Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36334 del 07/07/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36334 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRAPANI
nei confronti di:
MANNINA GASPARE N. IL 07/01/1937
avverso l’ordinanza n. 144/2014 TRIBUNALE di TRAPANI, del
11/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/s ite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 07/07/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava l’estinzione dei reati per i quali Mannina
Gaspare era stato condannato con sentenza irrevocabile per intervenuta morte
del condannato.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
l’art. 171 cod. pen. e dichiarare l’estinzione della pena, anziché l’estinzione dei
reati.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e per la declaratoria di
estinzione delle pene inflitte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La morte del reo avvenuta dopo la condanna irrevocabile estingue la pena
inflitta (art. 171 cod. pen.) e non i reati per i quali è stato giudicato.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio,
mentre la Corte può direttamente dichiarare estinta la pena inflitta al condannato
deceduto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara estinta le pena inflitta
a Gaspare Mannina con la sentenza del Tribunale di Trapani n. 89/2010 del
24/3/2010, irrevocabile il 5/10/2012.
Così deciso il 7 luglio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
di Trapani, deducendo violazione di legge: il Giudice avrebbe dovuto applicare