Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36323 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36323 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO FRANCESCO N. IL 25/05/1955
avverso l’ordinanza n. 1014/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/seni-Ne le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.L’8 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza
avanzata da Francesco D’Agostino (detenuto in espiazione della pena
dell’ergastolo), volta ad ottenere la concessione della detenzione domiciliare per
motivi di salute, previa ratifica del provvedimento emesso in via provvisoria il 22
aprile 2014 dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.

erano tali da integrare le condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono
costanti contatti con i presidi sanitari, così come previsto dall’art. 47-ter, comma 1,
lett. c), 1. n. 354 del 1985 e successive modifiche. Metteva, altresì, sulla base della
documentazione medica acquisita e della comunicazione redatta dai Carabinieri di
Frattamaggiore, l’atteggiamento manipolatorio della persona che, pur versando
apparentemente in una situazione vegetativa all’interno del carcere, una volta
trasportata presso la struttura ospedaliera pubblica, rifiutava il ricovero e le cure.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, D’Agostino, il quale lamenta inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà della motivazione in
relazione alle ragioni poste a base del mancato accoglimento dell’istanza proposta,
tenuto conto delle patologie da cui è affetto il detenuto – tali da integrare la nozione
di “condizioni di salute gravi” prevista dalla legge e non adeguatamente accertate -,
delle cure necessarie, non praticabili in costanza di regime carcerario con rischi
obiettivi di peggioramento e di una prognosi infausta quoad vitam, nonché del non
corretto accertamento dell’attuale pericolosità sociale del soggetto alla luce delle
sue diminuite capacità di movimento e di pensiero e della sua età anagrafica (circa
sessanta anni).

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
1.Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare
il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della
detenzione domiciliare non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la
vita della persona detentiva, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato
morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della
soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione
1

Il Tribunale osservava che le patologie da cui il condannato risulta affetto non

carceraria. Anche la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la
detenzione in condizioni inadeguate in rapporto alla gravità di una malattia che
potrebbe avere altrove assistenza idonea può, pertanto, in linea di principio,
costituire un trattamento contrario al senso di umanità (Sez. 1, n. 41986 del 4
ottobre 2005; Sez. 1, n. 27313 del 24 giugno 2008; Sez. 1, n. 22373 dell’8 maggio
2009).

condizioni di salute del detenuto ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello
stato di detenzione costituisca un trattamento inumano o degradante va effettuata
tenendo conto, comparativamente, delle complessive condizioni di salute della
persona e delle cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari
territoriali (artt. 47-ter, comma 1, lett. c) e art. 111. n. 354 del 1975 e successive
modifiche) ed implica un giudizio non solo di astratta idoneità dei suddetti presidi
posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle cure
erogabili presso gli stessi. Il giudice di merito è investito del potere-dovere di
valutare nella sua complessità il caso concreto sottoposto al suo esame e di stabilire
se ricorrano le condizioni stabilite dalla legge per la concessione della detenzione
domiciliare per gravi motivi di salute, tenuto conto delle molteplici finalità della
pena.
3.Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione
dei principi sinora illustrati, in quanto, con motivazione immune da vizi logici e
giuridici, all’esito del compiuto esame della documentazione medica acquisita e
della comunicazione dei Carabinieri di Frattamaggiore, è pervenuto ad un giudizio
di compatibilità dello stato detentivo con lo stato morboso di D’Agostino, e ha
evidenziato l’effettiva adeguatezza delle terapie concretamente praticabili nei suoi
confronti anche con l’ausilio dei presidi sanitari territoriali, sì da scongiurare il
rischio di un peggioramento delle condizioni di salute capace di determinare una
situazione esistenziale al di sotto di una soglia di dignità, o di una condizione
carceraria contraria al senso di umanità.
L’ordinanza impugnata è altresì esente dalle censure denunziate, laddove, con
iter argomentativo correttamente sviluppato, ha posto in correlazione logica

l’atteggiamento manipolatorio del ricorrente con la natura della pena in corso di
espiazione (ergastolo) e con la persistente pericolosità sociale, apprezzata sulla base
dei gravissimi reati per i quali è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
2

2.La valutazione sulla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le

4.A1 rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

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