Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36328 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36328 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOLAMARINO FRANCESCO N. IL 21/02/1972
avverso l’ordinanza n. 1459/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
07/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.V .-

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 7 novembre 2014 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p.,
rigettava la richiesta di riesame avanzata da Francesco Nicolamarino e, per
l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 9
ottobre 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in ordine
ai delitti di tentato omicidio pluriaggravato in danno di Pietro Dell’Endice,

un’autovettura, incendio della stessa.
2.11

Tribunale preliminarmente respingeva l’eccezione difensiva di

inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, osservando che
le dichiarazioni rese da Smaani e Novelli nel procedimento penale iscritto presso la
Procura di Trani e quelle rese da Piarulli, Cafieri e Scarcelli nel diverso
procedimento penale recante il n. 7828/2013 DDA Bari rappresentavano tutte nuove
fonti di prova, provenienti aliunde siccome rese nel corso di indagini preliminari
svolte in altro procedimento.
Nel merito rilevava che gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato
in ordine ai delitti a lui contestati erano costituiti dalle dichiarazioni della parte
offesa, delle altre persone informate sui fatti (Saverio Merra, Sabina Miracapillo,
Brigida Mari), nonché dalle dichiarazioni rese dai seguenti collaboratori di
giustizia:
Smaani Tarek iniziava la sua collaborazione il 12 settembre 2008 nell’ambito
del procedimento penale n. 5579/2008 Mod. 21, trasmesso per competenza, il 19
settembre 2008, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari-DDA, ove
veniva iscritto al n. 16424/2008 mod.21 e riferiva sia in merito alle dinamiche dei
due gruppi di criminalità organizzata contrapposti, riconducibili, rispettivamente, ai
Pistillo e ai Lapenna, entrambi protesi al controllo del traffico degli stupefacenti nel
territorio, nonché in merito al tentato omicidio di cui apprendeva dallo stesso
Dell’Endice, da Paolo Foresti (che si trovava insieme alla parte offesa), da Nicola
Bruno, appartenente, come gli altri due, al clan Pistillo;
Paolo Scarcelli riferiva sull’esistenza in Andria dei due gruppi contrapposti e
del tentato omicidio in danno di Dell’Endice (de relato da Francesco Nicolamartino
che gliene parlava nel 2010) nell’ambito del procedimento penale n. 7828/2013
mod. 21 DDA;
1

detenzione e porto di un’arma da guerra, ricettazione della suddetta arma e di

Camillo Novelli riferiva dell’appartenenza di Dell’Endice al clan malavitoso dei
Pesce Pistillo nell’ambito del procedimento penale n. 16085/2008 mod. 21 DDA e
aggiungeva che, dopo l’agguato ai danni dell’avverso gruppo dei Lapenna,
dominante nella zona di Andria„ Dell’Endice temeva di essere destinatario di una
vendetta e girava armato;
Giuseppe Di Ceglia, cugino dei fratelli Michele e Francesco Pistillo, massimi
esponenti dell’omonima famiglia mafiosa, ricostruiva le dinamiche associative dei

procedimento penale n. 10012/2007 mod. 21 DDA Bari;
Riccardo Piarulli riferiva quanto appreso circa il tentato omicidio da parte di
Riccardo Porro nell’ambito del procedimento penale n. 7828/2013 DDA Bari;
Giuseppe Cafieri veniva sentito dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari il 18 novembre 2013 nell’ambito del procedimento penale n.
7828/2015 mod. 21 DDA e rendeva dichiarazioni in merito all’esistenza in Andria
di due gruppi contrapposti (il gruppo Pistillo e quello dei fratelli Lapenna) dedito a
traffici di droga e collocava in tale contesto il tentato omicidio in danno di
Dell ‘ Endice
3.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Nicolamarino, il quale, anche mediante una memoria difensiva
corredata dalla documentazione concernente l’iscrizione dei diversi procedimenti„
denuncia l’inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per
le indagini preliminari, termine non prorogato e chiede, di conseguenza, l’
annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
A sostegno della deduzione osserva quanto segue.
Il procedimento penale a carico di ignoti per il tentato omicidio in danno di
Dell’Endice veniva iscritto al n. 5302/07. Il procedimento veniva archiviato il 7
agosto 2008.
Il 23 ottobre 2008, a seguito delle dichiarazioni di Smaani, veniva iscritto il
procedimento penale n. 6599/08 a carico del ricorrente e dei coindagati. Per la
precisione Smaani veniva sentito il 12 e il 16 settembre 2008 nell’ambito del proc.
pen. 5579/2008 dal PM Maralfa e 1’8 ottobre 2008 dal PM Scelsi della DDA di Bari
nell’ambito del proc. pen. n. 16085 del 2008 DDA
Poco dopo l’iscrizione del 23 ottobre 2008, il procedimento veniva trasmesso
per competenza alla DDA di Bari e il 13 novembre 2008 veniva iscritto al n.
2

due gruppi e parlava del tentato omicidio in danno di Dell’Endice nell’ambito del

19305/08 e riunito, il 3 dicembre 2008, al procedimento n. 16085/08, nel cui ambito
Smaani era già stato sentito 1’8 ottobre 2008 ed era stato esaminato, il 23 settembre
2008, il collaboratore di giustizia Novelli.
In atti non vi sono proroghe né richieste di riapertura delle indagini.
Nel procedimento penale n. 7828/2013 venivano sentito Piaruli, Cafieri,
Scarcelli anche sui fatti oggetto del presente processo
Solo il 6 maggio 2014, a seguito di un’informativa dei Carabinieri in data 28

venivano stralciati dal procedimento n. 7828/13 DDA Bari gli atti che davano luogo
all’iscrizione del procedimento n. 8631/14 DDA Bari nel quale veniva emessa
l’ordinanza di custodia cautelare relativa al presente procedimento. I pubblici
ministeri assegnatari del presente procedimento, il 4 luglio 2014, acquisivano gli
atti dell’originario procedimento 19304/08 Dda che era stato riunito a quello recante
il n. 16085/08.
Sulla base di tali elementi, ad avviso della difesa, tutti gli atti di indagine
successivi alle dichiarazioni originariamente rese da Smaani e Novelli andavano
dichiarati inutilizzabili.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.1 nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente

alla scadenza di termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini
dell’applicazione di una misura cautelare personale a condizione che essi siano stati
acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i
cui termini siano scaduti o che provengano da altri procedimenti relativi a fatti di
reato di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, e che, comunque, non
siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli
elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini siano scaduti (Sez.
u., n. 8 del 23 febbraio 2000; Sez. U., n. 33885 del 24 giugno 2010).
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi
principi, laddove, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, dopo avere
ricostruito la genesi e lo sviluppo dei diversi procedimenti, ha evidenziato che le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Smaani e Novelli, assunte nell’ambito del
procedimento penale iscritto presso la Procura di Trani, e quelle rese da Piarulli,
3

aprile 2014 (facente seguito ad una delega di indagini del 14 marzo 20014),

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Cafieri, Scarcelli nel procedimento n. 7828/2013 DDA di Bari costituivano atti
d’indagine compiuti da differenti Autorità giudiziarie nell’ambito di distinti
procedimenti penali, riguardanti altri fatti di reato.
Non si verte, quindi, in un’ipotesi di protrazione, oltre i termini consentiti dalla
legge, dei termini massimi delle indagini preliminari in ordine al tentato omicidio in
danno di Dell’Endice ed ai reati ad esso connessi, bensì di legittima acquisizione,
nel suddetto procedimento, dei verbali delle dichiarazioni di collaboratori di

svolgimento dei doverosi accertamenti concernenti autonomi delitti previsti dagli
artt. 416 bis c.p., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il cui approfondimento ha
consentito la ricostruzione delle dinamiche di criminalità organizzata cui sono
eziologicamente riferibili una pluralità di episodi criminosi, tra cui l’aggressione in
danno di Dell’Endice.
2.A1 rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma
1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

giustizia formati, in tempi diversi, da distinte Autorità giudiziarie, impegnate nello

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