Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36322 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36322 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAVONE ANTONIO N. IL 29/03/1969
avverso l’ordinanza n. 746/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 31/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

(i

Uditi difensor Avv.;

p
i

1_4 2 c.h)

Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 31 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l’istanza
avanzata da Antonio Pavone, volta ad ottenere la concessione della detenzione
domiciliare per motivi di salute.
Il Tribunale osservava che le patologie da cui il condannato risulta affetto non

costanti contatti con i presidi sanitari, così come previsto dall’art. 47-ter, comma 1,
lett. c), 1. n. 354 del 1985 e successive modifiche. Rilevava, altresì, che le patologie
attestate dalla documentazione medica acquisita (pregressa obesità grave tratta con
intervento di diversione biliare-pancreatica, diabete mellito, cardiopatia ischemica
tratta con stent, ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva) non evidenziava
una prognosi infausta quoad vitam, non richiedevano la necessità di trattamenti non
eseguibili ex art. 111. n. 354 del 1975 e successive modifiche né rischiavano un
aggravamento in conseguenza del protrarsi dello stato detentivo.
2.Avverso la suddetta ordinanza Pavone ha proposto ricorso per cassazione sia
personalmente che tramite il difensore di fiducia, lamentando inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà della
motivazione in relazione alle ragioni poste a base del mancato accoglimento
dell’istanza proposta, tenuto conto delle patologie da cui è affetto il detenuto, tali da
integrare la nozione di “condizioni di salute gravi” prevista dalla legge e non
adeguatamente accertate mediante una consulenza medico-legale, nonché delle cure
necessarie, non praticabili in costanza di regime carcerario con rischi obiettivi di
peggioramento e di una prognosi infausta quoad vitam.

Osserva in diritto.
Il ricorso è fondato.
1.Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare
il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della
detenzione domiciliare non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la
vita della persona detentiva, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato
morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della
soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione
carceraria. Anche la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la
1

erano tali da integrare le condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono

detenzione in condizioni inadeguate in rapporto alla gravità di una malattia che
potrebbe avere altrove assistenza idonea può, pertanto, in linea di principio,
costituire un trattamento contrario al senso di umanità (Sez. 1, n. 41986 del 4
ottobre 2005; Sez. 1, n. 27313 del 24 giugno 2008; Sez. 1, n. 22373 dell’8 maggio
2009).
2.La valutazione sulla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le

stato di detenzione costituisca un trattamento inumano o degradante va effettuata
tenendo conto, comparativamente, delle complessive condizioni di salute della
persona e delle cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari
territoriali (artt. 47-ter, comma 1, lett. c) e art. 11 1. n. 354 del 1975 e successive
modifiche) ed implica un giudizio non solo di astratta idoneità dei suddetti presidi
posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle cure
erogabili presso gli stessi. Il giudice di merito è investito del potere-dovere di
valutare nella sua complessità il caso concreto sottoposto al suo esame e di stabilire
se ricorrano le condizioni stabilite dalla legge per la concessione della detenzione
domiciliare per gravi motivi di salute, tenuto conto delle molteplici finalità della
pena.
3.Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione
dei principi sinora illustrati, in quanto, con motivazione immune da vizi logici e
giuridici e dopo il compiuto esame della documentazione medica acquisita e degli
esami specialistici sin qui effettuati, è pervenuto ad un giudizio di compatibilità
dello stato di restrizione in carcere con lo stato morboso di Pavone, è ha evidenziato
l’effettiva adeguatezza delle terapie concretamente praticabili nei suoi confronti
anche con l’ausilio dei presidi sanitari territoriali, sì da scongiurare il rischio di un
peggioramento delle condizioni di salute capace di determinare una situazione
esistenziale al di sotto di una soglia di dignità, o di una condizione carceraria
contraria al senso di umanità.
4.A1 rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali.

2

condizioni di salute del detenuto ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

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