Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36335 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36335 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TR RAGUSA nei confronti di:
TRIBUNALE RAGUSA
con l’ordinanza n. 18/2015 GIP TRIBUNALE di RAGUSA, del
25/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 04,..,70
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Data Udienza: 23/07/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Ragusa con ordinanza emessa il 25 marzo 2015 ha
sollevato conflitto negativo di competenza in riferimento a quanto deciso dal
locale Tribunale in data 13 marzo 2015 nel procedimento a carico di Rubbera
Cristian.
In sintesi, il motivo del conflitto può essere sintetizzato nel modo che segue.
In data 2 febbraio 2015 veniva emesso decreto di giudizio immediato, nei
confronti di Rubbera Cristian, in accoglimento della richiesta del Pubblico

2015.
Tale decreto veniva notificato all’imputato in data 3 marzo 2015 e pertanto il
tempo intercorso tra la effettiva ricezione dell’atto e la celebrazione della udienza
risulta inferiore a trenta giorni, in violazione di quanto previsto dall’art. 456
cod.proc.pen., norma che prevede il termine a comparire di giorni trenta, nonchè
inferiore al termine di giorni quindici previsto per le richieste di rito alternativo
dall’art. 458 cod.proc.pen. .
A fronte di tale sequenza procedimentale il Tribunale, all’udienza del 13 marzo
2015 dichiarava la nullità della notifica «per violazione del termine libero a
comparire» con trasmissione degli atti al GIP per la rinnovazione dell’atto.
Il GIP, nell’ordinanza con cui solleva il conflitto, rappresenta che la violazione del
termine a comparire non è causa di nullità e non comporta la regressione del
procedimento, dovendo trovare applicazione la generale previsione di cui all’art.
143 disp.att. cpp con rinnovazione della citazione da parte del Tribunale.

2. Nel conflitto negativo insorto, il Collegio ritiene che la competenza alla
rinnovazione della notifica all’imputato del decreto di giudizio immediato spetti al
Tribunale di Ragusa, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
Il Tribunale, investito della trattazione del giudizio con atto di per sè valido
(posto che la deviazione dal modello legale concerne esclusivamente l’ampiezza
del termine a comparire) non può infatti ignorare l’esistenza della generale
previsione normativa di cui all’art. 143 disp.att. c.p.p.p. . Tale norma afferma
che .. in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a
giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.
La lettura data da questa Corte al contenuto della previsione normativa è
tendenzialmente uniforme e consente di ribadire il principio per cui anche in
tema di nullità, per difetto di notificazione, del decreto che dispone il giudizio
immediato trova applicazione il disposto dell’art. 143 dísp. att. cod. proc. pen.,
attuativo di un principio di generale applicabilità nella fase del giudizio,

2

Ministero, con fissazione della udienza dibattimentale per il giorno 13 marzo

indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal
carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare un’anomala
regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato
non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale (Sez. I n. 41733 del
6.10.2004, rv 229857 e successive, tra cui Sez. I n. 39575 del 27.6.2014, rv
260905).
Nel caso in esame, pertanto, la scelta operata dal Tribunale di demandare – a
fronte di un atto di instaurazione del contraddittorio pienamente valido a fini di

decreto (allo scopo di rispettare il termine a comparire) viola la previsione
espressa di cui all’art. 143 disp.att. ed è in tal senso sindacabile in sede di
conflitto, non essendo consentita – in tale occasione – la regressione del
procedimento.
E’ evidente, tuttavia, che il caso qui scrutinato offre l’occasione per ribadire che lì
dove il termine intercorso tra la notifica del decreto e la data del giudizio sia in
concreto inferiore ai quindici giorni previsti come spatium deliberandi per la
eventuale richiesta di riti alternativi (ai sensi dell’art. 458 co.1 cod.proc.pen.)
l’imputato non può essere pregiudicato dalla attribuzione del potere/dovere di
rinnovazione della notifica in capo al giudice del dibattimento.
Come già deciso, in caso analogo, da Sez. II n. 23559 del 12.5.2009, rv 244236,
la facoltà di accesso al rito abbreviato (o al patteggiamento) resta impregiudicata
e l’imputato potrà esercitare tale opzione nei quindici giorni successivi alla nuova
notifica del decreto di giudizio immediato (ordinata dal Tribunale ai sensi del
detto art. 143 disp.att.) . Solo in tal caso, pertanto, gli atti andranno trasmessi al
GIP quale giudice funzionalmente competente alla trattazione del richiesto rito
alternativo, restando altrimenti ferma la competenza del giudice del dibattimento
alla trattazione del rito ordinario.
Va pertanto affermata, nell’attuale fase /tesa alla mera rinnovazione della notifica
del decreto, la competenza del Tribunale di Ragusa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 23 luglio 2015

Il Consigliere egtensore

Il Presidente

contestazione del fatto – al GIP il compito di provvedere a nuova notifica del

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