Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36341 del 23/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36341 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRENDI KLODIAN (RINUNCIANTE) N. IL 08/12/1981
avverso l’ordinanza n. 439/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
01/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
>t,t6/se tite le conclusio • del PG Dott.

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino respingeva la
richiesta di riesame proposta da Ceka Erjol, Prendi Klodian e Sinioni Paulini
avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Asti di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere.
I tre cittadini albanesi sono indagati, insieme a Filipi Gjergi (latitante, non
ricorrente), per il delitto di tentato omicidio premeditato e aggravato dai futili

locale notturno, aveva negato loro l’accesso; Ceka Erjol, secondo l’imputazione,
aveva sferrato due fendenti all’addome della vittima con un grosso coltello da
cucina, mentre gli altri due lo avevano ripetutamente colpito al capo con
spranghe e bastoni; Gnoka era riuscito a reagire facendo perdere l’equilibrio al
Ceka e successivamente era stato soccorso e sottoposto ad intervento
chirurgico.
L’aggressione era stata descritta dalla persona offesa e dai due titolari
dell’esercizio; gli oggetti utilizzati per l’aggressione erano stati rinvenuti e
sequestrati.
I tre indagati erano stati successivamente individuati sulla base di differenti
elementi: Ceka Erjol sulla base dell’individuazione fotografica dei tre testimoni
(Gnoka, Rizzo e Cirneanu), di intercettazioni telefoniche, del controllo di tabulati
telefonici e del sequestro di un bastone; Prendi Klodian sulla base del
riconoscimento di Gnoka e Rizzo e del rinvenimento di un cellulare a lui
intestato; Filipi, che si era reso protagonista di un episodio simile alcuni giorni
prima, sulla base del riconoscimento di tutti e tre i testimoni; Paulin Simoni sulla
base del riconoscimento di Gnoka e Rizzo e delle dichiarazioni di Tuncu (che lo
indicava come sempre presente insieme al Filipi).
Mentre Ceka e Simoni avevano negato di essere stati presenti sul posto,
Prendi aveva sostenuto di essersi trovato fuori dal locale a fumare, di essersi
avvicinato al gruppo che litigava e di avere cercato di dividere i contendenti,
ricevendo un pugno dal buttafuori, in conseguenza del quale aveva perso i sensi.
Secondo il Tribunale sussistevano gravi indizi di colpevolezza per tutti e tre
gli indagati. Ceka era stato riconosciuto con certezza; inoltre, nelle conversazioni
che aveva avuto per telefono con il padrone di casa, egli aveva fatto esplicito
riferimento all’aggressione posta in essere; anche Simoni era stato
attendibilmente riconosciuto da Gnoka (che lo conosceva già) e Rizzo e, del
resto, aveva ammesso di essere stato frequentatore di quella discoteca (anche
se aveva negato di essere stato presente quella sera); secondo Gnoka, per di
più, Simoni sembrava il capo del gruppo; la versione di Prendi, infine, da una
1

motivi e dal tempo di notte di Gnoka Artur che, addetto alla sicurezza di un

parte confermava che egli era presente allo scontro, dall’altra era del tutto priva
di riscontri quanto alla circostanza del suo arrivo separato e della sua pregressa
presenza nel locale, nonché del suo tentativo di dividere í contendenti; la sua
versione, comunque, veniva ritenuta inverosimile.
Il Tribunale riteneva corretta la qualificazione della condotta come tentato
omicidio, attesa l’idoneità a provocare la morte, l’uso di un coltello di notevoli
dimensioni, la reiterazione dei colpi e l’essere stati gli stessi indirizzati verso la
zona del corpo dove si trovavano organi vitali; si trattava, per di più, di azione

altri portavano con sé bastoni e spranghe. Tutti gli indagati avevano partecipato
consapevolmente all’azione violenta.
Secondo il Tribunale sussisteva il concreto pericolo di reiterazione di reati
della stessa specie; per di più, Ceka e Simoni sono soggetti pregiudicati o
comunque denunciati per gravi reati, mentre Prendi era stato segnalato per la
frequentazione di soggetti pregiudicati. Per Ceka sussisteva altresì il pericolo di
fuga
Il Tribunale riteneva che unica misura adeguata fosse quella della custodia
in carcere, risultando inadeguata quella degli arresti domiciliari, anche con il
braccialetto elettronico.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Klodian Prendi, deducendo vizio
della motivazione sotto il profilo del’errata valutazione e del travisamento dei
fatti nonché insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari.

3. Con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 17/7/2015, il ricorrente e il
suo difensore hanno comunicato che la misura cautelare è stata revocata e
hanno rinunciato alla celebrazione del giudizio di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sopravvenuta revoca della misura cautelare confermata dal Tribunale
del riesame fa venire meno l’interesse del ricorrente ad una pronuncia sul ricorso
per cassazione presentato avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 309
cod. proc. pen..

2. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse.

2

previamente concordata, nella quale, non a caso, Ceka aveva il coltello, ma gli

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 23 luglio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA