Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36325 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36325 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KASTRATI PETRIT N. IL 26/05/1966
avverso la sentenza n. 15/2002 CORTE ASSISE APPELLO di
BOLOGNA, del 23/04/2003
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.Con istanza personale depositata 1’1 luglio 2014 presso la Corte d’appello di
Bologna Kastrati Petrit formula a questa Corte, ai sensi dell’art. 625-ter c.p.p.,
istanza di revoca della sentenza di condanna pronunciata, il 23 aprile 2003, dalla
Corte d’assise di’appello di Bologna, che aveva confermato la decisione della Corte

seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
2.A sostegno della richiesta, integrata da una memoria difensiva, corredata da
documentazione, redatta dal difensore di fiducia, Kastrati deduce di essere stato
giudicato in contumacia e di non avere effettiva conoscenza del processo e della
sentenza di condanna in epoca precedente la sua irrevocabilità.

Osserva in diritto.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.Contestualmente al superamento del giudizio contumaciale, è stato introdotto il
rimedio della “rescissione del giudicato” con l’inserimento nel codice di procedura
penale dell’art. 625-ter. Si tratta di un mezzo di impugnazione straordinario diretto
alla Corte di cassazione con cui il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in
assenza per tutta la durata del processo, mira a travolgere il giudicato sul
presupposto che l’assenza è stata dovuta ad incolpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo.
La rescissione del giudicato presuppone che: a) si sia proceduto in assenza per
tutta la durata del processo e fino al passaggio in giudicato della sentenza; b) il
condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con detta sentenza provi che
l’assenza è stata dovuta ad un’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione
del processo.
2. La legge 11 agosto 2014, n. 118 ha introdotto nella legge n. 67 del 2014 l’art.

15-bis, concernente “norme transitorie per l’applicazione della disciplina della
sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili”.
Il primo comma della suddetta disposizione stabilisce che le nuove disposizioni
si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (17 maggio 2014)
1

d’assise di Rimini del 17 dicembre 2001, divenuta irrevocabile il 25 marzo 2004 a

della “presente legge”, dunque della legge n. 67 del 2014, a condizione che nei
medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di
primo grado. Le nuove norme transitorie sono, pertanto, operative dal 17 maggio
2014, non dalla data di entrata in vigore della legge n. 118 del 2014.
Il secondo comma dell’art. 15-bis della legge n. 118 del 2014 prevede che, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell’entrata in

maggio 2014, quando l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato
emesso il decreto di irreperibilità.
La disciplina introdotta dalla 1. 118 del 2014 contiene, quindi, due regole, la
seconda intaccata da un’eccezione.
In base alla prima regola, le nuove disposizioni si applicano nei giudizi di primo
grado in cui, alla data del 17 maggio 2014, non sia stata pubblicata, mediante
lettura del dispositivo, la sentenza. In questi processi, dunque, il giudice, anche se
vi sia stata dichiarazione di contumacia, è tenuto a verificare la situazione
dell’imputato alla luce della nuova normativa. Deve in altre parole verificare se sia
possibile processare l’imputato assente o se il processo debba invece essere
sospeso.
In ossequio alla seconda regola contenuta nella disciplina transitoria, negli altri
processi, anche pendenti in primo grado, in cui l’imputato sia stato dichiarato
contumace, si applicano, invece, le disposizioni previgenti (Sez. U., n. 36848 del 17
luglio 2014).
La legge n. 118 del 2014 contiene un’eccezione alla seconda regola: in tali
ultimi processi si applicano le nuove disposizioni, qualora la dichiarazione di
contumacia dell’imputato sia stata preceduta dall’emissione di un decreto di
irreperibilità (il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 159: la notificazione
della vocatio in iudicium deve essere dunque avvenuta mediante consegna al
difensore).
L’eccezione ha come destinatario anche il giudice d’appello, il quale è, dunque,
tenuto a verificare la concreta situazione dell’imputato, dichiarato irreperibile, alla
luce della nuova normativa. Non è detto, invero, che la dichiarazione di
irreperibilità sottenda necessariamente la mancata conoscenza del procedimento.

2

vigore della I. n. 67 del 2014 continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso al 17

La disciplina transitoria non è destinata anche al giudizio di legittimità, in
quanto la sua applicazione presuppone verifiche in fatto delle incompatibili con la
struttura di tale giudizio.
Così come è da escludere che l’eccezione si applichi a casi diversi
dall’emissione del decreto di irreperibilità – che pur potrebbero essere accomunabili
per identità di ratio (si pensi ad es. alla notificazione mediante consegna al

cittadino extracomunitario che abbia dichiarato un domicilio insufficiente ex art.
161, comma 4) – la disposizione transitoria non tollera, avuto riguardo alla sua
natura e alla sua funzione, interpretazioni estensive né applicazioni analogiche.
3.Nel caso di specie il nuovo rimedio restitutorio previsto dall’art. 625-ter,
inserito nel codice di rito dall’art. 11, comma 5, della legge n. 67 del 2014 non può
trovare applicazione, considerato che nei confronti di Kastrati la sentenza di primo
grado è stata pronunziata il 17 dicembre 2001, quella d’appello è stata emessa il 23
aprile 2003 e che la decisione è divenuta irrevocabile il 25 marzo 2004. Si verte,
quindi, in un’ipotesi in cui, tenuto conto della data della decisione di primo grado e
della declaratoria di contumacia intervenuta, continuano ad applicarsi le norme
anteriormente vigenti e, in particolare, il rimedio regolato dall’art. 175 c.p.p.
4.La richiesta formulata da Kastrati non può, d’altronde, essere interpretata come
istanza ex art 175 c.p.p., atteso che quest’ultimo rimedio restitutorio, pur avendo
una causa petendi (asserita non conoscenza da parte del condannato del processo a
suo carico) comune a quella su cui si fonda l’istanza disciplinata dall’art. 625-ter
c.p.p., risulta radicalmente avulsa dal petitum in quest’ultima precisato, diretto
esclusivamente alla rescissione del giudicato (Sez. U., n. 36848 del 17 luglio
2014).
5.La circostanza, dedotta nella memoria difensiva, che la Corte di’assise
d’appello di Bologna abbia respinto una precedente richiesta di restituzione nel
termine, avanzata da Kastratri ex art. 175 c.p.p., con ordinanza del 9 marzo 2011, la
cui motivazione, pur se conforme alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte
(Sez. U., n. 6026 del 31 gennaio 2008), si pone in netto contrasto con i principi
successivamente enunciati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 317 del 4
dicembre 2009), potrà formare eventuale oggetto di una nuova domanda ai sensi
dell’art. 175 c.p.p. alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 175,
3

difensore d’ufficio dell’imputato latitante ai sensi dell’art. 165 o dell’imputato

comma 2, c.p.p. nella parte in cui non consente l’attivazione del rimedio restitutorio
all’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del
provvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza
contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando
analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso
imputato.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la

prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di

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