Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36359 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36359 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Testa Francesco, nato a Palermo il 05-11-1960
avverso la ordinanza del 21-03-2014 del tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al tribunale di
Palermo per nuovo giudizio;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Testa ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza con la
quale il tribunale di Palermo – in funzione di giudice dell’esecuzione e giudicando
in sede di rinvio a seguito dell’annullamento, con sentenza della Corte di
cassazione in data 24 settembre 2013, dell’ordinanza del tribunale di Palermo
emessa 1’11 gennaio 2013 – ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza
con la quale l’interessato ha chiesto la correzione della sentenza n. 355 del 2000

al pagamento delle spese processuali, chiedendo che fosse escluso il vincolo di
solidarietà e che la condanna fosse limitata alle sole spese processuali relative al
reato, di cui all’articolo 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale
l’interessato aveva riportato condanna.
Nel pervenire alla censurata conclusione, la Corte territoriale ha affermato
che, nel riparto di giurisdizione tra il giudice dell’esecuzione penale e quello
dell’esecuzione civile, spetta a quest’ultimo la competenza, nelle forme
dell’opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile, a decidere sulla
domanda del condannato circa l’errata quantificazione delle spese processuali
determinate in sede penale.

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il

difensore, solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi
dell’articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
Con esso deduce l’erronea applicazione della legge penale e il difetto di
motivazione su un punto decisivo per il giudizio, osservando che il principio
affermato dalla Corte d’appello è corretto nella misura in cui il condannato non
contesti la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al
pagamento delle spese del procedimento penale, sicché il principio affermato non
è applicabile quando, come nel caso di specie, venga messo in discussione
proprio l’aspetto inerente la portata stessa della statuizione penale e quindi la
validità della statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ricordato che, in tema di recupero delle spese processuali, le questioni
rientranti nella competenza del giudice dell’esecuzione penale, sono quelle che
attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l’esercizio dell’azione

2

emessa dal tribunale di Palermo nella parte relativa alla statuizione di condanna

di recupero (come quando si censuri il capo della sentenza relativo alla condanna
al pagamento delle spese processuali), non anche quelle concernenti la
determinazione dell’ammontare di alcune spese.
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto un’istanza diretta non tanto alla
rideterminazione del quantum debeatur ma delimitata in ragione della effettiva
individuazione dei reati per i quali egli ha riportato condanna dunque ad un
profilo che rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione penale perché
volto alla individuazione ed alla esatta portata della stessa statuizione di

Ne consegue che, sulla base della domanda, la questione circa il riparto di
giurisdizione tra il giudice dell’esecuzione penale ed il giudice civile va risolta,
senza alcun dubbio, a favore del primo il quale pertanto non poteva emettere
una statuizione di non luogo a provvedere.
Tuttavia ciò lascia impregiudicato il merito delle questioni perché, come
hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l’esclusione del vincolo di
solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma secondo, cod. proc.
pen., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse \)J r‘
anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò non per la natura
processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta
natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all’ultimo
inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen. (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011,
dep. 12/01/2012, Pislor, Rv. 251267), tant’è che significativamente le stesse
Sezioni Unite hanno chiarito, con il medesimo arresto, che la questione relativa
alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma secondo, cod.
proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento
penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice
dell’esecuzione penale (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, Pislor, Rv. 251266).
Perciò, se sia stata fatta o meno corretta applicazione dell’art. 535 cod.
proc. pen., ratione temporis vigente al momento della condanna irrevocabile, è
questione che, rispetto alla domanda proposta nel suo complesso dalla parte
(che si duole anche della necessità o meno che siano esattamente individuati i
reati per i quali la condanna nei confronti del ricorrente è stata pronunciata in
relazione alla condanna alle spese processuali), resta questione devoluta al
giudice dell’esecuzione al quale spetta di risolverla con motivazione appropriata.

3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale di
Palermo per nuovo esame.

3

condanna della cui esecuzione si tratta.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Palermo.

Così deciso il 19/05/2015

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