Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36331 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36331 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAFASSO MASSIMILIANO N. IL 22/03/1972
avverso l’ordinanza n. 346/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
11/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
te…ftedsentite le conclusioni del PG Dott.

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Udit 41ifensonAvv.;

A

I

Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.
1.1: 11 marzo 2015 il Tribunale di Napoli, costiuito ai sensi dell’art. 310 c.p.p.,

rigettava l’appello proposto da Massimiliano Capasso avverso l’ordinanza della
locale Corte d’assise d’appello che, il 9 gennaio 2015, aveva rigettato la richiesta di
declaratoria di inefficacia della misura cautelare disposta per decorrenza dei

2.11 Tribunale di Napoli osservava che non esisteva un titolo cautelare in ordine

al quale provvedere, giacché la condanna dell’appellante per il delitto di omicidio
volontario (capo e) era divenuta definitiva dopo la sentenza della Corte di
Cassazione che, il 18 dicembre 2014, aveva rigettato il ricorso dell’imputato in
ordine al suddetto delitto. Rilevava, altresì che per il titolo di reato contestato al
capo d), per il quale la Corte di Cassazione aveva disposto l’annullamento con
rinvio, Cafasso non risultava detenuto.
Argomentava, infine, che, quand’anche si dovesse accogliere la tesi difensiva, in
base al quale l’annullamento con rinvio disposto per il reato di cui al capo d)
riverbera i suo effetti anche su quello di cui al capo e), rendendo necessaria la
rideterminazione complessiva della pena, in ogni caso i termini complessivi di
custodia cautelare per il delitto di omicidio non sono decorsi, tenuto conto della
pronuncia di condanna intervenuta conformemente sia in primo che in secondo
grado.
3.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Cafasso, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione
della legge penale, in quanto l’annullamento con rinvio per il delitto di cui al capo
d) impediva il passaggio in giudicato della sentenza in ordine al delitto di omicidio
e incideva sul decorso dei termini di fase, ormai spirati.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
LL’art. 624 c.p.p., quando si riferisce a parti della sentenza che diventano
irrevocabili a seguito dell’annullamento parziale, intende richiamarsi a qualsiasi
statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle
decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo
1

termini di fase.

Trasmessa copia ex art. 29
8-B-95 n. 332
5. 1 ter
ama il Fig .4E4 205
,
d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito della stessa contestazione,
individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Ne deriva che la decisione
impugnata acquista, in relazione a questi ultimi, autorità di cosa giudicata, in virtù
del principio della c.d. “formazione progressiva del giudicato” (Sez. U. 23/11/1990,
Agnese; Sez. U., 1175/1993, Ligresti; Sez. U., 19/1/1994, Cellerini; Sez. U.
26/3/1997, Attinà; Sez. U., 1971/2000, Tuzzolino).
Di conseguenza, in caso di annullamento della sola statuizione concernente un

sentenza riguardante l’accertamento del reato e l’affermazione definitiva della
responsabilità per un altro delitto (nell’ipotesi di specie quello di omicidio
volontario contestato al capo e), non è intaccato dall’annullamento parziale per altro
reato e acquista autorità di cosa giudicata.
2.Alla luce dei principi sinora illustrati l’ordinanza impugnata è esente da
censure nella parte in cui ha osservato che per il delitto di omicidio volontario
Cafasso, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, si trova detenuto in
espiazione della pena definitiva e non in stato di custodia cautelare e che le vicende
riguardanti il delitto di cui al capo d) — per il quale il ricorrente si trova in stato di
libertà — non possono esercitare alcuna influenza sul capo della sentenza orami
irrevocabile.
3.A1 rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma
1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

altro capo di imputazione (come verificatosi nell’ipotesi in esame), la parte della

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