Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36346 del 23/07/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36346 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALENTI ALEX N. IL 07/03/1990
avverso l’ordinanza n. 937/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A.A.C tsomeo
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Data Udienza: 23/07/2015
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 maggio 2015 la Corte di Appello di Roma ha
respinto l’istanza proposta da Valenti Alex, tesa ad ottenere la scarcerazione per
decorrenza dei termini di custodia cautelare.
La Corte territoriale, nel respingere l’istanza (successiva al dispositivo della
decisione di secondo grado) rappresenta che il termine di fase cui fare
riferimento è quello previsto dall’art. 303 ultimo comma cod.proc.pen., non
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Valenti Alex, deducendo violazione dell’art. 303 cod.proc.pen.
Il ricorrente ritiene erroneo il computo effettuato dalla Corte di merito, essendo
decorso un anno dalla pronunzia della decisione di condanna in secondo grado.
3. Il ricorso, erroneamente proposto, va qualificato in appello ai sensi degli
articoli 568 co.5, 311 e 310 cod.proc.pen.
In effetti, trattandosi di istanza rivolta al giudice procedente e relativa alla
verifica della eventuale decorrenza dei termini di custodia cautelare, la relativa
decisione reiettiva è impugnabile dalla parte privata con il mezzo dell’appello, ai
sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. e non con il ricorso per cassazione, proponibile
per saltum solo nelle ipotesi di ordinanza «che dispone> la misura coercitiva (in
alternativa al mezzo del riesame, come previsto dall’art. 311 co. 2
cod. proc. pen .) .
Va dunque riqualificato l’atto di impugnazione come appello, con trasmissione al
Tribunale di Roma, Sezione Riesame, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Roma – Sezione Riesame – per quanto di
competenza.
Co gi deciso il 23 luglio 2015
ancora decorso.