Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36361 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36361 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ventura Libero, nato a Gaeta il 14-03-1947
avverso la ordinanza del 07-10-2014 del tribunale della libertà di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito per il ricorrente gli avvocati Filippo D’Urgolo e Filiberto D’Urgolo che hanno
concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Libero Ventura ricorre personalmente per cassazione impugnando

l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Latina ha rigettato
l’appello cautelare proposto nei confronti del provvedimento emesso dal gip
presso il medesimo tribunale con il quale era stata respinta l’istanza di
dissequestro del varco di accesso alla scala del manufatto oggetto di sequestro in
relazione al reato previsto dall’articolo 44 lettera c) d.p.r 6 giugno 2001, n. 380

realizzava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico le seguenti opere: 1)
basamento di cemento di mesi 22 x 2 circa eseguito a confine con il pubblico
demanio marittimo; 2) un muro di contenimento con sovrastante ringhiera in
ferro e un cancello in ferro per l’accesso alla sottostante arenile; 3) una scala in
cemento di otto gradini con ringhiera in ferro insistente sul demanio marittimo,
nonché il reato previsto dall’articolo 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 perché realizzava le opere sopra descritte in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione ambientale ed infine del
reato previsto dagli articoli 54, 55 e 1161 codice della navigazione per avere
arbitrariamente invaso al fine di occuparla un’aria di demanio marittimo,
realizzando la scala di cui al capo a) punto 3 sull’arenile.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente solleva due motivi
di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disposizione di attuazione
codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione la falsa
applicazione dell’articolo 649 codice di procedura penale (articolo 606, comma 1,
lettera c), codice di procedura penale.
Rileva come il tribunale di Latina avesse, in relazione sul fatto, pronunciato
la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione con la
conseguenza che l’identica contestazione sollevata in relazione al disposto
sequestro configura una violazione evidente del ne bis in idem.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione la falsa applicazione degli
articoli 157 e 160 codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di
procedura penale).
Sostiene il ricorrente che il tribunale della libertà non avrebbe tenuto conto
che, nonostante l’interruzione della prescrizione in conseguenza degli intervenuti
sequestri, il termine massimo di prescrizione è comunque nuovamente maturato
con l’impossibilità giuridica di disporre altro sequestro in presenza di una causa
di estinzione del reato.

2

perché, quale proprietario dell’immobile e in assenza di permesso di costruire,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza perché del tutto
scollegato rispetto alla decisione impugnata, con la conseguenza che i due motivi
di ricorso possono essere congiuntamente esaminati in considerazione del
medesimo vizio che li affligge.

2. Il tribunale distrettuale ha osservato come si fosse al cospetto di un reato

demaniale ed il ricorrente era subentrato nel possesso del bene immobile ai
precedenti proprietari, nei cui confronti si era svolto il precedente giudizio
conclusosi con la sentenza di estinzione del reato per prescrizione.
Il tribunale cautelare ha poi osservato che, in tema di contestazione in
forma cosiddetta “aperta”, la “identità del fatto”, che rileva ai fini dell’operatività
del principio del “ne bis in idem”, non sussiste con riguardo ad uno stesso reato
permanente contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza
venga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e
venga altresì allegato un fatto nuovo (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep.
15/01/2014, Cento ed altri, Rv. 259642).
Peraltro è pacifico che, ai fini della preclusione connessa al principio del “ne
bis in idem”, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza
storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi
elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle
circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Perciò l’identità del fatto, che rileva ai fini dell’operatività del principio del
“ne bis in idem”, non sussiste sia con riguardo ad uno stesso reato permanente
contestato in relazione a periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti,
poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta
giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse
circostanze di tempo (Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, Blandina, Rv. 250592) e
sia con riguardo alla diversità degli autori del fatto di reato.
Ed infatti, come si evince di testo del provvedimento impugnato, non
oggetto di specifica contestazione sul punto, la condotta attribuita ai precedenti
proprietari è stata temporalmente collocata al 2 aprile 2002, mentre la condotta
contestata al Ventura è stata accertata il 4 maggio 2011, con la contestazione di
esecuzione di lavori diversi da quelli per i quali fu pronunciata la precedente
sentenza nei confronti dei suoi danti causa.
Il ricorrente non si è minimamente confrontato con le ragioni della decisione
impugnata, sollevando con il ricorso per cassazione questioni del tutto scollegate
rispetto al contenuto della pronuncia, confezionando perciò un ricorso

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permanente, essendo stato contestato il reato di occupazione abusiva di area

pacificamente inammissibile perché, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di
inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, in quest’ultima
rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù,
Rv. 230751).
Né in assenza di radicali vizi della motivazione, la decisione impugnata può
essere sottoposta al controllo di legittimità che, nelle impugnazioni cautelari

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

reali, è limitato alla sola violazione di legge, nella specie non sussistente.

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