Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36320 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36320 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Prisco Flora, nata il 30/10/1976;

Avverso l’ordinanza n. 8215/2014 emessa il 05/01/2015 dal Tribunale del
riesame di Napoli;

Data Udienza: 23/06/2015

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

t

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 05/01/2015 il Tribunale del riesame di Napoli
confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli nei confronti di Flora Prisco, ritenendo sussistenti nei suoi
confronti gravi indizi di colpevolezza per il tentato omicidio di Anna Riccio,
commesso a Napoli il 05/03/2015.
Si riteneva, in particolare, che la sera del 06/03/2015, presso la sala

di una donna, immediatamente identificata per Anna Riccio, la quale si trovava in
compagnia di Salvatore Equatore, che riferiva di avere soccorso la vittima
avendola incontrato casualmente per strada. Nell’immediatezza dei fatti, la Riccio
riferiva di essere stata aggredita da due uomini incappucciati, che l’avevano
accoltellata per motivi a lei sconosciuti.
Nel prosieguo delle indagini, si accertava che la Riccio e l’Equatore
intrattenevano una relazione extraconiugale, conosciuta e apparentemente non
osteggiata dalla moglie dell’Equatore, Flora Prisco, con la quale la vittima aveva
parlato esplicitamente della situazione sentimentale del marito; la vittima
continuava comunque a negare di conoscere i suoi aggressori armati.
Tale versione iniziale dell’accaduto veniva articolata dalla vittima nel corso
dei due esami ai quali la Prisco era stata sottoposta, eseguiti nelle date del
06/03/2015 e del 07/03/2015.
Questa ricostruzione dell’accaduto, infine, veniva modificata dalla Riccio
nelle sommarie informazioni rese 1’08/03/2015, quando riferiva che ad
accoltellarla era stata la Prisco in occasione di un incontro che avevano avuto
presso la sua abitazione e che non l’aveva accusata nel corso dei precedenti
esami per paura di ulteriori ritorsioni nei suoi confronti.
In quella occasione, dunque, la Riccio riferiva che l’aggressione si era
verificata presso la sua abitazione, alla presenza di una sua amica, Nadia
Costabile, che aveva assistito all’accoltellamento, intervenendo in suo favore.
Precisava, inoltre, che era presente anche l’Equatore, che aveva bloccato la
moglie, intimandole di andare via dall’abitazione della Riccio, alla quale aveva
prestato i primi soccorsi.
Questa ricostruzione dei fatti veniva integralmente confermata da Nadia
Costabile, la quale, precisava ulteriormente che la Prisco, al momento
dell’aggressione, indossava una tuta da ginnastica e si era scagliata contro la
Riccio aggredendola alle spalle e colpendola ripetutamente con un grosso
coltello.

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operativa della Questura di Napoli, perveniva la segnalazione dell’accoltellamento

Si procedeva, infine, a verificare la sussistenza di eventuali tracce ematiche
sulla tuta indossata dalla Prisco al momento dell’accoltellamento, che veniva
sequestrata presso l’abitazione del padre dell’indagata. A seguito degli
accertamenti biologici conseguentemente esperiti, si accertava che su tale
indumento erano state rinvenute delle tracce ematiche, che venivano identificate
come appartenenti ad Anna Riccio.
Venivano, inoltre, eseguite ulteriori verifiche ematiche su dei pantaloni
sequestrati nel corso di tali accertamenti investigativi, che venivano ricondotte

proc. pen., necessitata dal rifiuto dell’indagata di sottoporsi al prelievo ematico
richiestogli
Sulla base di tale compendio indiziario il provvedimento impugnato veniva
confermato.

2. Avverso tale ordinanza Flora Prisco, a mezzo dell’avv. Teresa Sorrentino,
ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge, conseguente
all’inutilizzabilità del verbale di dichiarazioni rese dalla persona offesa
1’08/03/2015, rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen., atteso
che la Riccio, in quel momento, doveva ritenersi indagata del reato connesso di
false informazioni al pubblico ministero, per effetto delle dichiarazioni rese nelle
date del 06/03/2015 e del 07/03/2015.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge, in
relazione alla valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa, il cui
narrato doveva ritenersi inattendibile in conseguenza delle tre distinte versioni
rese – tra il 06/03/2015 e 1’08/03/2015 – nella prima fase delle indagini relative
al suo accoltellamento.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge in relazione
alla qualificazione giuridica del tentato omicidio commesso in danno della Riccio,
che doveva essere escluso, tenuto conto della tenuità dei colpi inferti alla
vittima, attestati dalle conclusioni rese nell’immediatezza dei fatti dal consulente
tecnico del pubblico ministero, che aveva escluso che la vittima, a seguito dei
colpi ricevuti, versasse in pericolo di vita.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge in relazione
alla circostanza dell’aggravante della premeditazione, che doveva escludersi
tenuto conto della ricostruzione dei fatti delittuosi in esame, che imponevano di
ritenere frutto di una scelta estemporanea l’aggressione armata posta in essere
in danno della Riccio.

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alla Prisco, mediante esperimento della procedura prevista dall’art. 359 bis cod.

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che le Sezioni unite hanno già avuto modo
di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, allorché «sia denunciato,

tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice
di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,
Audino, Rv. 215828).
Infatti, il mezzo di gravame, come mezzo di impugnazione, ancorché atipico,
ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con
riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai
presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne
consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto
di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalla stessa
disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale dell’art. 546 cod. proc.
pen., con gli adattamenti necessari dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento di una
qualificata probabilità di colpevolezza, così come affermato dalle Sezioni unite in
un risalente intervento chiarificatore (cfr. Sez. U, n. 11 dell’08/07/1994, Buffa,

con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal

Rv. 198212).
Questo orientamento ermeneutico, dal quale questo Collegio non intende
discostarsi in questa sede processuale, da ultimo, ha trovato ulteriore conforto in
pronunzie più recenti di questa Corte (cfr. Sez. 4, sent. n. 26992 del
29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibili le doglianze
difensive.

2. Passando a considerare nello specifico le doglianze difensive proposte,
deve rilevarsi che i primi due motivi di ricorso devono essere esaminati
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t

congiuntamente, riguardando la natura processuale delle dichiarazioni rese dalla
vittima dell’accoltellamento, Anna Riccio, di cui occorre preliminarmente
inquadrare la posizione dichiarativa, riconducendola alla categoria delle persone
offese dal reato.
Ne discende che tali dichiarazioni, pur dovendo essere valutate con le
opportune cautele, dovute al suo interesse all’esito del procedimento e alla
situazione di tensione venutasi a creare con la Prisco in conseguenza della
relazione extraconiugale intrattenuta con il marito dell’indagata, costituivano

provvedimento cautelare.
Sul punto, del resto, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da
indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di
valutazione della prova nella materia cautelare, secondo cui la deposizione della
persona offesa dal reato, anche se rappresenta l’unica prova del fatto da
accertare e manchino riscontri esterni, può legittimare l’adozione di un
provvedimento restrittivo, conformemente al seguente principio di diritto che
occorre ribadire: «In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni
accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza
richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri
oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca» (cfr. Sez. 5,
n. 5609 del 20/12/2013, Puente Suarez, Rv. 258870).
In tale ambito, occorre ulteriormente considerare la giurisprudenza di questa
Corte che esclude l’applicazione della regola generale dell’art. 192 cod. proc.
pen. alle dichiarazioni delle persone offese, affermando: «Le regole dettate
dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in
tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (cfr. Sez. un., n. 4161 del
19/07/2012, Bell’Arte e altri, Rv. 253214).
In questa cornice ermeneutica, occorre ulteriormente rilevare che le
dichiarazioni rese dalla Riccio non venivano vagliate isolatamente ma alla luce
del compendio indiziario complessivo, venendo tra l’altro correlate a quelle rese
dalla testimone oculare Nadia Costabile, la quale assisteva all’accoltellamento
della Prisco, di cui ricostruiva la dinamica in termini perfettamente sovrapponibili
al narrato della persona offesa.

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elemento indiziario idoneo e sufficiente a consentire l’applicazione di un

Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibili le doglianze
difensive esaminate.

3.

Parimenti inammissibili devono ritenersi le doglianze afferenti

all’inquadramento dell’ipotesi delittuosa contestata alla Prisco nella forma del
tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.
Deve, in proposito, rilevarsi che, tenuto conto delle modalità incontroverse
con cui si sviluppava l’aggressione armata oggetto di contestazione nei confronti

dalla Prisco fosse riconducibile ad altra figura delittuosa, anche in considerazione
degli esiti della consulenza tecnica eseguita nell’immediatezza dei fatti e del
risentimento maturato dalla Prisco nei confronti della Riccio per la relazione
extraconiugale che aveva intrapreso con il marito.
Altresì correttamente il Tribunale non ha ritenuto di escludere la
premeditazione dell’aggressione armata posta in essere dalla Prisco, tenuto
conto dei parametri elaborati da questa Corte, secondo cui: «Elementi costitutivi
della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile
intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione dì
esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso
(elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante
senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del
crimine (elemento di natura ideologica)» (cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008,
Antonucci e altri, Rv. 241575).
A tutto questo occorre aggiungere conclusivamente – come sottolineato dal
Tribunale – che le dichiarazioni della persona offesa dal reato mettevano in
evidenza le modalità preordinate dell’aggressione armata portala avanti nei suoi
confronti dalla ricorrente, non consentendo di ipotizzare una dinamica alternativa
dell’accoltellamento – anche tenuto conto delle dichiarazioni della Costabile inducendo a ritenere immune da censure processuali la ricostruzione della corte
territoriale.
Tali considerazioni impongono di ritenere inammissibili le doglianze
esaminate.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Flora Prisco deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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della Riccio, correttamente il Tribunale ha escluso che la condotta posta in essere

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2015.

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