Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36330 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36330 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Bonanno Santi, nato il 21/01/1966
avverso l’ordinanza n. 964/2013 del Tribunale della libertà di Messina del
29/01/2014
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Cassano;
sentite le conclusioni del Procuratore generale dott. V. D’Annbrosio che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito l’avv. C. Occhiuto che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.

Il 29 gennaio 2014 il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell’art.

310 c.p.p., in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto da Santi Bonanno
avverso l’ordinanza con la quale, il 2 maggio 2013, il giudice per le indagini
preliminari aveva respinto l’istanza di revoca e/o sostituzione della misura della

416 bis c.p. (capo a), 110, 81 cpv. , 629 c.p., 7 I. n. 203 del 1991 (capo b).
Il Tribunale, investito in sede di rinvio (cfr. sentenza della Quinta Sezione
Penale di questa Corte in data 15 novembre 20139 del compito di rivalutare il
quadro di gravità indiziaria alla luce della documentazione prodotta dalla difesa
e della più ampia problematica della intermediazione di favore alla luce delle
metodiche di aggiudicazione, riteneva sussistenti i presupposti di cui all’art.
273 c.p.p. sulla base dei seguenti elementi: a) propalazioni di Carmelo
Bisognano, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate oggettivamente;
b) dichiarazioni rese dalla Truscello che confermavano quelle di Bisognano circa
il ruolo di intermediario svolto da Bonanno con la “s.p.a. GAS”
nell’assegnazione dei lavori di metanizzazione all’impresa della Truscello e
l’incontro tra Bonanno e il Bisognano in una bar di Furnari nel 2008, e
delineavano in maniera ampia l’intera vicenda; c) dichiarazioni rese da Alfio
Giuseppe Castro e Gullo Santo in merito ai rapporti esistenti tra Bonanno e
Calabrese; d) denuncia presentata da Bonanno il 15 marzo 2010 in merito al
rinvenimento di bottiglie incendiarie all’interno dei propri mezzi impiegati nel
cantiere del parco eolico “Alcantara-Peloritani”, lotto nord„ dimostrativa di una
simulazione del reato di estorsione in suo danno; e) contenuto del colloquio
intercorso tra Luca Capra e tale Francesco, avente ad oggetto i commenti circa
il presunto atto intimidatorio e la “magata” organizzata al riguardo dallo stesso
sub-appaltatore; f) documentazione acquisita a proposito della gara d’appalto
indetta dalla GAS nell’anno 2006.
Il Tribunale argomentava, inoltre, che le dichiarazioni del geom. Scammacca
presentavano dei profili di illogicità che ne inficiavano la credibilità, sì da non
consentire la loro utilizzazione per smentire le propalazioni di Bisognano.
Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Artino,
prodotte dalla difesa nel corso dell’udienza camerale, i giudici osservavano che
le stesse erano già state ritenute ininfluenti da una precedente ordinanza
pronunciata dal Tribunale nell’ambito di una procedura ex art. 310 c.p.p. e che,
in ogni caso, l’asserito pagamento del pizzo da parte di Bonanno in favore di

custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai delitti di cui agli artt. 110,

Artino rappresentavano una sorta di corrispettivo per i vantaggi ottenuti e non
un’imposizione tale da escludere la contestata condotta di partecipazione.
Circa le esigenze cautelari i giudici osservavano che la gravità dei fatti e la
negativa personalità dell’indagato le rendevano sussistenti sotto il profilo
dell’art. 274 lett. c) c.p.p. e che non sussistevano i presupposti per la revoca
della misura degli arresti domiciliari, concessi a Bonanno dal luglio 2014.
3.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore di fiducia, Bonanno, il quale formula le seguenti censure.

mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla metodica di aggiudicazione e alla ritenuta compatibilità tra le
propalazioni di Bisognano, intrinsecamente non credibili e non assistite dai
necessari riscontri esterni anche di tipo individualizzante, e la documentazione
prodotta dalla difesa, che, oltre a trovare conferma nelle dichiarazioni,
pienamente credibili e coerenti del geom. Scammacca, evidenzia profili
procedurali che mal si conciliano con le accuse del collaboratore di giustizia e
che, in ogni caso, non sono stati compiutamente valutati, con conseguente
violazione dell’ambito del devolutum.
Evidenzia, inoltre, l’errore in cui è incorso il Tribunale in relazione al lavoro
di Torregrotta che fu affidato su segnalazione dello stesso Scammacca, a
differenza dei lavori di Pace del Mela che furono tolti al Grasso e affidati alla
Truscello solo con noli. Osserva, poi, che i lavori della condotta da Pace del
Mela a Giammoro rappresentavano un appalto a parte che non rientravano in
quelli affidati prima a Grasso e successivamente alla Truscello e che gli stessi
furono affidati a Bonanno su interessamento dello Scammacca
Denuncia vizio della motivazione in relazione alle dichiarazioni di Artino che
configgono con quelle rese dalla Truscello
Eccepisce violazione di legge e mancanza della motivazione con riguardo alla
ritenuta permanenza delle esigenze cautelari in assenza di qualsiasi pericolo
obiettivo e concreto di reiterazione delle condotte di concorso esterno in
associazione mafiosa, tenuto conto anche della mancanza di società
riconducibili a Santi Bonanno, secondo quanto documentato dalla difesa

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1. Giova premettere che, in presenza di un annullamento con rinvio disposto

dalla Corte di Cassazione per vizio di motivazione, il giudice è vincolato dal
divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o
carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire allo stesso risultato

Lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,

decisorio della pronuncia annullata sulla base di argomentazioni diverse da
quelle censurate in sede di legittimità ovvero dell’integrazione e dell’ulteriore
approfondimento di quelle già svolte. Spetta, infatti, esclusivamente al giudice
di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze
processuali e di valutare il significato e il valore delle relative fonti di prova. Egli
non può essere condizionato da apprezzamenti di merito eventualmente
presenti nelle argomentazioni del giudice di legittimità, non essendo compito di
quest’ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello dei giudici di merito

6 maggio 1999, Lezzi).
Qualora la Corte di Cassazione soffermi la sua attenzione su alcuni particolari
aspetti denotanti la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non
significa che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti
specificati ed eventuali profili valutativi contenuti nella sentenza di
annullamento possono, semmai, valere come meri punti di riferimento al fine
della individuazione del vizio motivazionale, ma non come statuizioni che
perimetrano l’ambito del devolutum (Sez. 5, n. del 20 gennaio 1992, Florio). In
altri termini, il fatto che la Corte di Cassazione, nell’annullare la sentenza
d’appello, sottolinei alcuni aspetti particolari, che denotano la carenza o la
contraddittorietà della motivazione, non comporta che il giudice di rinvio sia
investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, quasi che questi potessero
essere considerati isolatamente rispetto al restante materiale probatorio. La
Corte incaricata del nuovo giudizio ha, infatti, <> (art. 627
comma 2 c.p.p.) che le competevano originariamente relativamente alla
individuazione e alla valutazione dei dati processuali nell’ambito del capo della
sentenza interessato dall’annullamento (Sez. 5, n. 6004 dell’Il novembre
1998; Sez. 6, n. 8162 del 4 maggio 1992; Sez. 5, n. 5539 del 20 gennaio
1992), spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i
dati di fatto risultanti dal compendio probatorio e di considerare il significato e il
valore delle relative fonti di prova.
A seguito di annullamento per vizio di motivazione, perciò, il giudice di rinvio
può liberamente procedere ad una nuova e completa valutazione delle
acquisizioni probatorie e resta libero di pervenire, sulla scorta di
argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero
integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della
pronuncia annullata, essendo vincolato soltanto dal divieto di fondare la nuova
decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di
Cassazione (Sez. 6, n. 16659 del 21 gennaio 2009; Sez. 4, n. 30422 del 21
giugno 2005; Sez. 6, n. 5552 del 29 marzo 2000).

in ordine a tali aspetti (Sez. 1, n. del 10 febbraio 1998, Scuotto; Sez. 5, n. del

2.Così delineato l’ambito dei poteri spettanti al Tribunale di Messina,
competente ex art. 310 c.p.p., in sede di rinvio a seguito dell’annullamento
per vizio della motivazione della precedente decisione, il Collegio ritiene non
fondata le censure difensive circa l’omesso rispetto dell’ambito del devolutum.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente proceduto ad un nuovo esame
dell’intero compendio probatorio, costituito dalle risultanze delle attività
investigative svolte dal Pubblico Ministero (propalazioni di Carmelo Bisognano,
dichiarazioni rese dalla Truscello, da Alfio Giuseppe Castro e Gullo Santo,

presunto atto intimidatorio ai danni di Bonanno, denuncia sporta da
quest’ultimo in merito al rinvenimento di bottiglie incendiarie all’interno dei
mezzi impiegati nel cantiere del parco eolico “Alcantara-Peloritani”, lotto nord),
e dalle produzioni difensive (dichiarazioni di Salvatore Artino, documenti
concernenti le modalità di svolgimento delle gare.
All’esito di un’approfondita analisi del contenuto delle prove dichiarative e di
quelle documentali acquisite, i giudici hanno coerentemente e compiutamente
illustrato le ragioni sottese al giudizio di piena attendibilità intrinseca

ed

estrinseca delle propalazioni di Bisognano, Castro, Gullo, della Truscello, alla
sussistenza di riscontri estrinseci individualizzanti alle accuse mosse da
Bisognano, alla confluenza degli atti assunti dal Pubblico Ministero in un
quadro accusatorio organico e coerente, tale da integrare il parametro richiesto
dall’art. 273 c.p.p. in ordine al contestato delitto di concorso esterno in
associazione mafiosa.
All’esito di tale disamina, il Tribunale ha argomentato, con spiegazione
immune da vizi logici e giuridici, che Bonanno rivestiva il ruolo di imprenditore
colluso con la consorteria mafiosa dei barcellonesi, si relazionava con i vertici
del gruppo mafioso dei Mazzaroti-Bisognano rappresentato, in un primo
momento, da Calabrese e, successivamente, da Artino, otteneva, grazie al
sostegno del sodalizio mafioso, varie commesse di lavoro con la
consapevolezza e la volontà di contribuire, grazie alle stesse, al rafforzamento
economico dell’organizzazione, alla sua espansione e al consolidamento del
controllo del territorio.
Il provvedimento impugnato ha, altresì, spiegato le ragioni per le quali la
documentazione difensiva non smentisce tale conclusione, tenuto conto della
natura della gara (a procedura ristretta), in cui i concorrenti venivano scelti e
invitati dalla stazione appaltante, con conseguente possibilità di controllo da
parte della stessa, della suddivisione della gara in tre zone geografiche (Sicilia
Ovest, Sicilia Est, Penisola), a loro volta ripartite in ambiti territoriali e in
diverse tipologie di prestazioni, del numero massimo di ambiti geografici

contenuto del colloqui intercorsi tra Luca Capra e tale Francesco in merito al

aggiudicabili allo stesso appaltatore per ogni zona geografica, della necessità di
presentare autodichiarazioni, attestanti, tra l’altro, la disponibilità di una sede,
nonché di un deposito mezzi e di attrezzature tali da garantire l’operatività
richiesta dallo specifico tipo di appalto nel territorio di esecuzione dei lavori o,
in mancanza, l’impegno a disporre di quanto richiesto prima dell’eventuale
aggiudicazione pena l’annullamento della gara stessa.
Il Tribunale ha, infine, puntualmente evidenziato le illogicità emergenti dalle
dichiarazioni del geom. Scammacca, motivatamente ritenute inattendibili e

quelli resi da Bisignano, nonché l’ininfluenza probatoria delle dichiarazioni di
Salvatore Artino.
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una
coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un
organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato
grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità
di Cilione in ordine al indagine, concernente la responsabilità di Bonanno in
ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul
grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa
degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di
certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata
supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non
può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della
conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di
colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza
delle valutazioni riservate al giudice di merito.
3.Infondato è anche l’ultimo motivo di concorso.
Il Tribunale, con motivazione correttamente articolata e rispettosa dei
principi costantemente enunciati da questa Corte, ha valorizzato, nella
prospettiva della permanenza delle esigenze cautelari nei confronti di Bonanno
(ammesso agli arresti domiciliari sin dal luglio 2014), la gravità delle condotte
illecite, poste in essere in un contesto di criminalità organizzata, e la negativa
personalità dell’indagato, desumibile dai rapporti stabilmente mantenuti con
esponenti mafiosi di vertice. Tali profili, pienamente rispondenti ai parametri
indicati dall’art. 274, lett. c), c.p.p., assumono un rilievo preminente rispetto

inidonee a inficiare la credibilità degli altri contributi conoscitivi, a partire da

allo specifico profilo evidenziato dalla difesa, inidoneo a minare la complessiva
coerenza del discorso giustificativo dell’ordinanza impugnata.
4.In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso
deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

P.Q.M.

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