Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3634 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3634 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, nei confronti di:
Perispulle Anton Roshan Sunimale, nato a Negombo il 27.6.1977,
avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina, in data 26.11.2012
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia
annullato con rinvio.

Data Udienza: 15/01/2014

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 23.8.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò la richiesta di applicazione della
misura cautelare della custodia in carcere di Perispulle Anton Roshan Sunimale,
indagato per i reati di lesioni aggravate e rapina aggravata (riqualificata in
furto).
Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, ai sensi

dell’articolo 310 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Messina, con ordinanza del
26.11.2012, confermò il provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto deducendo che non si comprende come il G.I.P. abbia
potuto scindere i mementi dell’aggressione e della successiva sottrazione del
portafoglio e della collana d’argento, dal momento che l’impossessamento
sarebbe avvenuto in conseguenza dello stato in cui la persona offesa si trovava a
cagione dell’aggressione subita.
Sussisterebbero altresì le esigenze cautelari.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha rilevato che l’indagato percosse la persona offesa, al solo
scopo di cagionargli lesioni, ritenendola responsabile del suo licenziamento e che
l’impossessamento del portafoglio e della collana d’argento sia avvenuto solo
successivamente senza rapporto causale con la violenza esercitata.
Peraltro questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di sottrazione di una
cosa dopo l’esaurimento della azione violenta, si configura il delitto di rapina e
non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima
della attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di casualità
apparente tra quest’ultima e l’impossessamento, nel senso che il secondo sia la
conseguenza della prima. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12353 del 05/03/2010 dep.
29/03/2010 Rv. 246750).
Nel caso in esame tale proposito non è stato ritenuto che il proposito della
sottrazione fosse sorto prima o durante l’azione violenta, con apprezzamento di
merito, non sindacabile in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

2

Rigetta il ricorso.

Così deliberato il giorno 15.1.2014.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Piercamillo Davigo

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