Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36342 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36342 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIMONI PAULIN N. IL 27/07/1987
avverso l’ordinanza n. 439/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
02/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI; ,ly..de/sentite le conclusioni del PG Dott. 1).1p(–‘)-VT`(SfJA5

Udit i dife ir Avv.;

WP-

Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino respingeva la
richiesta di riesame proposta da Ceka Erjol, Prendi Klodian e Simoni Paulini
avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Asti di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere.
I tre cittadini albanesi sono indagati, insieme a Filipi Gjergi (latitante, non
ricorrente), per il delitto di tentato omicidio premeditato e aggravato dai futili

locale notturno, aveva negato loro l’accesso; Ceka Erjol, secondo l’imputazione,
aveva sferrato due fendenti all’addome della vittima con un grosso coltello da
cucina, mentre gli altri due lo avevano ripetutamente colpito al capo con
spranghe e bastoni; Gnoka era riuscito a reagire facendo perdere l’equilibrio al
Ceka e successivamente era stato soccorso e sottoposto ad intervento
chirurgico.
L’aggressione era stata descritta dalla persona offesa e dai due titolari
dell’esercizio; gli oggetti utilizzati per l’aggressione erano stati rinvenuti e
sequestrati.
I tre indagati erano stati successivamente individuati sulla base di differenti
elementi: Ceka Erjol sulla base dell’individuazione fotografica dei tre testimoni
(Gnoka, Rizzo e Cirneanu), di intercettazioni telefoniche, del controllo di tabulati
telefonici e del sequestro di un bastone; Prendi Klodian sulla base del
riconoscimento di Gnoka e Rizzo e del rinvenimento di un cellulare a lui
intestato; Filipi, che si era reso protagonista di un episodio simile alcuni giorni
prima, sulla base del riconoscimento di tutti e tre i testimoni; Paulin Simoni sulla
base del riconoscimento di Gnoka e Rizzo e delle dichiarazioni di Tuncu (che lo
indicava come sempre presente insieme al Filipi).
Mentre Ceka e Simoni avevano negato di essere stati presenti sul posto,
Prendi aveva sostenuto di essersi trovato fuori dal locale a fumare, di essersi
avvicinato al gruppo che litigava e di avere cercato di dividere i contendenti,
ricevendo un pugno dal buttafuori, in conseguenza del quale aveva perso i sensi.
Secondo il Tribunale sussistevano gravi indizi di colpevolezza per tutti e tre
gli indagati. Ceka era stato riconosciuto con certezza; inoltre, nelle conversazioni
che aveva avuto per telefono con il padrone di casa, egli aveva fatto esplicito
riferimento all’aggressione posta in essere; anche Simoni era stato
attendibilmente riconosciuto da Gnoka (che lo conosceva già) e Rizzo e, del
resto, aveva ammesso di essere stato frequentatore di quella discoteca (anche
se aveva negato di essere stato presente quella sera); secondo Gnoka, per di
più, Simoni sembrava il capo del gruppo; la versione di Prendi, infine, da una
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motivi e dal tempo di notte di Gnoka Artur che, addetto alla sicurezza di un

parte confermava che egli era presente allo scontro, dall’altra era del tutto priva
di riscontri quanto alla circostanza del suo arrivo separato e della sua pregressa
presenza nel locale, nonché del suo tentativo di dividere i contendenti; la sua
versione, comunque, veniva ritenuta inverosimile.
Il Tribunale riteneva corretta la qualificazione della condotta come tentato
omicidio, attesa l’idoneità a provocare la morte, l’uso di un coltello di notevoli
dimensioni, la reiterazione dei colpi e l’essere stati gli stessi indirizzati verso la
zona del corpo dove si trovavano organi vitali; si trattava, per di più, di azione

altri portavano con sé bastoni e spranghe. Tutti gli indagati avevano partecipato
consapevolmente all’azione violenta.
Secondo il Tribunale sussisteva il concreto pericolo di reiterazione di reati
della stessa specie; per di più, Ceka e Simoni sono soggetti pregiudicati o
comunque denunciati per gravi reati, mentre Prendi era stato segnalato per la
frequentazione di soggetti pregiudicati. Per Ceka sussisteva altresì il pericolo di
fuga.
Il Tribunale riteneva che unica misura adeguata fosse quella della custodia
in carcere, risultando inadeguata quella degli arresti domiciliari, anche con il
braccialetto elettronico.

2. Ricorre per cassazione anche il difensore di Simoni Paulini deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa aveva evidenziato che la natura e l’entità delle lesioni non erano
elementi univoci per la qualificazione giuridica della condotta come tentato
omicidio, tenuto conto che esse si erano risolte con una malattia di dieci giorni.
In un contesto di reciproca animosità non era possibile desumere in termini
univoci l’intenzionalità omicida degli indagati. La versione di una spedizione
punitiva messa in atto a seguito di un precedente rifiuto all’ingresso nel locale,
risalente ad alcuni giorni prima, era solo un’ipotesi investigativa, priva di
riscontri oggettivi, rispetto alla quale sussisteva una plausibile ricostruzione
alternativa quale quella di un diverbio tra gli avventori del locale e un addetto
alla sicurezza.
Il dolo alternativo non poteva ritenersi provato, così come non sussisteva il
concorso di persone nel reato, mancando un accertamento del movente comune.
Il ricorrente contesta l’attendibilità dell’individuazione fotografica e
sottolinea che nei suoi confronti non è stata attribuita alcuna specifica condotta
sia nell’aggressione che nel danneggiamento del locale; lamenta, inoltre, la
genericità della motivazione in punto di esigenze cautelari, rispetto alla quale
deduce mancanza o manifesta illogicità.

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previamente concordata, nella quale, non a caso, Ceka aveva il coltello, ma gli

CONSIDERATO IN DIRITTI)

1. Il ricorso è inammissibile: il ricorrente, infatti, si limita a riproporre
considerazioni in fatto già valutate dal Tribunale del riesame senza affatto
dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
impugnato; ciò facendo, sollecita questa Corte a sovrapporre la propria
valutazione nel merito della vicenda a quella espressa dal Tribunale, operazione

In ogni caso, la motivazione dell’ordinanza impugnata dà ampio conto della
attendibilità del riconoscimento di Simoni come coautore dell’aggressione ai
danni del buttafuori, che lo conosceva personalmente e lo aveva individuato
come apparente capo degli aggressori, che impartiva gli ordini che gli altri
eseguivano; fornisce un quadro assai chiaro di un’aggressione previamente
concordata e niente affatto interpretabile come “zuffa”; chiarisce l’idoneità delle
ferite inferte a provocare la morte della persona offesa e individua in maniera
convincente l’animus necandi di Ceka Erjol e la sua condivisione da parte degli
altri aggressori, che erano a conoscenza del possesso di un coltello di rilevanti
dimensioni da parte del connazionale e, a loro volta, erano armati con spranghe
e bastoni.

Il ricorrente sottolinea che lo stesso Tribunale ritiene non provato il movente
dell’azione (una spedizione punitiva per un precedente rifiuto di ingresso nello
stesso locale ai danni di Filipi Gjergi avvenuto alcuni giorni prima): in effetti,
l’ordinanza impugnata si limita a dare atto di tale “interpretazione degli inquirenti
condivisa dal G.I.P.” senza prendere espressa posizione; ma si deve escludere
che l’incertezza sul legame tra i due episodi faccia venire meno la prova del
concorso di persone nel reato, che il Tribunale deduce dalle modalità del fatto
(aggressione contestuale, armi impugnate da tutti gli aggressori); d’altro canto,
la prospettazione di un concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen. di
Simoni Paulin nella condotta di Ceka Erjol è priva di qualsiasi consistenza, non
indicando il ricorrente sulla base di quali elementi si possa affermare che egli non
aveva concretamente previsto né accettato l’evento diverso e che il ferimento
con il coltello era stato un “fattore eccezionale”.

Sempre in punto di concorso di persone nel reato, il ricorrente evidenzia che
nessuna condotta violenta gli viene specificamente addebitata: in realtà,
dall’ordinanza si comprende che egli brandiva il bastone sequestrato all’interno
del locale e, comunque – come già accennato – Gnoka lo aveva visto impartire gli

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preclusa in sede di legittimità.

ordini che gli altri aggressori eseguivano; si tratta, quindi, di ruolo di maggiore
gravità.

La motivazione in punto di esigenze cautelari, poi, è tutt’altro che
manifestamente illogica.
L’unica censura effettiva sul punto è che il Tribunale ha fatto riferimento a
denunce rispetto alle quali non è intervenuta condanna definitiva: ma il Tribunale
non era affatto vincolato all’irrevocabilità delle condanne, dovendo desumere il

nel tempo degli altri episodi nel quale il ricorrente era rimasto coinvolto, ma
anche dalle modalità del fatto, dalla futilità dei motivi, dall’assenza di segni di
resipiscenza.
Anche la motivazione in punto di scelta della misura della custodia cautelare
in carcere è logica ed adeguata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.

Così deciso il 23 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pericolo di reiterazione dei reati; valutazione che si basa sulla gravità e vicinanza

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