Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36358 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36358 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Eze Amos Ogochuhwu, nato in Nigeria il 12-03-1981
avverso la sentenza del 23-10-2014 del Gup presso il tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Eze Amos Ogochuhwu ricorre per cassazione impugnando la sentenza con
la quale il Gup presso il tribunale di Padova applicato, su richiesta delle parti, la
pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 18.800 di multa per il reato previsto
dall’articolo 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, applicandogli, tra l’altro,
la misura dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il

difensore, tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e l’erronea applicazione della
legge penale con riferimento all’articolo 168 codice penale nonché la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei
presupposti della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
(articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale).
Assume che, in difetto della irrevocabilità della sentenza emessa in data 30
gennaio 2012 del tribunale di Padova (il ricorrente è stato rimesso in termini per
impugnarla), il Giudice dell’udienza preliminare non poteva procedere alla revoca
della sospensione condizionale della pena.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e l’erronea applicazione
della legge penale con riferimento all’articolo 19, comma 2, lettera c), decreto
legislativo n. 286 del 1998 nonché l’omessa motivazione in punto della mancata
applicazione dell’articolo 19, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 287 1998
(articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale).
Sostiene che l’applicazione della misura di sicurezza ostacoli divieto sancito
dall’articolo 19, comma 2, lettera c), decreto legislativo e nel d. 286 del 1998
essendo il ricorrente convivente con coniuge di nazionalità italiana.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’erronea applicazione della
legge penale con riferimento all’articolo 86, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990.
Osserva che la misura di sicurezza dell’espulsione è stata applicata nei suoi
confronti senza alcun accertamento in concreto della pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2

2.

2. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che dal dispositivo della
sentenza impugnata non risulta emesso alcun provvedimento di revoca della
sospensione condizionale della pena, mentre la revoca, che risulta contenuta
nella motivazione (contestuale) della sentenza, non può essere operativa senza
che si proceda alla correzione dell’errore materiale, procedimento che comporta
necessariamente il contraddittorio con l’interessato, il quale pertanto non ha
interesse a ricorrere, perché, in caso di contrasto tra il dispositivo e la
motivazione della sentenza, sempre che dall’esame della motivazione emerge

riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la procedura
per la correzione degli errori materiali prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. (Sez.
1, n. 49239 del 14/11/2014, P.G. in proc. Aiello, Rv. 261277), senza la quale il
dispositivo risulta privo del comando che il ricorrente vuole che sia ora rimosso.

3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati
perché tra loro strettamente connessi.
Anch’essi sono manifestamente infondati.
L’assunto del ricorrente, secondo il quale egli sarebbe convivente con il
coniuge di nazionalità italiana, risulta documentalmente smentito, come
opportunamente segnalato dal Procuratore Generale, dalla circostanza della
mancata dichiarazione di disponibilità ad ospitarlo da parte della moglie locataria
della casa familiare, come emerge per tabulas dall’ordinanza emessa dal
tribunale del riesame in atti (pagina 10 dell’ordinanza), mentre lo stesso
ricorrente, per quanto attiene all’indagine sulla pericolosità sociale, precisa nel
ricorso che il giudice ha fondato il provvedimento, in quanto ha ritenuto
sussistente la pericolosità in presenza del rilevato rischio di reiterazione di
condotte analoghe ) in considerazione dei precedenti penali plurimi a specifici e
per l’assenza di altri regolari fonti di reddito.
Le obiezioni mosse dal ricorrente al cospetto della motivazione del giudice di
merito si risolvono in censure fattuali il cui ingresso non è consentito nel giudizio
di legittimità.
Sul punto va ribadito che la previsione secondo cui non è consentita
l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge che siano di nazionalità italiana (art. 19, comma secondo, lett. c), del
D.Lgs. n. 286 del 1998) si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa
l’espulsione, come nel caso in esame, dello straniero per i reati in materia di
sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 3516 del 12/01/2012, Farid Nn, Rv. 251580) e,
ai fini dell’integrazione della condizione ostativa invocata, non è sufficiente il
mero rapporto di coniugio ma occorre anche il contemporaneo requisito della
convivenza, nella specie insussistente.

3

che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di

equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via

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