Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36332 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36332 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TALINUCCI ANTONIO N. IL 25/01/1956
avverso l’ordinanza n. 1349/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 21/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;
trteisentite le conclusioni del PG Dott. V
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Udit idifens«Avv.;
dar-1/4/V

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Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.

11 13 novembre 2014 la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava

con rinvio l’ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, il 7 agosto
2014, aveva confermato l’ordinanza emessa il 9 luglio 2014 dal giudice per le

delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, tentativi
di furto e furto ai danni di una gioielleria e di abitazioni
2.L’ambito del devolutum riguarda la sussistenza o meno di una connessione
qualificata e il momento cui ancorare la desumibilità degli atti che, in caso di reati
connessi ex art. 12, lett b) e c), c.p.p. deve essere ancorato al momento nel quale è
stato disposto il rinvio a giudizio e non a quello dell’emissione della prima misura
cautelare, momento che assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia
invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei
diversi titoli cautelari.
3.11 12 febbraio 2015, il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi in sede di
rinvio, confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa il 9
luglio 2014, osservando che non ricorreva la connessione qualificata, non
sussistendo elementi obiettivi da cui inferire una preventiva deliberazione unitaria
tra il delitto associativo e i singoli reati fine.
Evidenziava, inoltre, che al momento dell’emissione della prima ordinanza,
scaturita dall’arresto in flagranza dell’indagato per il tentato furto ai danni del
teatro Cilea, non vi erano elementi investigativi comprovanti ancora l’esistenza del
sodalizio e la commissione degli altri reati e che le indagini sviluppate sulla base
del primo fatto criminoso seguivano un’ipotesi investigativa solo in seguito
confermata.
Nel merito ravvisava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base
delle intercettazioni svolte, delle indagini di polizia giudiziaria e dei servizi di
osservazione e pedinamento effettuati.
Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), c.p.p.,
avuto riguardo alla natura e qualità dei reati commessi, alle loro modalità di
consumazione, alla negativa personalità di Talinucci, gravato da plurimi e gravi
1

indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di Antonio Talinucci per il

precedenti penali anche specifici, e osservava che unica misura adeguata e
proporzionata appariva quella della custodia cautelare in carcere.
4.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia,Talinucci il quale formula le seguenti censure.
Deduce violazione dell’art. 627, comma 3, per non essersi il giudice di rinvio
uniformato al devolutum che non consentiva di rimettere in discussione l’esistenza
della connessione qualificata

mancato riconoscimento della connessione qualificata.
Eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza del quadro di gravità indiziaria.
Lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta
configurabilità delle esigenze cautelari e al rispetto dei principi di proporzionalità e
adeguatezza.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.11 primo motivo di ricorso è privo di pregio, considerato lo sviluppo

argomentativo della sentenza di annullamento con rinvio emessa il 13 novembre
2014 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, comprensivo anche del profilo
concernente la sussistenza o meno della connessione qualificata.
2.Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
Il suo esame impone una duplice premessa.
2.1.11 programma associativo va tenuto distinto dal disegno criminoso la cui

unicità costituisce presupposto essenziale della continuazione. Il disegno criminoso
richiede, invero, la rappresentazione, sin dall’inizio, dei singoli episodi criminosi,
individuati almeno nelle loro linee essenziali e costituenti parti integranti di quel
disegno, di modo che la continuazione fra i singoli reati commessi in attuazione del
medesimo disegno criminoso è possibile solo quando risulti che l’autore abbia già
previsto e deliberato in origine, nei tratti essenziali, l’iter criminoso da percorrere e
i singoli reati attraverso cui esso si snoda.
La connessione tra il delitto associativo e i reati fine può ritenersi sussistente
nella ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o della
adesione ad esso, un determinato soggetto, nell’ambito del generico programma
2

Lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al

criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi
effettivamente commessi. Pertanto il reato fine deve essere stato già delineato, al
momento generativo del reato associativo, nei suoi tratti essenziali e non solo
previsto in via del tutto generica e possibilistica (Sez. U., n. 21957 del 22 marzo
2005; Sez. 1, n. 17948 del 5 maggio 2010).
2.2. Nel caso di emissione, nei confronti di un indagato, di più ordinanze che

dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente

dall’art. 297, comma 3, c.p.p. (concorso formale, continuazione, connessione
teleologica), la regola della retrodatazione di termini della custodia cautelare opera
unicamente se, al momento dell’emissione della prima ordinanza, l’autorità
giudiziaria procedente abbia acquisito un quadro indiziario di tale gravità e
completezza, apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare i
presupposti legittimanti l’adozione delle ordinanze successive (Sez. Un. 22 marzo
2005, ric. Rahulia).
2.3.L’ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici,
ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto insussistente la
connessione qualificata tra i fatti oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare
emessa il 12 novembre 2011, avente ad oggetto il tentativo di furto ai danni del
teatro Cilea, e quelli (tre episodi di furto aggravato, di cui due nella forma del
tentativo, e associazione per delinquere ex art. 416 c.p.) posti a fondamento del
provvedimento limitativo della libertà personale, adottato il 9 luglio 2014, in base
alla considerazione che gli elementi investigativi acquisiti non evidenziavano in
maniera oggettiva che, al momento in cui il ricorrente aveva aderito
all’associazione, Talinucci avesse previsto e deliberato la commissione del tentativo
di furto ai danni del teatro Cilea.
Esclusa la connessione qualificata, il Tribunale, con iter argomentativo
correttamente sviluppato e fondato sul puntuale esame delle risultanze investigative,
ha escluso che, al momento dell’emissione della prima ordinanza applicativa della
custodia cautelare, fossero già desumibili dagli atti gli elementi legittimanti
l’adozione del successivo provvedimento de libertate, reso possibile solo grazie ad
approfondimenti investigativi successivi all’arresto in flagranza per il furto ai danni
del teatro Cilea.
3.Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.
3

all’emissione della prima ordinanza, tra i quali non sussiste la connessione prevista

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune
da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità
degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 c.p. e ai singoli
episodi di furto, sia consumati che tentati, dal contenuto delle intercettazioni, dalle
indagini svolte dalla polizia giudiziaria, dai servizi di osservazione e pedinamento.
Ha, altresì, evidenziato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin
qui acquisite, il consapevole contributo morale e materiale fornito dal ricorrente alla

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente
analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico
quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità
logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso
che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità,
rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di Talinucci in ordine ai
delitti a lui contestati.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado
di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli
stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza,
deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di
legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che
presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art.
273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza
poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di
merito.
4.Anche le ulteriori censure sono infondate.
Il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto
sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p. dalla qualità e
natura dei reati commessi, dalle loro modalità di realizzazione, dall’intensità del
dolo sotteso alle singole condotte illecite, dalla negativa personalità di Talinucci,
gravato da plurimi e gravi precedenti penali anche specifici. Sulla base di tali
elementi obiettivi, con argomentazione correttamente sviluppata, ha ritenuto che
unica misura adeguata a contenere la pericolosità sociale manifestata dall’indagato

4

vita associativa e alla consumazione dei singoli reati fine.

Trasmessa copia ex art. 23
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e proporzionata alla gravità delle azioni delittuose realizzate fosse quella della
custodia cautelare in carcere.
5.In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso
deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

1 ter, disp. att. c.p.p.

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