Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36344 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36344 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASESA MIRKO N. IL 10/03/1983
avverso l’ordinanza n. 150/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
25/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rrAt (0A1
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Data Udienza: 23/07/2015

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Uditi difensor Avv.;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 25 marzo 2015 il Tribunale di Catania – costituito
ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha rigettato l’appello proposto da Casesa
Mirko Pompeo avverso l’ordinanza emessa dal GIP della medesima sede in data
12 gennaio 2015.
Giova precisare che la misura cautelare concerne il delitto di partecipazione (sino

Ercolano, operante in Catania, fatto per cui il Casesa risulta condannato in primo
grado alla pena di anni otto di reclusione.
Con l’istanza respinta dal GIP era stata chiesta la sostituzione della misura in
atto della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell’art.
275 co.4 cod.proc.pen., norma che prevede il divieto applicativo della custodia in
carcere lì dove il soggetto sia padre di minore di età non superiore a sei anni e la
madre risulti deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole.
Si rappresentava nell’istanza la particolare condizione familiare con impossibilità
della coniuge del Casesa, Mazzaglia Agata, di prestare assistenza alla prole (una
figlia di anni quattro ed un figlio di un anno) in quanto la stessa svolge attività
lavorativa come titolare di una ditta di autonoleggio con orario 8.30-13.00 e
15.00 – 20.00 . La necessaria assistenza, in particolare, alla figlia minore è anche
correlata, nell’istanza, alla esistenza di disturbi comportamentali della medesima,
certificati dalla ASL di zona.
Per quanto qui rileva, il Tribunale, ferma restando la astratta possibilità di
applicazione della norma anche per i soggetti raggiunti dalla presunzione di
sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 co.3 cod.proc.pen.,
riteneva, in rapporto alla particolare condizione della figlia minore (di età
inferiore a sei anni) non applicabile la disposizione normativa invocata per
l’assenza di prova circa la «assoluta impossibilità della madre di prestare
assistenza alla prole ».
E’ stato infatti allegato il mero svolgimento di attività lavorativa, da parte della
madre, peraltro in forma imprenditoriale – il che non impedisce l’assunzione di
personale tale da determinare la riduzione della sua presenza al lavoro – e ciò
non può ritenersi condizione tale da implicare detta impossibilità, anche in
rapporto alla possibilità della bimba di essere presa in carico – nelle ore di
assenza della madre – da strutture pubbliche di sostegno o da altri familiari (non
risulta provata l’impossibilità di accudire la bimba da parte della nonna paterna e

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al mese di aprile dell’anno 2010) alla associazione mafiosa Santapaola –

la patologia da cui risulta affetta la nonna materna non appare di entità tale da
determinare la condizione di impossibilità).
Peraltro, il Tribunale in ogni caso evidenziava la ricorrenza di esigenze cautelari
di «eccezionale rilevanza», tali da impedire l’applicazione della norma di favore,
in rapporto al ruolo svolto nella compagine mafiosa dal Casesa, tale da imporre
la formulazione di un giudizio di spiccata capacità criminale nei confronti del
medesimo e ciò in rapporto alle convergenti dichiarazioni acquisite a carico, cui si
unisce il rilievo di una ulteriore condanna per estorsione aggravata commessa

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Casesa Mirko Pompeo, deducendo erronea applicazione della
disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
Si rappresenta che la finalità della norma contenuta nell’art. 275 co.4
cod.proc.pen. è esclusivamente quella di garantire lo sviluppo della personalità
del minore e che i titoli di reato non possono essere, pertanto, di ostacolo alla
applicazione della previsione di legge.
Si afferma inoltre, nel merito, che la particolari condizioni di salute della figlia

nell’ottobre del 2006.

minore rendono necessaria la presenza della figura paterna e che non possono Or
venire in rilievo figure sostitutive (familiari o socio-educative) rispetto alla
necessaria presenza dei genitori. Da qui la erronea applicazione della norma
citata, posto che era stata documentata la impossibilità della madre di essere
presente in maniera continuativa dato lo svolgimento di attività lavorativa il che,
sulla scia di altri precedenti arresti di questa Corte di legittimità, avrebbe dovuto
consentire la sostituzione della misura.
Si contesta inoltre la motivazione espressa in punto di esigenze cautelari di
‘eccezionale rilievo’, posto che per tali va intesa esclusivamente la ‘sostanziale
certezza’ della reiterazione della condotta illecita, in condizione diversa da quella
carceraria, aspetto sul quale non vi è congrua esplicazione delle ragioni a
sostegno.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
3.1 Le critiche rivolte al Tribunale in riferimento alla denegata applicazione della
previsione di legge di cui all’art. 275 co.4 cod.proc.pen. muovono da una erronea
ricostruzione dei contenuti della decisione impugnata.
In astratto il Tribunale ha ritenuto possibile l’applicazione della norma in parola
anche nelle ipotesi di sussistenza della presunzione di adeguatezza della sola
custodia in carcere di cui all’art. 275 co.3 cod.proc.pen. correlata alla ricorrenza

di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione mafiosa ( in senso
conforme, Sez. I n. 5304 del 25.9.1997, rv 208989).
In ciò si è data corretta applicazione al principio per cui la presunzione di
adeguatezza della custodia in carcere per i soggetti raggiunti da gravi indizi di
colpevolezza in riferimento al delitto di associazione mafiosa può cedere rispetto
al bisogno di tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto
alla salute e allo sviluppo psico-fisico dei minori.
Il diniego è – dunque – in fatto e risulta «interno» alla previsione di legge, posto

«assoluta impossibilità» per il residuo coniuge (la madre) di svolgere le funzioni
educative e assistenziali.
Sul punto va ricordato che la norma di cui all’art. 275 co.4 non introduce come
limite all’applicazione della custodia cautelare nei confronti del genitore padre
una mera condizione soggettiva – correlata alla necessità di tutela dello sviluppo
della personalità del bambino sino all’età di sei anni – ma si muove su un piano
funzionale di «necessaria presenza» di almeno una delle figure genitoriali.
Tale figura in via prioritaria viene identificata in quella della madre.
Solo lì dove la madre sia deceduta o ‘assolutamente impossibilitata a dare
assistenza’, la direzione della tutela transita sulla figura paterna.
Dunque la verifica operata dal Tribunale, nel caso qui in esame, ha avuto ad
oggetto essenzialmente la condizione vissuta dalla madre della minore, nel senso
della compatibilità tra lo svolgimento delle funzioni assistenziali (a favore della
minore) e lo svolgimento di attività lavorativa.
Le valutazioni di fatto operate, sul tema, dal Tribunale non contengono alcun
vizio di logicità e non sono pertanto sindacabili ulteriormente, posto che questa
Corte di legittimità, nei precedenti arresti sul tema, ha già precisato che non
sussiste il divieto di custodia cautelare in carcere dell’imputato padre di prole
infratreenne, qualora l’impedimento della madre ad assisterla sia costituito dalla
sua attività lavorativa (Sez. I n. 46290 del 4.12.2008, rv 242082).
La ragione di tale orientamento – che questo Collegio condivide – sta
essenzialmente nella interpretazione della disposizione normativa per come la
stessa è testualmente redatta.
Assimilare l’ipotesi di madre ‘deceduta’ a quella di ‘assoluta impossibilità a
prestare assistenza’ (così come realizzato dal legislatore) evoca, nel secondo
caso, una nozione di impossibilità correlata ad un

impedimento (fisico o

comunque funzionale) di entità tale da determinare una oggettiva – e
tendenzialmente duratura – impossibilità di prestare la dovuta assistenza, il che
non equivale ad una ‘temporanea assenza’ dal domicilio della madre allo scopo di
recarsi altrove per esigenze lavorative.
4

che il Tribunale ha ritenuto assente lo specifico presupposto rappresentato dalla

,

In tal caso, infatti, non può parlarsi di «assoluta impossibilità» quanto di
necessità di conciliare – per alcune ore del giorno – l’esercizio di attività diversa
con gli ordinari compiti di vigilanza e accudimento della prole.
Si tratta, pertanto, di condizione di fatto vissuta dalla maggior parte dei nuclei
familiari con prole, che non determina una necessaria modifica – nel sottostante
bilanciamento degli interessi – del regime di contenimento della constatata
pericolosità sociale del soggetto padre.
La difficoltà di esercizio dei compiti assistenziali, che si determina a carico della

(perchè i compiti di assistenza risultano comunque esercitati nelle ore diverse da
quelle lavorative) dall’altro risulta vincibile – pur in assenza del padre detenuto attraverso il supporto pedagogico assicurato da strutture pubbliche, presenti sul
territorio, nonchè attraverso l’intervento di altre figure di riferimento idonee ad
assicurare la tutela del minore.
Solo in ipotesi di adeguata dimostrazione della totale assenza di strutture o di
figure soggettive idonee a tale scopo potrebbe ritenersi rilevante la mera
condizione di ‘madre lavoratrice’ al fine di ritenere applicabile la previsione di
legge dell’art. 275 co.4 cod.proc.pen. nei confronti del detenuto padre (in tal
senso Sez. IV n. 14582 del 26.3.2010 rv 247131).
Tali considerazioni, peraltro, non si pongono in contrasto con quanto affermato
da Sez. VI n. 29355 del 30.4.2014, rv 259934 (decisione citata dal ricorrente).
Nell’ipotesi in tal sede scrutinata, questa Corte di legittimità ha preso atto della
esistenza di un impedimento fisico della madre di notevole entità (donna affetta
da grave patologìa neoplastica e da sindrome ansioso depressiva) tale da
rendere improbabile la idoneità concreta della persona a svolgere i compiti
assistenziali nei confronti della minore (e ha comunque censurato l’assenza di
verifica concreta su tale aspetto da parte del giudice di merito). Si è poi
affermato che la mancanza di idoneità funzionale della figura materna, ove
accertata, rende necessaria l’applicazione della norma in parola con il recupero di
presenza dell’altra figura genitoriale, non potendo ritenersi soddisfatto l’obiettivo
di tutela del minore dalla sola esistenza di strutture assistenziali o figure familiari
di supporto.
Ciò è del tutto condivisibile, come si è detto in apertura, sempre che vi sia la
descritta mancanza di idoneità assistenziale della residua figura genitoriale,
intesa come impedimento oggettivo e non come necessità di conciliare più
attività nel corso della medesima giornata.
Il bisogno educativo e di crescita del minore, pertanto, è tutelato – secondo lo
spirito della norma – dalla presenza attiva (il che non equivale a dire presenza

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‘lavoratrice madre’ se da un lato non equivale alla «assoluta impossibilità»

costante) di uno dei due genitori, in ciò risolvendosi il bilanciamento degli
interessi realizzato dal legislatore.
3.2 Nel caso in esame, pertanto, appare del tutto rispettosa dei contenuti
normativi e non illogica la valutazione, operata dal Tribunale, per cui le rilevanti
esigenze di assistenza dei minori possono essere tutelate tramite un diverso
assetto organizzativo dei profili aziendali che consenta alla madre di svolgere
tale fondamentale compito, anche con l’auslio di strutture pubbliche di assistenza
all’infanzia, al contempo tutelando le esigenze di cautela sociale poste a

Tale aspetto risulta assorbente in quanto legittima il diniego alla applicazione
della particolare previsione di legge di cui all’art. 275 co.4 cod.proc.pen., fermo
restando che la motivazione in tema di esigenze cautelari di ‘eccezionale
rilevanza’ (ulteriore dato ostativo posto a carico del Casesa) risulta logicamente
espressa e fondata su dati obiettivi e non appare, pertanto, sindacabile nella
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presente sede di legittimità.
Non può dirsi infatti che in tal caso il giudice del meritro debba fornire la prova

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della ‘certezza della reiterazione criminosa’, come ipotizzato nel ricorso, posto
che il giudizio in tema di esigenze cautelari resta di tipo prognostico (pericolo

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probabilità.

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Non irragionevole è dunque la considerazione per cui il constatato livello elevato
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di inserimento nel gruppo criminoso e la commissione di reati estorsivi in
attuazione del programma associativo rappresentano indicatori di un pericolo di
reiterazione della condotta illecita particolarmente elevato, tale da rendere
sussistente il ‘grado’ di esigenze cautelari richiesto dalla norma in parola.
Non vi sono pertanto profili di illogicità o vizi interpretativi rilevabili nella
decisione impugnata ed in rapporto alle argomentazioni svolte dal ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma
ter.

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1

fondamento della restrizione carceraria del Casesa Mirko.

Così deciso il 23 luglio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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