Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3634 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3634 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSA PIER ANGELO N. IL 07/07/1941
avverso la sentenza n. 180/2007 TRIBUNALE di TORTONA, del
29/04/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Tortona ha
dichiarato Pier Angelo Rosa responsabile del reato di cui all’art. 256 co. 1,
d.Lvo 152/06, perché, quale Sindaco del Comune di Volpedo, aveva
quantità in luogo adiacente al torrente Curone, in difetto di
autorizzazione; ha condannato il prevenuto alla pena, condizionalmente
sospesa e interamente condonata, ex L. 241/06, di euro 1.722,00 di
ammenda;
-che la difesa del Rosa ha proposto appello, qualificato ex art. 568 co. 5
cod.proc.pen., ricorso per cassazione, contestando la ravvisabilità, nella
specie, del reato di cui all’art. 256 co. 1 d.Lvo 152/06;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione della contravvenzione di cui alla rubrica e alla
ascrivibilità di essa in capo al Rosa;
– che i motivi di annullamento non possono in quanto generici e fattuali;
– che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la
violazione in questione non ha natura di reato proprio, integrabile
soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione
dei rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune, che può essere
commesso da chiunque ( Cass, sent. 29077/13);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
depositato in maniera incontrollata materiale bituminoso in grande
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende deila somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.