Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36355 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36355 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore dellaRepubblica presso il tribunale di Lannezia Terme
nei confronti di
Hoxhaj Eljon, nato in Albania il 27-96-1982
avverso l’ordinanza del 30-10-2014 del tribunale della libertà di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente

Data Udienza: 23/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lamezia Terme
ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza emessa in data 30 ottobre 2014
dal tribunale del riesame di Catanzaro con la quale è stata annullata, a seguito di
istanza di riesame, quella emessa dal gip presso il tribunale di Lannezia Terme di
applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Eljon
Hoxhaj al quale si addebita, in via cautelare, il reato previsto dagli articoli 110

perché, in concorso tra loro, Eljon Hoxhaj, Cosimo Genchi, Francesco Genchi,
Carmela Profeta e Angela Patruno vendevano ad Antonio Salatino e Pasquale
Salatino, con la mediazione di Antonio De Fazio 32,478 Kg di marijuana divisa in
trenta panetti; lo stupefacente veniva trasportato a Lannezia Terme con un
furgone Fiat Scudo messo a disposizione da Aurelio Scalise, da Lorenzo
Cosentino e Vincenzo Ammendola e veniva ricevuto e preso in consegna dallo
stesso Aurelio Scalise e Pasquale Gullo. In particolare, a seguito di accordo
raggiunto in un incontro operativo tenuto a Lamezia Terme il 23 aprile 2014 tra
Antonio Salatino, Pasquale Salatino, quali parti acquirenti, Antonio De Fazio,
quale mediatore, Cosimo Genchi, Carmela Patruno e Eljon Hoxhaj, quali parti
venditrici, in data 29 maggio 2014 Antonio Salatino e Antonio De Fazio si
recavano in Puglia (Palo del Colle), scortando il furgone Fiat Scudo, messo a loro
disposizione da Aurelio Scalise (il quale aveva altresì messo a disposizione uno
dei due autisti, Lorenzo Cosentino) e guidato da Lorenzo Cosentino e Vincenzo
Ammendola, dove ricevevano in consegna da Cosimo Genchi 32,478 Kg di
marijuana, divisa in trenta panetti, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare
93.232 dosi medie; quindi, accompagnati da Cosimo Genchi, Francesco Genchi,
Carmela Profeta, Angela Patruno (che viaggiavano a bordo di altra autovettura),
facevano rientro a Lamezia Terme, dove il furgone veniva preso in consegna e
spostato da via delle Palme a via dei Tigli, per metterlo in condizioni di maggiore
sicurezza, da Aurelio Scalise e Pasquale Gullo. In Lamezia Terme, il 29 maggio
2014.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Lamezia Terme solleva un unico motivo di gravame, qui
enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione su
punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e) codice di
procedura penale).

2

codice penale, 73, comma 1 e 6, 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

Assume il ricorrente che il tribunale cautelare sarebbe incorso in una
evidente contraddizione avendo affermato, da un lato, che nell’incontro del 23
aprile presso il ristorante Bonsai era stato “concordato l’acquisto dell’ingente
quantitativo di droga” ed avendo al tempo stesso escluso i gravi indizi di
colpevolezza nei confronti dell’indagato sulla base di una erronea valutazione
delle inplausibili (poiché probatoriamente smentite) giustificazioni addotte dallo
stesso nel corso dell’interrogatorio.

1. Il ricorso è fondato.

2.

Il tribunale cautelare, come risulta dal testo del provvedimento

impugnato, ha evidenziato come la vicenda processuale avesse coinvolto diversi
soggetti interessati nelle trattative per l’acquisto di un ingente quantitativo di
droga (32,478 Kg di marijuana, divisa in 30 panetti, trasportata dalla Puglia alla
Calabria il 29 maggio 2014), accertamento che aveva successivamente portato
anche al ritrovamento di due piantagioni di canapa indiana.
Le investigazioni avevano preso le mosse dalla predisposizione di servizi di
intercettazione ambientale su un’autovettura (Fiat 500) in uso ad Antonio
Salatino e al padre Pasquale nonché su altra autovettura (Mercedes) in uso ad
Antonio De Fazio.
In particolare, il 20 aprile 2014 era stata registrata una conversazione
intercorsa tra Pasquale Salatino ed Antonio De Fazio relativa ad un futuro
acquisto di merce della quale si sarebbe dovuta verificare la qualità prima della
consegna.
Il tribunale cautelare non dubita che la conversazione fosse preparatoria ad
un successivo incontro e ciò aveva trovato conferma nel fatto che tre giorni dopo
detta conversazione (il 23 aprile), si erano incontrati, presso il ristorante
“Bonsai” di Lannezia Terme, Antonio e Pasquale Salatino, Antonio De Fazio, i
pugliesi Cosimo Genchi e Carmela Profeta, nonché il cittadino albanese Eljon
Hoxhaj (questi ultimi tre provenienti da Palmi a bordo di una Audi A3).
Secondo il tribunale, il contenuto della conversazione non lasciava margini di
dubbio sul ruolo di mediazione svolto dal De Fazio che aveva messo in contatto i
Salatino con i fornitori pugliesi e albanese.
L’incontro era stato poi monitorato interamente dal personale di polizia
giudiziaria e l’acquisto dell’ingente partita di droga a Palo del Colle era stato
ricostruito dettagliatamente grazie alle intercettazioni e ai monitoraggi delle
automobili coinvolte, tramite il sistema satellitare.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tuttavia nessun riferimento all’albanese emergeva, secondo il tribunale
cautelare, dalle attività di indagine relative all’acquisto della droga e al suo
trasporto sul Fiat Scudo intestato ad Aurelio Scalise da Palo Del Colle a Lannezia
Terme. La figura dell’albanese era emersa soltanto nell’incontro avvenuto presso
il ristorante “Bonsai” ove era stato concordato l’acquisto dell’ingente quantitativo
di droga ma questo unico elemento non chiariva quale fosse stato il ruolo nella
vicenda delittuosa e dunque non faceva emergere il coinvolgimento dell’indagato
nel successivo acquisto dello stupefacente potendo la sua presenza all’incontro

come infatti offerta dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

3. Ciò posto, allora, fondatamente il ricorrente lamenta come la conclusione,
cui perviene il tribunale cautelare, sia manifestamente illogica nella parte cui
esclude la partecipazione criminosa di Eljon Hoxhaj.
Il Collegio cautelare non dubita che l’incontro del 23 aprile, presso il
ristorante “Bonsaí”, fosse propedeutico all’acquisto della droga da parte dei
Salatino, con la mediazione del De Fazio, e neppure dubita (citando nel
provvedimento impugnato i passi delle relative intercettazioni) che le parti
acquirenti fossero a conoscenza che si sarebbero trovate al cospetto di tre
persone, tra cui un albanese, per concludere la transazione illecita.
Ne consegue che la presenza di Eljon Hoxhaj all’incontro del 23 aprile
costituisce elemento di rilevante spessore indiziario circa la partecipazione
criminosa dell’indagato, di nazionalità albanese e ricompreso ex parte acquirente
tra le persone che si sarebbero presentate e che si sarebbero dovute incontrare
per concludere il contratto illecito di vendita dello stupefacente, la cui quantità
logicamente esclude, salvo che sia fornita adeguata e logica motivazione al
riguardo, che alle trattative per la conclusione dell’accordo partecipassero
persone inconsapevoli dei termini e delle fasi della negoziazione.
In realtà, il Collegio cautelare ha escluso la sussistenza della gravità
indiziaria sul rilievo che Eljon Hoxhaj, a differenza di Cosimo Genchi e Carmela
Patruno, non avesse partecipato alla successiva fase della consegna dello
stupefacente ai compratori ma ciò rappresenta un segmento della progressione
criminosa diverso da quello che il tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare
per affermare o per escludere i gravi indizi di colpevolezza a carico di Eljon
Hoxhaj, la cui partecipazione all’accordo criminoso poteva logicamente
prescindere dalla successiva presenza al momento della consegna della droga,
potendo ciò rappresentare un ulteriore elemento a carico ma non costituire, di
per sé, un assorbente elemento a discarico, giacché la partecipazione criminosa
poteva essersi esaurita, quanto al contributo materiale, con la presenza fisica
alla trattative in precedenza intrattenute tra le parti.
4

trovare giustificazione alternativa da quella profilata dall’ipotesi accusatoria, così

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul
punto.
.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al tribunale di Catanzaro.

Così deciso il 23/04/2015

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