Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36333 del 07/07/2015


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 36333 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE CARMELO N. IL 12/09/1950
avverso l’ordinanza n. 21/2014 TRIBUNALE di VELLETRI, del
19/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/07/2015

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Avverso il provvedimento emesso il 19 maggio 2014 – con il quale il
Tribunale di Velletri, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, ha
rigettato l’istanza proposta da Calabrese Carmelo diretta a conseguire la
declaratoria di estinzione delle pene detentiva (anni 2 e mesi 6 di reclusione)
allo stesso inflitta con sentenza di quello stesso Tribunale in data 10 maggio

cassazione il difensore dell’istante, il quale – per quanto ancora rileva e nel
rispetto dei limiti espositivi fissati dall’art. 173 norme di attuazione cod. proc.
pen. – ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, ribadendo la
fondatezza, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., dell’istanza di estinzione per
prescrizione della pena detentiva di cui trattasi.
2. Rileva il Collegio, preliminarmente, che avverso i provvedimenti emessi
dal giudice dell’esecuzione relativi all’estinzione del reato dopo la condanna, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc.
pen., non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì l’opposizione davanti allo
stesso giudice.
3. Tale sequela procedinnentale deve essere osservata sia nel caso che il
giudice dell’esecuzione abbia deciso «de plano», sia nel caso in cui lo stesso
giudice abbia deciso in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666 comma 3,
cod. proc. pen.. Infatti, in caso contrario, l’interessato verrebbe ad essere privato
del duplice giudizio di merito riconosciutogli dal codice di rito proprio al fine di
consentirgli di ottenere un «riesame» del provvedimento anche sotto profili non
deducibili nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 3 n. 8124 del 5/12/2002, rv.
223.464; Cass. sez. 3A, n. 1182 del 7/4/1995, rv. 202.599; Cass. sez. 1 n. 739
del 25/3/1995, rv. 200.501).
4. Pertanto, ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen. il ricorso deve
essere qualificato come opposizione ex art. 667 co. 4 cod. proc. pen. con la
conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.

2000 e divenuta irrevocabile il 7 maggio 2002 – ha proposto ricorso per

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