia, con la conseguenza che una attenta lettura degli atti
processuali, ivi compresa l’informativa di polizia giudiziaria, avrebbero permesso
di rilevare,_ptit, come nell’area in parola il piano attuativo risultasse necessario
come la mancata predisposizione del piano particolareggiato, unitamente alla
correlata convenzione, avesse di fatto permesso al privato di sostituirsi
all’amministrazione pubblica nelle scelte edificatorie.

3. L’interessato ha prodotto articolata memoria contrastando specificamente
ai motivi di ricorso e chiedendone l’inammissibilità o il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato al di fuori dei casi consentiti.

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lotto di proprietà dell’Aurora immobiliare Srl ricadeva all’interno di una sottozona

2. Questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza sia emessa in sede di riesame cautelare ai sensi dell’art. 324 cod.
proc. pen. e sia emessa in sede appello cautelare ai sensi dell’art. 322-bis cod.
proc. pen. è proponibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione
di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di
impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di
legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.,
anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente

40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468), ad eccezione di quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento del tutto mancante e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,
Rv. 239692) perché esclusivamente in questo caso il vizio, risolvendosi
nell’assoluta mancanza della motivazione, rende il vizio stesso sussumibile
nell’ambito della previsione generale dell’art. 125 cod. pen. (che richiede che le
sentenze e le ordinanze nonché, nei casi espressamente previsti dalla legge, i
decreti siano motivati) e dunque rientrante nella

“violazione di legge”

processuale.
Nel caso di specie, il gravame, il quale ignora i limiti segnati dalla sentenza
di rinvio cui il tribunale cautelare era assoggettato, censura esclusivamente vizi
della motivazione, che ha invece compiutamente esplorato tutti gli aspetti della
vicenda cautelare, risolvendosi perciò la doglianza, in massima parte, anche in
censure fattuali, il cui sindacato non è comunque consentito nel giudizio di
legittimità.
Per rendersene conto, è sufficiente ricordare che la sentenza di rinvio aveva
delineato la cognizione del giudice cautelare affermando che la delibazione della
vicenda in oggetto trovasse il suo presupposto nel fondamentale principio della
pianificazione urbanistica, secondo il quale non sempre il Piano Generale
comunale può essere immediatamente attuato attraverso singoli permessi di
costruire, occorrendo in taluni casi l’ulteriore mediazione di uno strumento
attuativo. Da tale principio discendeva che – in mancanza di specifiche indicazioni
legislative o dello strumento pianificatorio generale – nelle zone di nuova
espansione o comunque in quelle edificabili scarsamente urbanizzate, per la
necessità di soluzioni urbanistiche unitarie e non disorganiche, il piano attuativo
(e tale è anche il piano di lottizzazione) si ponesse come “condicio sine qua non”
per il rilascio dei singoli permessi di costruire (…) .
Dopo avere ex professo evidenziato la natura ed il contenuto dei piani
attuativi, la sentenza di rinvio, sulla base di tali premesse, concludeva nel
ritenere come, nel caso di specie, non bastasse, dunque, la mera preesistenza di
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previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso codice (Sez. 1, n.

opere di urbanizzazione per escludere l’obbligo della pianificazione attuativa, ma
come fosse invece necessario che le opere esistenti fossero sufficienti in un
rapporto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da insediare
e la quantità e qualità degli impianti urbanizzati già disponibili destinati a
soddisfarli, dovendo sussistere cioè, per escludere la lottizzazione, una situazione
di completa e razionale urbanizzazione della zona, in presenza di opere
urbanizzative primarie e secondarie almeno pari agli standard urbanistici minimi
prescritti, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo.

dell’urbanizzazione effettiva della zona interessata dall’opera e l’incidenza del
nuovo insediamento sulle opere urbanizzative eventualmente già esistenti, il
giudizio rescindente si concludeva con la cassazione della precedente ordinanza
ed il rinvio per nuovo esame al giudice cautelare di merito.
Il quale, nel motivare su tale decisivo punto, ha osservato come dalla
consulenza tecnica depositata dalla difesa, corredata dalla documentazione
fotografica dello stato dei luoghi, emergesse che il lotto, già edificato prima
dell’intervento di demolizione e di ricostruzione, facesse parte di un contesto
completamente occupato da costruzioni e dotato di tutte le infrastrutture che ne
consentivano l’assoluta fungibilità in quanto, nell’ambito del comprensorio, erano
presenti alberghi, chiese, farmacie, scuole dell’obbligo, posto di polizia locale
rendendo così la zona dotata di sufficienti servizi primari e secondari da renderla
adatta ad interventi di completamento in linea con le prescrizioni delle norme di
attuazione.
Ha poi osservato il Collegio cautelare come il Comune di Formia, con
delibera consiliare n. 23 del 27 aprile 2009, avesse individuato nelle zone
omogenee del piano regolatore, tra cui la zona B6 in esame, quelle per le quali,
potendosi considerare completamente urbanizzate allacciate ai pubblici servizi
fosse possibile il rilascio diretto del permesso di costruire su presentazione del
progetto edilizio senza ricorrere alla preventiva approvazione dello strumento di
pianificazione esecutiva (piano particolareggiato o piano di lottizzazione)
limitatamente ai casi, oggettivamente riscontrabili, di aree residuali o di lotti
interclusi aventi superficie massima di 1500 m 2 .
Secondo una classica valutazione di merito operata dal tribunale cautelare,
circa la preesistenza e la sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, la
mancanza, nella prospettazione accusatoria, di accertamenti tecnici – volti a
comprovare l’insufficienza degli standard urbanistici vigenti rispetto all’attuale
conformazione dell’ambito interessato dall’intervento, così da rendere necessario
il ricorso ad un preventivo piano attuativo – non consentiva, a fronte di una
relazione di consulenza della difesa correlata da documentazione fotografica sullo

5

Risultando tuttavia del tutto mancante la motivazione circa la situazione

stato dei luoghi, di ritenere la sussistenza del fumus del ipotizzato reato dì
lottizzazione abusiva.
Il tribunale cautelare, alla luce delle precedenti considerazioni e tenuto conto
della natura dell’intervento posto in essere dall’interessato come emergente dal
progetto allegato al permesso di costruire n. 60 del 2011, ha quindi ritenuto di
escludere, in un contesto già fortemente urbanizzato e dove la destinazione
residenziale non era preclusa, la presenza del fumus criminis del reato di

3. Il provvedimento impugnato si pone pertanto in linea con i principi
commessi dalla sentenza rescindente di rinvio e non risulta affetto da alcuna
violazione di legge sostanziale o processuale, conseguendo da ciò che il gravame
– siccome articolato, senza alcun approfondimento tecnico alternativo rispetto
alle evidenze poste a disposizione del Collegio cautelare, su vizi della
motivazione – deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso il 19/05/2015

lottizzazione abusiva.

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