Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36360 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36360 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ilardi Marco, nato a Napoli il 21-12-1981
avverso la ordinanza del 05-02-2015 del tribunale della libertà di Pistoia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Marco Ilardi ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Pistoia ha confermato il decreto
di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il medesimo tribunale per il reato
previsto dall’articolo 10 ter decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e con il
quale sono stati vincolati beni mobili e immobili fino alla concorrenza della

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il

difensore, solleva due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione
all’articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale in quanto il
tribunale della libertà, sul rilievo che il ricorrente avrebbe dovuto provare

“di

essersi efficacemente attivato per reperire le risorse necessarie a consentirgli il
puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, attingendo finanche al suo
patrimonio personale al fine di recuperare la necessaria liquidità”,

ha ritenuto

che nessun elemento fosse stato allegato a supporto della tesi difensiva
prospettata stimando del tutto irrilevante la avvenuta compensazione effettuata
dal nuovo amministratore di Mep S.r.l. il 2 febbraio 2015, come da dichiarazione
prodotta all’udienza del 5 febbraio 2015.
Assume il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto considerare detta
compensazione perché se essa non sana il mancato tempestivo versamento Iva
fa venire meno ogni e qualsiasi esigenza di natura cautelare, posto che non
esiste più un debito Iva per l’anno di riferimento ed essendo perciò cessato il
pericolo che il ricorrente si sottragga alle richieste erariali.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo del
mancato esperimento del tentativo volto al sequestro diretto del profitto del
reato.
Infatti i beni personali dell’amministratore di una società di capitali
responsabile dell’omesso versamento Iva sono sequestrabili, secondo il
ricorrente, solo dopo aver verificato l’assenza di disponibilità finanziaria in capo
all’impresa.
Nella fattispecie il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente doveva
essere revocato, stante l’esistenza dei suddetti crediti esigibili ed inoltre il
tribunale in sede di riesame avrebbe ignorato la produzione difensiva dalla quale
si poteva evincere che era possibile effettuare il sequestro direttamente su beni
aziendali.

2

somma di € 195.663,00 quale profitto del reato provvisoriamente contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza perché del tutto
scollegato rispetto alla decisione impugnata, con la conseguenza che i due
motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati in considerazione del
medesimo vizio che li affligge.

2. Quanto al primo motivo, il tribunale distrettuale ha osservato come fosse

ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 maggio 2010 effettuata dal
nuovo amministratore di Mep S.r.l. trattandosi di una dichiarazione unilaterale
sfornita di qualsivoglia riscontro circa la natura crediti portati in compensazione,
che non apparivano nei precedenti esercizi finanziari e la cui effettività non
poteva essere scrutinata dal Collegio cautelare dovendo essere oggetto di
accertamenti ed approfondimenti investigativi, preclusi nel giudizio di riesame.
Quanto al secondo motivo il tribunale ha osservato come fosse pacifico che il
sequestro per equivalente presuppone il previo esperimento del tentativo di
sequestro diretto del profitto del reato, di cui ha beneficiato la società, e che, nel
caso specifico, è dato dal risparmio di spesa derivante dal mancato versamento
dell’Iva.
Tuttavia, come è risultato dal bilancio al 31 dicembre 2013, Mep S.r.I non
aveva la disponibilità liquida per assolvere l’imposta non versata, né erano
individuabili beni sociali che costituissero l’immediato impiego del profitto
conseguito, né ricorreva l’unico caso, insieme all’ipotesi di fittizietà della persona
giuridica, in cui è consentito, secondo la giurisprudenza di legittimità, il
sequestro dei beni nei confronti della persona giuridica.
Ciò posto, il ricorrente non si è minimamente confrontato con le ragioni della
decisione impugnata, sollevando con il ricorso per cassazione questioni del tutto
scollegate rispetto al contenuto della pronuncia, confezionando perciò un ricorso
pacificamente inammissibile perché, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di
inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, in quest’ultima
rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù,
Rv. 230751).
Né in assenza di radicali vizi della motivazione, la decisione impugnata può
essere sottoposta al controllo di legittimità che, nelle impugnazioni cautelari
reali, è limitato alla sola violazione di legge, nella specie non sussistente se si
considera che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di
una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per

3

del tutto irrilevante l’allegazione della dichiarazione di avvenuta compensazione

equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322 ter
cod. pen. non può essere disposto, come ha puntualmente sottolineato il
tribunale cautelare, sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia
privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo
agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert,
Rv. 258646), aspetto parimenti trascurato con i motivi di impugnazione.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto

il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per

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